F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 18/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 14/TFN-SVE del 12 Febbraio 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 84 DELLA SOCIETÀ USD GAMBASSI CONTRO LA SOCIETÀ USC MONTELUPO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 351 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OLIVA ALESSIO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 14.11.2017.
RECLAMO N°. 84 DELLA SOCIETÀ USD GAMBASSI CONTRO LA SOCIETÀ USC MONTELUPO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 351 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OLIVA ALESSIO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 14.11.2017.
Con reclamo trasmesso in data 6 Dicembre 2017, la USD Gambassi ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Premi di cui al comunicato ufficiale n. 4/E del 14 Novembre 2017, comunicata alla USD Gambassi in data 30 Novembre 2017 Srl, con la quale la Commissione Premi, riconoscendo la USC Montelupo quale ultima società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall’art. 96 NOIF relativo all’atleta Alessio Oliva, condannava la USD Gambassi al pagamento dell’importo totale di € 2.025,00, di cui € 1.620,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società USC Montelupo ed € 405,00 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.
La suddetta decisione trae origine dalla riforma della precedente decisione della Commissione Premi pubblicata sul C.U. n. 8/E del 16 Marzo 2017, con la quale la Commissione, adita a suo tempo per il riconoscimento del medesimo premio di preparazione, aveva respinto la richiesta formulata dalla USC Montelupo, in virtù di una liberatoria depositata dalla USD Gambassi avente ad oggetto la rinuncia da parte della USC Montelupo al premio di preparazione in questione. Successivamente, la USC Montelupo aveva proposto reclamo dinanzi a questo Tribunale avverso la suddetta decisione della Commissione Premi, assumendo che la Commissione Premi avrebbe omesso di considerare il dedotto disconoscimento di autenticità delle sottoscrizioni presenti sulla liberatoria prodotta dalla USD Gambassi.
Questo Tribunale, pertanto, trasmetteva gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti necessari alla verifica della genuità della liberatoria in contestazione.
A seguito delle indagini svolte dalla Procura Federale, emergeva che i soggetti muniti di poteri all’interno della USC Montelupo non avrebbero mai sottoscritto la liberatoria in favore della USD Gambassi e, di conseguenza, questo Tribunale accoglieva il reclamo proposto dalla USC Montelupo, trasmettendo gli atti alla Commissione Premi per la quantificazione del premio. Stante quanto sopra, come sopra indicato, la Commissione Premi riconosceva la USC Montelupo quale ultima società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall’art. 96 NOIF relativo all’atleta Alessio Oliva e condannava l’odierna società reclamante al pagamento del premio.
A sostegno dell’odierno reclamo, la USD Gambassi rileva l’erroneità della decisione della Commissione Premi, stante la validità ed efficacia della suddetta liberatoria.
Sostiene, infatti, la USD Gambassi che, così come dichiarato dal sig. Giasio Oliva, padre del calciatore, al momento del tesseramento dell’atleta, la USC Montelupo avrebbe rilasciato al medesimo sig. Giasio Oliva la liberatoria firmata ma senza indicare la data e la società destinataria della rinuncia; dati che, come concordato, avrebbe poi inserito il sig. Giasio Oliva al momento della consegna alla USD Gambassi.
Sostiene, poi, la società reclamante che la suddetta liberatoria in bianco sarebbe stata
sottoscritta dal sig. Marco Camarlinghi, direttore sportivo della USC Montelupo all’epoca della sottoscrizione della liberatoria, ma non al momento della sua successiva consegna da parte del sig. Giasio Oliva alla USD Gambassi.
Conclude, pertanto, la USD Gambassi con la richiesta di annullamento della decisione impugnata, chiedendo, in via subordinata, la trasmissione degli atti alla Procura Federale per l’espletamento delle indagini necessarie ai fini della corretta ricostruzione dei fatti.
Ritualmente notiziata del reclamo, la USC Montelupo non inviava controdeduzioni.
Questo Tribunale, all’udienza del 17 Aprile 2018, sospendeva il procedimento, disponendo l’acquisizione del foglio di censimento 2015/2016 della USC Montelupo presso il C.R. Toscana – LND nonché trasmettendo gli atti alla Procura Federale per la ricostruzione dei fatti alla luce delle difese svolte dalla Società USD Gambassi.
Con nota del 12 giugno 2018, la Procura Federale inviava l’esito delle proprie indagini, a seguito delle quali la USD Gambassi depositava una memoria autorizzata, nella quale si insisteva nella autenticità della liberatoria depositata in atti, nonché nella buona fede della medesima USD Gambassi ovvero del calciatore.
Il reclamo è stato deciso all’udienza del 12 Febbraio 2019. Il reclamo deve essere rigettato in quanto infondato.
La Procura Federale ha infatti potuto constatare che nessun soggetto munito di poteri all’interno della USC Montelupo ha mai sottoscritto la liberatoria in favore della USD Gambassi, nemmeno nella formula “in bianco” descritta dalla società reclamante.
In particolare, si sottolinea come, dalle indagini effettuate dalla Procura Federale, sia emerso il disconoscimento della liberatoria in esame sia da parte del sig. Marco Camarlinghi che da parte del Presidente e del Vice Presidente della USD Montelupo, i quali hanno altresì disconosciuto il timbro della società apposto sulla liberatoria medesima.
Si osserva, altresì, che dall’esame del foglio di censimento del campionato 2015/2016 della USC Montelupo risulta che il sig. Marco Camarlinghi, all’epoca della presunta sottoscrizione della liberatoria, era Direttore Sportivo della USC Montelupo, ma non aveva delega alla firma.
Posto quanto sopra, emerge dagli atti il diritto della USD Montelupo a percepire il pagamento da parte della USD Gambassi del premio di preparazione richiesto per il calciatore Alessio Oliva.
Tutto quanto sopra premesso.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla società USD Gambassi e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Dispone incamerarsi la tassa.
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