F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 18/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 14/TFN-SVE del 12 Febbraio 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 70 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI GELA ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE COSENZA COSIMO, PUBBLICATA NEL C.U. 142/CAE-LND del 8.11.2018.

RECLAMO N°. 70 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI GELA ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE COSENZA COSIMO, PUBBLICATA NEL C.U. 142/CAE-LND del 8.11.2018.

Con reclamo 13 Novembre 2018 la SSD Città di Gela a rl ha impugnato la decisione della Commissione Accordi Economici, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 142/CAE dell’8 Novembre 2018, con la quale, in accoglimento del ricorso del calciatore Cosimo Cosenza essa Società è stata condannata al pagamento della somma di € 6.666,68, quale importo a saldo della Maggior somma dovuta al calciatore in virtù dell’accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2017/2018.

Assume la reclamante SSD Città di Gela a rl, di non avere ricevuto alcuna comunicazione relativa al ricorso del calciatore Cosenza dinanzi alla Commissione Accordi Economici e, pertanto, di avere inviato le proprie controdeduzioni solo dopo avere ricevuto la comunicazione di fissazione della udienza innanzi alla CAE che dichiarava dette difese tardive.

Ribadisce, quindi, in questa sede la SSD Città di Gela a rl che, in ogni caso, la somma residua effettivamente dovuta al calciatore Cosenza, sarebbe pari alla minor somma di euro 4.209,69, avuto conto del pagamento complessivo lordo sostenuto dalla Società in adempimento all’accordo economico.

Ritualmente notiziato del reclamo, il calciatore Cosenza ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo la inammissibilità dell’appello per la tardività dei motivi, già rilevata correttamente dalla CAE, atteso il rituale invio dell’originario ricorso presso la sede della Società.

Nel merito, deduce ancora il calciatore, il reclamo sarebbe comunque infondato, atteso che la SSD Città di Gela a rl pur avendo eccepito il pagamento del lordo dei compensi corrisposti al Cosenza, ha omesso di fornire prova del versamento della ritenuta fiscale di legge.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione del 12 Febbraio 2019 alla quale ha partecipato il solo difensore del calciatore.

Il reclamo della SSD Città di Gela a rl è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

In ordine al dedotto motivo di violazione del contraddittorio si osserva,  infatti,  che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società reclamante, il calciatore Cosenza  ha regolarmente trasmesso alla SSD Città di Gela a rl il ricorso presentato dinanzi alla CAE, con raccomandata inviata presso l’indirizzo corrispondente alla sede della Società indicato  dalla società medesima; la raccomandata, non ritirata dal destinatario, è tornata al mittente per compiuta giacenza.

In ogni caso, anche i motivi di merito del reclamo sono infondati in quanto, in difetto di prova del versamento della ritenuta fiscale di legge assolta dalla Società, la stessa deve essere condannata a corrispondere al calciatore anche il relativo importo.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società SSD Città Di Gela arl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE – LND.

Dispone addebitarsi la tassa.

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