F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 16/TFN-SVE del 14 Marzo 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 73 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SCHIAVINO MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 142/CAE-LND del 8.11.2018.

RECLAMO N°. 73 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SCHIAVINO MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 142/CAE-LND del 8.11.2018.

Con atto del 15.11.2018, la ASD Città di Acireale 1946 ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa l’08.11.2018 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Schiavino Marco, del complessivo importo di € 5.250,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l’accordo economico sottoscritto tra ASD Acireale (dalla cui scissione, veniva costituita la ASD Città di Acireale 1946) e il calciatore per la stagione sportiva 2017/2018.

La ASD Città Di Acireale 1946, a sostegno dell'impugnazione promossa, assumeva l’avvenuta corresponsione di parte delle somme, nonché l’inadempimento del tesserato alla proprie obbligazioni, in quanto lo stesso avrebbe arbitrariamente e ingiustificatamente interrotto qualsiasi prestazione sportiva a far data dal 10.05.2018, a seguito della partita disputata contro la società Città di Gela.

Il calciatore, ritualmente notiziato del reclamo, ha inviato tempestive controdeduzioni contestando quanto ex adverso dedotto, eccepito, richiesto e prodotto chiedendo, pertanto, il rigetto del gravame con la conferma della decisione della CAE, e la condanna della ASD Città di Acireale 1946, anche in solido con la ASD Acireale, alle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 33, comma 14, CGS, delle spese legali.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa alla riunione del 14.03.2019. Il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

A seguito dell’esame della documentazione prodotta risulta, infatti, che:

- la documentazione prodotta dalla ASD Città Di Acireale è inammissibile in quanto non fornita in originale e non idonea ad attestare l’avvenuto pagamento degli importi reclamati e le relative imputazioni;

- il calciatore ha fornito originale della documentazione medica attestante l’insorgenza di  un infortunio relativo al periodo in contestazione.

La decisione della C.A.E. risulta, pertanto, correttamente adottata.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Città Di Acireale 1946 e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE – LND.

Dispone addebitarsi la tassa.

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