F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE del 20/05/2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 153 DELLA SOCIETÀ SSD ACR MESSINA SSDARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE JOHNSON DAVID NANA YEBOAH, PUBBLICATA NEL C.U. 234/CAE-LND del 18.2.2019.
RECLAMO N°. 153 DELLA SOCIETÀ SSD ACR MESSINA SSDARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE JOHNSON DAVID NANA YEBOAH, PUBBLICATA NEL C.U. 234/CAE-LND del 18.2.2019.
In data 07.11.2018 il calciatore Johnson David Nana Yeboah adiva la Commissione Accordi Economici per ivi sentirsi dichiarare creditore della SSD ACR Messina Srl della somma di € 6.800,00, quale saldo dell’accordo economico convenuto inter partes per la stagione sportiva 2017-2018.
Si costituiva la società SSD ACR Messina Srl trasmettendo le controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto del reclamo, rappresentando di aver corrisposto l’importo dovuto al calciatore secondo l’accordo economico sino alla data del 20.03.2017, momento in cui la controparte si sarebbe allontanata dagli allenamenti ingiustificatamente e senza autorizzazione senza far più ritorno.
A dimostrazione di ciò, la società produceva la comunicazione del 09.05.2018 con cui la stessa informava il Dipartimento Interregionale competente della condotta irregolare del calciatore.
In replica alle difese svolte dalla società nelle controdeduzioni, il calciatore trasmetteva le memorie difensive nelle quali – preliminarmente – eccepiva l’inammissibilità del deposito dell’atto avversario e della documentazione ad esso allegata, essendo il tutto stato trasmesso via PEC e non a mezzo raccomandata A/R, così come previsto dall’art. 25 bis comma 5 Reg. LND.
In subordine, nel merito, il resistente deduceva di aver ottenuto il permesso per assentarsi 5/7 giorni e che, successivamente, al suo rientro, la stessa società non gli aveva permesso di riprendere l’attività sportiva, così come dichiarato dal dirigente dell’SSD ACR Messina Srl, sig. Francesco Lamazza, nella testimonianza che veniva prodotta in atti.
Tanto premesso, il calciatore – ferma la domanda principale volta alla condanna della società al pagamento dell’importo complessivo di € 6.800,00 – in via subordinata chiedeva il riconoscimento del minor importo di € 6.423,97, pari al saldo dovuto, decurtato dei n. 7 giorni di assenza autorizzati.
La Commissione Accordi Economici, con la decisione Prot. 118/Cae/2018-19 del 18.02.2019, statuiva testualmente come segue: “La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la società SSD ACR Messina al pagamento in favore del sig. Johnson David Nana Yeboah, della somma di € 6.432,97 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata…”.
L’organo di prime cure, nel rigettare l’eccezione preliminare di inammissibilità delle difese della società (richiamando all’uopo le norme vigenti in tema di equiparazione della PEC alla raccomandata A/R), accoglieva la domanda subordinata svolta dal calciatore.
Preliminarmente, la CAE precisava che – sulla base della normativa federale - ogni pagamento deve essere provato mediante apposita quietanza, firmata e datata, e che ciò non si rinviene nella produzione documentale della società.
Tanto premesso, la Commissione di Primo Grado ha accertato come nessuna rilevanza probatoria possa attribuirsi alla missiva del 04.05.2018, con la quale la società informava la LND delle asserite inadempienze del calciatore, trattandosi di una nota unilaterale trasmessa a distanza di oltre un mese dalla data asseritamente prevista per il ritorno del calciatore.
Avverso la richiamata decisione, proponeva appello la società SSD ACR Messina Srl con atto in data 5.10.2018, al fine di ottenerne l’annullamento.
A fondamento del gravame promosso, la società rilevava la non rispondenza al vero della testimonianza rilasciata dal sig. Francesco Lamazza e che pertanto il calciatore non fornito la prova del fatto che sarebbe stata la società a non avergli permesso di essere reintegrato nella squadra al suo rientro.
