F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 18/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 14/TFN-SVE del 12 Febbraio 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 80 DELLA SOCIETÀ ASD GRASSINA CONTRO LA SOCIETÀ US SALES ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 223 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CARDINI LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.

RECLAMO N°. 80 DELLA SOCIETÀ ASD GRASSINA CONTRO LA SOCIETÀ US SALES ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 223 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CARDINI LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.

Con ricorso del 26.06.2018 la società US Sales ASD adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della ASD Grassina al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF per avere quest’ultima tesserato per la prima volta con vincolo “giovane dilettante” nella stagione sportiva 2017/2018 il calciatore Lorenzo Cardini.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 3/E del 25 Ottobre 2018, comunicata in data 12.11.2018 alla ASD Grassina ed in data 15.11.2018 alla US Sales ASD, la Commissione Premi, riconoscendo la US Sales ASD quale società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall’art. 96 NOIF relativo all’atleta Lorenzo Cardini, condannava la ASD Grassina al pagamento dell’importo totale di € 1.365,00, di cui € 1.092,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società US Sales ASD ed € 273,00 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC. Avverso tale decisione, con atto del 16.11.2018, la ASD Grassina ha proposto rituale e tempestiva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale.

La società reclamante, a sostegno dell’impugnazione promossa, ha eccepito di aver ricevuto in data 11.07.2018 – ovvero successivamente all’inoltro del ricorso da parte della US Sales ASD dinanzi alla Commissione Premi e prima della relativa decisione del 25.10.2018 - la liberatoria della US Sales ASD debitamente vistata nel medesimo giorno dal Comitato Regionale Toscana. Successivamente, ha rilevato la reclamante, la US Sales ASD avrebbe depositato presso la Commissione Premi una rinuncia al ricorso ma, nonostante ciò, la Commissione Premi avrebbe condannato la ASD Grassina al pagamento del premio di preparazione.

La US  Sales ASD, ritualmente  e tempestivamente notiziata del  reclamo, non  ha presentato controdeduzioni.

La vertenza veniva, quindi, decisa nella riunione del 12 Febbraio 2019. Il reclamo è fondato e deve essere accolto.

Si osserva, infatti, che, esaminati gli atti, risulta che la US Sales ASD, come indicato dalla società reclamante, ha effettivamente provveduto in data 11 Luglio 2018 (quindi prima del deposito della decisione della Commissione Premi del 25 Ottobre 2018) a depositare regolarmente presso il Comitato Regionale Toscana la liberatoria relativa al premio di preparazione di cui è causa e, nel medesimo giorno, ha provveduto a trasmettere alla Commissione Premi la rinuncia al ricorso ovvero al premio medesimo.

Stante quanto sopra, la Commissione Premi avrebbe dovuto tenere in considerazione l’avvenuta rinuncia al ricorso da parte della US Sales ASD, dichiarando la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla società ASD Grassina e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone restituirsi la tassa.

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