F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 28 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 19/TFN-SVE del 15 Aprile 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 124 DELLA SOCIETÀ SSD ACR MESSINA SSDARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ROSAFIO MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND del 19.12.2018.

RECLAMO N°. 124 DELLA SOCIETÀ SSD ACR MESSINA SSDARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ROSAFIO MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND del 19.12.2018.

Con reclamo del 14.8.2018 il calciatore Marco Rosafio adiva la Commissione Accordi Economici chiedendo la condanna della ACR Messina SSD ARL al pagamento dell’importo di € 6.250,00, poi precisato nelle more dallo stesso reclamante in euro 6.825,00 (lordi), a titolo di somma residua del  compenso totale dovutogli dalla medesima ACR Messina  SSD ARL in virtù dell’accordo economico sottoscritto inter partes in relazione alla stagione sportiva 2017/2018 (stabilito in € 28.000 lordi annui).

Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 179/CAE del 19.12.2018, la Commissione Accordi Economici accoglieva il reclamo del calciatore e condannava la ACR Messina SSD ARL al pagamento in favore dello stesso della somma di € 6.825,00, quale importo  residuo  della Maggior somma dovuta in virtù del suddetto accordo economico.

Con reclamo del 27.12.2018, la ACR Messina SSD ARL impugnava la suddetta decisione della Commissione Accordi Economici, chiedendone la riforma.

La società reclamante, a sostegno dell’impugnazione promossa, rilevava come l’importo di cui alla suddetta decisione (€ 6.825,00), non sarebbe dovuto in quanto nel corso della stagione 2017/2018 la ACR Messina SSD ARL aveva inflitto al calciatore due ammende, una dell’importo di €  3.125,00  per  essersi  rifiutato  di  effettuare  senza  alcuna  giustificazione  gli  allenamenti  nei giorni 20.04.2017 e 21.04.2017 e un’altra dell’importo di € 1.000,00 per non aver restituito il materiale sportivo concessogli dalla società in dotazione per la durata della stagione sportiva. Sosteneva, dunque, la ACR Messina SSD ARL che la somma complessiva pari ad € 4.125,00, dovuta  dal  calciatore  in  virtù  delle  suddette  sanzioni,  avrebbe  dovuto  essere  oggetto  di compensazione con l’importo dovuto dalla società medesima in virtù della decisione impugnata e che, in ogni caso quanto non corrisposto al calciatore Rosafio sarebbe stato compensato con le multe legittimamente comminate dalla società, di conseguenza il calciatore Marco Rosafio non avrebbe diritto ad alcun pagamento.

La società rilevava infine come in ogni caso l’importo eventualmente dovuto al calciatore non potrebbe mai prescindere dalle ritenute fiscali dovute per legge e che dunque atteso il netto annuo dovuto (25.000,00 euro) ed il netto percepito dal calciatore (21.175,00) la somma residua ammonterebbe ad un massimo di € 3.825,00 (come detto ampiamente compensata dalle sanzioni  suddette).

Ritualmente notiziato del reclamo il calciatore Marco Rosafio inviava tempestive controdeduzioni eccependo: i) l’inammissibilità delle allegazioni documentali della ACR Messina SSD ARL nel presente giudizio in quanto mai prodotte innanzi alla CAE; ii) l’inammissibilità dell’appello per genericità, in quanto la società si limitava a riportare pedissequamente le proprie difese addotte innanzi alla CAE (e già da questa disattese) senza alcuna critica o censura della decisione di primo grado.

Nel merito il calciatore eccepiva poi la strumentalità delle sanzioni economiche applicate nei suoi confronti dalla società reclamante, rilevandone non solo la loro sostanziale infondatezza ed illegittimità per mancato rispetto delle relative norme procedurali, ma contestandone altresì – trattandosi di materia disciplinare - la loro eventuale rilevanza dinanzi a questo Tribunale.

Inoltre tali sanzioni apparirebbero poi all’evidenza pretestuose, in quanto applicate anche ad altri calciatori in misura diversa – seppur identiche nella sostanza – e ciò per compensare l’importo del credito di volta in volta vantato dai diversi calciatori.

Quanto infine alla questione dell’importo dovuto (se al lordo ovvero al netto delle ritenute fiscali) il calciatore rilevava come la ACR Messina SSD ARL non abbia comunque in nessun grado dato prova di aver versato le previste trattenute fiscali di legge.

La vertenza è stata discussa e decisa all’udienza del 15.04.2019. Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

Quanto dedotto dalla società reclamante in merito alla richiesta di compensazione dell’importo di cui alla decisione impugnata con l’importo complessivo delle sanzioni economiche applicate nei confronti del calciatore, non può trovare accoglimento.

Le doglianze sul presunto illegittimo comportamento del calciatore, infatti,  attengono  ad  un profilo eventualmente disciplinare e, pertanto, non incidono sull’obbligazione di corrispondere il residuo di cui all’accordo economico.

In ogni caso, restando ferma l’irrilevanza delle suddette sanzioni economiche ai fini della presente decisione, si osserva comunque come tali provvedimenti siano stati adottati senza il dovuto rispetto delle normative federali previste per la corretta irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all’art. 92, comma 4, NOIF.

In virtù di tutto quanto sopra esposto, pertanto, la richiesta di compensazione formulata dalla ACR Messina SSD ARL non può trovare accoglimento.

Quanto infine alla questione dei compensi da corrispondersi al lordo ovvero al netto  delle eventuali ritenute fiscali, sul punto questo Tribunale ha già precisato come le somme spettanti ai calciatori debbano sempre liquidarsi al lordo delle eventuali ritenute di legge (fiscali o previdenziali cfr. Tribunale Federale Nazionale sezione Vertenze Economiche reclamo n. 218 del 15.7.2016; C.U. N. 6/TFN – Sezione Vertenze Economiche 2016/2017).

In tali sensi è la univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la quale ha costantemente affermato il principio secondo cui sia l’accertamento  che  la  liquidazione  dei crediti pecuniari devono sempre essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (ex plurimis: Cass. Lav. 18044/2015; Cass. Lav. 21010/2013; Cass. Lav. 3525/2013; Cass Civ. III, 19790/2011), ciò in quanto, tra l’altro, l’obbligo di versamento della ritenuta fiscale all’Erario, da parte del soggetto che vi è tenuto sorge solo al momento del pagamento delle somme su cui la ritenuta deve essere operata, tanto che nel caso in cui tale versamento venga  omesso  o ritardato, l’obbligazione fiscale afferente all’importo  effettivamente  corrisposto  finisce  per trasferirsi sul soggetto che lo ha percepito.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società SSD ACR Messina SSDARL e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la società SSD ACR Messina SSDARL al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Rosafio Marco, liquidandole in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri se dovuti. Dispone addebitarsi la tassa.

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