F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE del 20/05/2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 157 DELLA SOCIETÀ US GOVERNOLESE CONTRO LA SOCIETÀ ASD UNION TEAM SBC AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 618 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE VITRUK VLADYSLAV), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 21.2.2019.
RECLAMO N°. 157 DELLA SOCIETÀ US GOVERNOLESE CONTRO LA SOCIETÀ ASD UNION TEAM SBC AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 618 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE VITRUK VLADYSLAV), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 21.2.2019.
Con reclamo notificato via pec in data 13.03.2019, la società US Governolese ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera, pubblicata sul C.U. n. 7/E del 21.02.2019, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della società ASD Union Team SBC, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Vitruk Vladyslav, quale penultima titolare del vincolo annuale, pari ad € 1.382,50, di cui € 1.106,00 a titolo di premio, ed € 276,50 a titolo di penale.
La US Governolese, a sostegno dell'impugnazione promossa, ha eccepito che la controparte non risulterebbe la penultima titolare del vincolo annuale, bensì la terz’ultima, in quanto – ai fini del computo delle società aventi diritto al premio – occorre considerare la medesima appellante, la quale aveva tesserato il calciatore in questione con vincolo annuale nella stagione sportiva 2017/18, precedente al tesseramento pluriennale avvenuto nella successiva stagione sportiva 2018/19.
La vertenza veniva decisa nella riunione del 20 maggio 2019. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Infatti, per costante giurisprudenza di questo Tribunale Federale, ove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione.
Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all’esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l’istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le società le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle società aventi diritto nel triennio precedente) e che, “usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità si assicurano il vincolo pluriennale.
Nel caso di specie, il calciatore Vitruk Vladyslav è stato tesserato per la US Governolese con vincolo annuale nella stagione 2017/2018 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2018/2019. Precedentemente, il calciatore risulta tesserato con vincolo annuale per la società ASD Union Team SBC sino alla stagione sportiva 2015/2016, e per la società Real Bagnolo FCB nella stagione sportiva 2016/17.
In tal senso, ha correttamente operato la Commissione Premi, la quale ha qualificato la società resistente quale penultima società ad aver diritto al premio di preparazione relativo al calciatore di cui trattasi, non prendendo in considerazione, ai fini del conteggio del premio, la stagione sportiva 2017/18 nella quale Vitruk Vladyslav era tesserato con vincolo annuale con la stessa US Governolese.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla società US Governolese e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Dispone addebitarsi la tassa.
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