F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 16/TFN-SVE del 14 Marzo 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 82 DELLA SOCIETÀ ASD SANT’ANGELO CONTRO LA SOCIETÀ USD FISSIRAGA RIOZZESE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 285 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ROMBI LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.
RECLAMO N°. 82 DELLA SOCIETÀ ASD SANT’ANGELO CONTRO LA SOCIETÀ USD FISSIRAGA RIOZZESE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 285 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ROMBI LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.
Con reclamo del 26.06.2018 la società USD Fissiraga Riozzese adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all’atleta Luca Rombi, tesserato per la prima volta quale “giovane dilettante” dalla ASD Sant’Angelo.
Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 3/E del 25 Ottobre 2018, comunicata alla ASD Sant’Angelo in data 16 Novembre 2018, la Commissione Premi, riconoscendo la società USD Fissiraga Riozzese,, quale unica società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall’art. 96 NOIF relativo all’atleta Luca Rombi, condannava la ASD Sant’Angelo al pagamento dell’importo totale di € 2.730,00, di cui € 2.184,00 a titolo di premio di preparazione in favore della società USD Fissiraga Riozzese ed € 546,00 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.
Avverso la suddetta decisione, la ASD Sant’Angelo ha proposto reclamo con atto comunicato in data 20 Novembre 2018.
La società reclamante, a sostegno dell’impugnazione promossa, rileva che, nei tre anni precedenti l’avvenuto tesseramento quale “giovane dilettante” (stagione 2017/2018), l’atleta Luca Rombi sarebbe stato tesserato nella stagione 2016/2017 con la medesima ASD Sant’Angelo, nella stagione 2015/2016 con la ASD Academy Sant’Angelo e nella stagione 2014/2015 con la USD Fissiraga Riozzese.
Sostiene, dunque, la ASD Sant’Angelo che la USD Fissiraga Riozzese non avrebbe diritto ad alcun premio di preparazione per il calciatore Luca Rombi, dovendo, per il riconoscimento del premio, prendere in considerazione esclusivamente la stessa ASD Sant’Angelo e la ASD Academy Sant’Angelo.
Ritualmente notiziata del reclamo, la USD Fissiraga Riozzese non ha inviato controdeduzioni ed il reclamo veniva deciso all’udienza del 14 Marzo 2019.
Il reclamo deve essere respinto in quanto infondato.
Si rileva, infatti, che, per costante giurisprudenza di questo Tribunale, laddove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione.
Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all’esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l’istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le società, le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle società aventi diritto nel triennio precedente) e che, “usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità, si assicurano il vincolo pluriennale.
Nel caso di specie, il calciatore Luca Rombi è stato tesserato per la USD Fissiraga Riozzese con vincolo annuale nella stagione 2014/2015, per la ASD Academy Sant’Angelo con vincolo annuale nella stagione 2015/2016 e per la ASD Sant’Angelo (nata dalla fusione della medesima ASD Academy Sant’Angelo con la Sant’Angelo) con vincolo annuale nella stagione 2016/2017 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2017/2018.
Pertanto, ai fini della quantificazione del premio di preparazione, non rilevando a tal fine il tesseramento con la ASD Sant’Angelo (ovvero con la ASD Academy Sant’Angelo, che – alla luce della suddetta fusione ed al conseguente subentro della nuova società nei rapporti giuridici posti in essere dalle precedenti società – nel caso di specie andrà identificata con la medesima ASD Sant’Angelo), la USD Fissiraga Riozzese deve essere considerata quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore, così come correttamente indicato dalla Commissione Premi nella decisione impugnata.
Tutto quanto premesso.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Sant’Angelo e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Dispone addebitarsi la tassa.
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