F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 16/TFN-SVE del 14 Marzo 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 91 DELLA SOCIETÀ ASD SANVITESE CONTRO LA SOCIETÀ ACD GRUARO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 294 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SOLOPA MICHAEL), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.

RECLAMO N°. 91 DELLA SOCIETÀ ASD SANVITESE CONTRO LA SOCIETÀ ACD GRUARO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 294 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SOLOPA MICHAEL), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.

In data 26.6.2018 la società ACD Gruaro adiva la Commissione premi per ivi sentir dichiarare creditrice della ASD Sanvitese del premio di preparazione relativo al calciatore Michael Solopa con lei tesserato con vincolo annuale nelle stagioni 2015/2016 e tesserato con vincolo pluriennale dalla convenuta dalla stagione 2016/2017.

La Commissione Premi con decisione n. 294/ Com. Uff. 3/E del 23.10.2018 riconosceva la ACD Gruaro titolare del diritto a ottenere dalla ASD Sanvitese il premio di preparazione relativamente all’atleta Michael Solopa quale penultima società, pari a € 2.160,00 oltre € 540,00 a titolo di penale in favore della FIGC.

La decisione veniva comunicata in data 15.11.2018 e impugnata in data 22.11.2018 dalla ASD Sanvitese con ricorso comunicato al solo Tribunale Federale Vertenze Economiche.

La ASD Sanvitese assumeva di non aver mai ricevuto nessuna richiesta dalla ACD Gruaro; inoltre l’atleta Solopa sarebbe stato tesserato con essa reclamante la sola annata 2016/2017 reputando quindi eccessiva la condanna inflittale.

La vertenza veniva chiamata alla udienza del 14.3.2019.

Il reclamo è inammissibile per non essere stato comunicato alla resistente ACD Gruaro, con conseguente assorbimento degli altri motivi di gravame. Il reclamo è altresì inammissibile per non essere stata corrisposta la relativa tassa.

Infatti, ai sensi dell’art. 96 III comma NOIF Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello  stesso  deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio alla controparte.

La mancata comunicazione del reclamo alla resistente ne determina la inammissibilità.

Per questi motivi.

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD Sanvitese.

Dispone addebitarsi la tassa.

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