F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE del 20/05/2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 130 DELLA SOCIETÀ NOVARA CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ ALCIONE MILANO SSD ARL AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 251 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE DICKMANN LORENZO MARIA), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 12.12.2018.

RECLAMO N°. 130 DELLA SOCIETÀ NOVARA CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ ALCIONE MILANO SSD ARL AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 251 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE DICKMANN LORENZO MARIA), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 12.12.2018.

Con reclamo del 21.11.2018 la società Alcione Milano SSD arl adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento, nei confronti del Novara Calcio Spa, del premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF relativo al calciatore Lorenzo Maria Dickmann, in merito alle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012, a seguito dell’esordio del calciatore in serie A in data 4 novembre 2018 nella gara di campionato Lazio – Spal.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 5/E del 12 dicembre 2018, comunicata al Novara Calcio Spa in data 4 gennaio 2019 ed alla ASD Alcione Milano 1952 in data 2 gennaio 2019, la Commissione Premi, riconoscendo il diritto della ASD Alcione Milano 1952 a percepire il premio alla carriera richiesto, ne ha determinato l’importo nella misura di € 28.000,00 (ovvero € 36.000,00 quale compenso per le stagioni 2010/2011 – 2011/2012, con detrazione di € 8.000,00 per somme già ricevute ex art. 100 NOIF).

Avverso la suddetta certificazione, il Novara Calcio Spa ha proposto reclamo con atto comunicato in data 28 gennaio 2019.

La società reclamante, a sostegno dell’impugnazione promossa, rileva in primo luogo che il diritto al premio alla carriera in favore della ASD Alcione Milano 1952 sarebbe maturato solo con riferimento alla stagione sportiva 2010/2011, non essendo invece maturato il diritto al premio per la successiva stagione 2011/2012.

Quanto sopra, osserva la società reclamante, in quanto, mentre nell’intera stagione sportiva 2010/2011 il calciatore sarebbe stato tesserato con la ASD Alcione Milano 1952 con vincolo annuale, nella successiva stagione sportiva 2011/2012, il medesimo calciatore sarebbe stato dapprima tesserato con la ASD Alcione Milano 1952 e, poi, trasferito a titolo temporaneo al Novara Calcio Spa a far data dall’8 Agosto 2011 fino al termine della stagione medesima.

Di conseguenza, rileva la società reclamante, la ASD Alcione Milano 1952 non avrebbe diritto al premio per la stagione 2011/2012, non essendo stata l’unica titolare del rapporto di tesseramento per l’intera stagione o, comunque, per un periodo rilevante della stessa e, pertanto, non avendo contribuito alla crescita e alla preparazione dell’atleta.

In secondo luogo, poi, il Novara Calcio Spa rileva che, in ogni caso, la somma liquidata in favore della ASD Alcione Milano 1952 non sarebbe esigibile fino al 30 giugno 2019, essendosi verificato l’evento accertato dalla Commissione Premi il 12 dicembre 2018 (gara di campionato Lazio – Spal). Di conseguenza, sostiene la società reclamante, il Tribunale Federale sarebbe chiamato a rendere una pronuncia di mero accertamento in ordine al termine per il pagamento dell’obbligazione a carico della debitrice, fissato, in virtù di quanto previsto dall’art. 99 bis NOIF, entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l’evento, ovvero il 30 giugno 2019.

In assenza di controdeduzioni da parte della ASD Alcione Milano 1952, ritualmente notiziata del reclamo, lo stesso è stato deciso all’udienza del 20 maggio 2019.

Il reclamo deve essere accolto in quanto fondato.

In merito al primo motivo di impugnazione, si osserva che nella stagione sportiva 2011/2012, come correttamente indicato dalla società reclamante, il calciatore Lorenzo Maria Dickmann è stato tesserato con l’ASD Alcione Milano 1952, la quale, però, nella medesima stagione sportiva, ha ceduto in prestito il calciatore al Novara Calcio Spa a far data dall’8 Agosto 2011 fino al termine della stagione stessa.

Stante quanto sopra, si osserva che l’art. 99 bis NOIF riconosce“ un compenso forfettario pari ad euro 18.000,00 per ogni anno di formazione impartita a un calciatore”, subordinando dunque il diritto al premio alla carriera all’avvenuto tesseramento per una intera stagione sportiva, ovvero per un periodo comunque sufficiente ad integrare gli estremi di una significativa preparazione e formazione calcistica impartita al calciatore in ambito dilettantistico e funzionale alla sua progressione di carriera.

Con riferimento al caso di specie, dunque, non può essere riconosciuta per la stagione 2011/2012 la significatività della formazione impartita al calciatore dalla ASD Alcione Milano 1952, prevalendo, invece, la preparazione impartita dal Novara Calcio Spa a far data dall’8 Agosto 2011 fino al termine della stagione sportiva.

In merito, poi, al secondo motivo di impugnazione, si osserva che l’art. 99 bis, comma 1, NOIF dispone che il “compenso deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l’evento”.

Stante quanto sopra, essendosi verificato l’esordio del calciatore in serie A in data 12 dicembre 2018 (gara di campionato Lazio – Spal), il Novara Calcio Spa (società chiamata a corrispondere il premio) è tenuto ad effettuare il pagamento del suddetto premio entro il termine del 30 giugno 2019.

Pertanto, non essendo l’importo richiesto ancora esigibile, la ASD Alcione Milano 1952 può ottenere esclusivamente una sentenza di accertamento di quanto dovuto, ma non di condanna nei confronti del Novara Calcio Spa.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accerta e dichiara per la sola stagione sportiva 2010/11 il diritto al premio alla carriera pari da € 18.000,00 (Euro diciottomila/00) in favore della società Alcione Milano SSD arl e a carico della società Novara Calcio Spa.

Nulla per la tassa.

 

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