F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 16/TFN-SVE del 14 Marzo 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 87 DELLA SOCIETÀ APD SPORT VALDARNO CONTRO LA SOCIETÀ AC ATLETICO SANTACROCE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 119 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CAMBI GIANLUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.09.2018.

RECLAMO N°. 87 DELLA SOCIETÀ APD SPORT VALDARNO CONTRO LA SOCIETÀ AC ATLETICO SANTACROCE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 119 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CAMBI GIANLUCA), PUBBLICATA NEL  C.U.  2/E  DEL 20.09.2018.

Con reclamo del 21 Novembre 2018 la APD Sport Valdarno  ha impugnato la delibera della Commissione Premi, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 2/E del 20 Settembre (trasmessa alle Parti in data 16 Novembre 2018), con la quale era stata rigettata la richiesta della società reclamante relativa al premio di preparazione per il tesseramento del calciatore Gianluca Cambi.    A sostegno del proprio reclamo la APD Sport Valdarno rilevava come la liberatoria del 26.6.2017 a firma del Sig. Roberto Cardellini – sulla base della quale era stata rigettata la richiesta di premio

– non fosse valida o comunque efficace, in quanto il medesimo Sig. Cardellini non aveva mai ricoperto il ruolo di Presidente della APD Sport Valdarno e comunque non era soggetto legittimato, in quanto privo dei necessari poteri, a sottoscrivere le rinunce ai premi relativi ai tesserati della società. A riprova di quanto sostenuto la reclamante produceva una dichiarazione della delegazione provinciale FIGC di Pisa in cui si attestava che il Sig. Cardellini non aveva mai ricoperto la carica di Presidente e/o rappresentante della APD Sport Valdarno.

La AC Atletico Santacroce ASD presentava controdeduzioni in data 14.1.2019. La vertenza è stata discussa e decisa nella riunione del 14 Marzo 2019.

Il reclamo risulta fondato e deve accogliersi.

In primo luogo deve rilevarsi la tardività delle controdeduzioni della AC Atletico Santacroce ASD, trasmesse in data 14.1.2019 e dunque oltre il termine di sette giorni di cui all’art. 30, comma 34 CGS; tali controdeduzioni risultano dunque inammissibili.

Quanto al merito sulla base dell’organigramma ufficiale della FIGC acquisito agli atti da questo Tribunale, il rappresentante della APD Sport Valdarno risulta essere (sin dal Febbraio 2017) il Sig. Giovanni Gronchi, nel mentre il Sig. Roberto Cardellini non risulta aver mai rivestito alcuna carica o qualifica all’interno della società. La liberatoria rilasciata alla AC Atletico Santacroce ASD e relativa al calciatore Cambi non può dunque ritenersi valida ed efficace; sul punto è opportuno poi precisare che il visto di autenticità della liberatoria ad opera della delegazione provinciale di Pisa riguarda, ovviamente, la solo sottoscrizione da parte del Sig. Cardellini, ma non certo la verifica della sua legittimazione a compiere l’atto giuridico sostanziale.

Il  premio  di  preparazione  in  discussione  deve  dunque  riconoscersi  in  capo  alla  APD  Sport Valdarno quale unica società avente diritto; invero il tesseramento del calciatore Cambi da parte della APD Sport Valdarno è ininterrotto dalla stagione 2013/2014 e fino al tesseramento per cui è causa da parte della AC Atletico Santacroce ASD avvenuto in data 27.10.2017.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla società APD Sport Valdarno e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, condanna la società AC Atletico Santacroce ASD a corrispondere alla società APD Sport Valdarno la somma di € 546,00 (euro cinquecentoquarantasei/00) a titolo di premio di preparazione per il calciatore Cambi Gianluca, nonché € 81,90 (euro ottantuno/90) a titolo di penale a favore della FIGC.

Dispone restituirsi la tassa.

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