Conseguentemente, la richiesta economica del calciatore risulterebbe ingiustificata, non avendo lo stesso svolto attività sportiva per tutto il periodo compreso tra il 27.03.2018 e la fine della stagione sportiva, in assenza di alcun tipo di provvedimento formale di esclusione emesso dalla società nei suoi confronti.
Il calciatore Johnson David Nana Yeboah si costituiva trasmettendo le controdeduzioni, con le quali chiedeva il rigetto dell’appello, con conferma dell’impugnata decisione della CAE e conseguentemente della condanna della società al pagamento in suo favore dell’importo di € 6.423,97, ovvero – in subordine – dell’importo di € 1.452,40, qualora codesto Tribunale ritenesse che al calciatore debba esser saldato solo quanto maturato al 20.03.2018.
Preliminarmente, il calciatore chiedeva il rigetto del gravame per inammissibilità ex art. 25 bis Reg. LND del deposito della comparsa di costituzione della società nel giudizio dinanzi la CAE, essendo l’atto stato trasmesso a mezzo PEC e non a mezzo raccomandata A/R, così come previsto dalle norme federali.
Nel merito, il calciatore contestava la ricostruzione fattuale offerta dalla società, ribadendo quanto già esposto in sede di primo grado, anche in merito alla testimonianza resa dal sig. Francesco Lamazza.
La vertenza veniva discussa e decisa alla riunione del 20 maggio 2019.
L’appello è infondato e deve essere respinto.
Preliminarmente occorre rilevare l’infondatezza della questione relativa alla asserita inammissibilità della costituzione della società nel giudizio di primo grado svoltosi dinanzi alla CAE sollevata dall’appellato.
A riguardo, ci si riporta a quanto già ampiamente sostenuto in merito dalla CAE nel provvedimento gravato, la quale ha ritenuto assorbente quanto disposto dall'art. 1 della Legge 21 gennaio 1994, n. 53, che prevede che “l’avvocato può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale ovvero a mezzo della posta elettronica certificata", così come confermato dalla giurisprudenza richiamata dalla stessa commissione di prime cure.
In ogni caso, ha rilevato sempre la CAE che, anche volendo accedere, in via di mera ipotesi, ad una presunta ed insussistente irregolarità di tale modalità di notifica per quanto appena osservato, risulterebbe in ogni caso applicabile, in quanto criterio generale previsto dalla normativa processuale, la disposizione di cui all'art. 156 c.p.c, che prevede che "la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato".
Nel caso di specie la memoria della società risulta effettivamente pervenuta a controparte, la quale ne ha avuto integrale conoscenza, avendo replicato alle singole argomentazioni ivi esposte, così evidenziando il raggiungimento dello scopo cui l'atto era destinato.
Tanto premesso, l’appello promosso dalla SSD ACR Messina Srl risulta infondato nel merito. Infatti, occorre rilevare come parte appellante non sia stata in grado di fornire alcuna valida dimostrazione volta a suffragare la ricostruzione in fatto dalla stessa proposta.
A riguardo, come correttamente rilevato dalla CAE, nessuna rilevanza probatoria può attribuirsi alla missiva del 04.05.2018, con la quale la società informava la LND delle asserite inadempienze del calciatore, trattandosi di una nota unilaterale trasmessa a distanza di oltre un mese dalla data asseritamente prevista per il ritorno del calciatore.
Al contrario, il calciatore ha prodotto la testimonianza dell’allora dirigente della società Dott. Lamazza, il quale confermava che era stata la società a non autorizzare il rientro in squadra dello stesso.
Sul punto, è ovvio che ciascuna società sia libera di decidere se avvalersi o meno dell’attività agonistica di un proprio tesserato, ma in ogni caso sarà obbligata a corrispondere l’intero importo stabilito dall’accordo economico.
Per tali motivi, si concorda pienamente con quanto statuito dalla CAE, con conseguente rigetto del gravame in questione.
Tanto premesso.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla società SSD ACR Messina SSDARL e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE – LND.
Condanna la società SSD ACR Messina SSDARL al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Johnson David Nana Yeboah, liquidandole in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri se dovuti.
Dispone addebitarsi la tassa.
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