F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 16/TFN-SVE del 14 Marzo 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 106 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LO NIGRO ALESSIO, PUBBLICATA NEL C.U. 168/CAE-LND del 4.12.2018.

 

RECLAMO N°. 106 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LO NIGRO ALESSIO, PUBBLICATA NEL C.U. 168/CAE-LND del 4.12.2018.

Con atto dell’11.12.2018, la ASD Città di Acireale 1946 ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa il 04.12.2018 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Lo Nigro Alessio, del complessivo importo di euro 10.337,64, a titolo di residuo saldo dovuto per l’accordo economico sottoscritto tra ASD Acireale (dalla cui scissione, veniva costituita la ASD Città di Acireale 1946) e il calciatore per la stagione sportiva 2017/2018.

La ASD Città Di Acireale 1946, a sostegno dell'impugnazione promossa, assumeva l’avvenuta corresponsione di parte delle somme in contestazione.

Il calciatore, ritualmente notiziato del reclamo, ha inviato tempestive controdeduzioni contestando quanto ex adverso dedotto, eccepito, richiesto e prodotto chiedendo, pertanto, il rigetto del gravame con la conferma della decisione della CAE, e la condanna della ASD Città di Acireale 1946, anche in solido con la ASD Acireale, alle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 33, comma 14, CGS, delle spese legali.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa alla riunione del 14.03.2019. Il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

A seguito dell’esame della documentazione prodotta risulta, infatti, che la ASD CITTÀ DI ACIREALE non ha fornito documentazione idonea ad attestare l’avvenuto pagamento degli importi reclamati;

La decisione della C.A.E. risulta, pertanto, correttamente adottata.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Città Di Acireale 1946 e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE – LND.

Dispone addebitarsi la tassa.

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