F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE del 20/05/2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 223 DELLA SOCIETÀ ASD TORTOLI 1953 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PUNTORIERE MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 348/CAE-LND del 26.6.2018 – GIUDIZIO DI RINVIO DEL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT PRESSO IL CONI – Decisione n. 24/2019.
RECLAMO N°. 223 DELLA SOCIETÀ ASD TORTOLI 1953 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PUNTORIERE MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 348/CAE-LND del 26.6.2018 – GIUDIZIO DI RINVIO DEL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT PRESSO IL CONI - Decisione n. 24/2019.
Con reclamo del 28 febbraio 2018 il signor Marco Puntoriere adiva la Commissione Accordi Economici affinché la ASD Tortolì 1953 venisse condannata al pagamento in suo favore della somma di € 3.500,00, ai sensi dell’art. 94-ter NOIF, in forza dell’accordo economico sottoscritto in data 30 Agosto 2017, quale residuo del compenso complessivo annuo (€ 7.500,00) previsto in tale accordo.
Asseriva il calciatore che, a fronte dell’obbligo contrattuale assunto dalla ASD Tortolì 1953 di corrispondergli la somma di € 7.500,00 per la stagione sportiva 2017/2018, la società gli aveva corrisposto soltanto la minor somma di € 4.000,00.
L’ASD Tortolì 1953, seppur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.
Con decisione prot. 170/CAE/2017-18 del 26 giugno 2018 la Commissione Accordi Economici condannava quindi la ASD Tortolì 1953 al pagamento in favore del signor Puntoriere della somma di € 3.500,00, come richiesto.
Avverso tale decisione la ASD Tortolì 1953 proponeva reclamo dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, deducendo che nessun compenso invero doveva essere corrisposto, in quanto il signor Puntoriere era stato trasferito presso la AC Locri 1909; in particolare, precisava che:
1) l’art. 5 dell’accordo economico sottoscritto tra le parti stabiliva che “(…) In caso di svincolo o trasferimento del Calciatore, avvenuto nel rispetto della normativa federale, la validità del presente accordo si intende decaduta a far data dall’efficacia del provvedimento (…)”;
2) in data 5 dicembre 2017, in base alle normative federali e nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2017/2018, era stato completato il trasferimento definitivo del calciatore con la AC Locri 1909;
3) in forza dell’accordo economico inter partes, per il periodo a decorrere dalla data di sottoscrizione avvenuta il 30 Agosto 2017 e fino al 5 dicembre 2017 (data in cui si era perfezionato il trasferimento definitivo del Puntoriere in favore della AC Locri 1909), il calciatore aveva ricevuto la somma di € 4.000,00. Pertanto, secondo una corretta ed equa suddivisione del complessivo compenso previsto nell’accordo economico, della durata di undici mesi, il Puntoriere avrebbe dovuto ricevere dalla ASD Tortolì 1953 la somma di € 2.840,90 e, per l’effetto, la ASD Tortolì 1953 riteneva di aver corrisposto al tesserato una somma anche superiore a quella che avrebbe dovuto ricevere.
A sostegno della propria tesi, la ASD Tortolì 1953 produceva copia della pratica di trasferimento del calciatore dalla ASD Tortolì 1953 alla AC Locri 1909.
Nelle tempestive controdeduzioni inviate dal calciatore, lo stesso non negava l’esistenza del proprio trasferimento ad altra società ma deduceva che la ASD Tortolì 1953 aveva omesso di riferire che il trasferimento alla AC Locri 1909 gli sarebbe stato imposto dalla ASD Tortolì 1953 che aveva comunicato la volontà di non avvalersi più delle sue prestazioni sportive.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, con dispositivo pubblicato nel Comunicato n. 5/TFN (2018/19) del 17 ottobre 2018 e motivazioni pubblicate nel comunicato n. 9/TFN del 17 dicembre 2018, ha rigettato il reclamo sul presupposto che le deduzioni della ASD Tortolì 1953, rimasta assente nel giudizio dinnanzi alla Commissione Accordi Economici, fossero inammissibili, come pure inammissibili dovessero considerarsi i documenti depositati per la prima volta solo a corredo dell’atto di appello. Ad avviso del Tribunale Federale Nazionale, infatti, le produzioni documentali della ASD Tortolì 1953 trovavano un limite insuperabile nelle preclusioni tipiche del giudizio di appello.
Avverso tale decisione l’ASD Tortolì 1953 proponeva quindi impugnazione al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI che, con decisione del 28.03.2019 (n. 24/2019), nell’accogliere il ricorso, cassava con rinvio per valutare nuovamente la questione.
La vertenza, assegnata per la discussione ad altra composizione del Collegio giudicante di questo Tribunale Federale, è stata discussa e decisa per il giorno 20 maggio 2019.
Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità delle ulteriori memorie difensive depositate da entrambe le parti non autorizzate, né previste dal rito.
Nel merito, questo Tribunale Federale si uniforma al principio esposto dalla Corte di legittimità dello sport sull’interpretazione delle preclusioni delle prove alla luce del dato oggettivo del trasferimento del calciatore, non oggetto di contestazione tra le parti.
Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI infatti ha affermato che “(…) anche a voler fare applicazione del principio della preclusione di nuove prove nel giudizio di appello (…) il trasferimento di un calciatore da una società ad un’altra è un dato oggettivo che in qualsiasi momento può essere verificato presso la competente Lega” e deve quindi essere preso in considerazione.
Pertanto l’occorso trasferimento del calciatore, pur essendo una allegazione dedotta per la prima volta solo con la costituzione in appello, induce il Tribunale ad acquisire d’ufficio presso il competente organo federale, la certificazione del trasferimento in questione.
Le preclusioni istruttorie, quindi, devono riguardare la richiesta di prova e non l’allegazione di fatti: “(…) prova nuova indispensabile (…) è quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando che quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie di primo grado (…)” (cfr. Cass. Civ., S.U., 4 maggio 2017, n. 10790).
Pertanto, nella presente fase di rinvio, questo Tribunale Federale ritiene fondata e meritevole di accoglimento la domanda proposta dall’ASD Tortolì 1953 in quanto l’occorso trasferimento evidenzia la infondatezza della pretesa del calciatore.
La circostanza che il trasferimento sarebbe stato “imposto” dalla società, fatto peraltro non provato, è irrilevante poiché – come sopra detto – è stato accertato che la ASD Tortolì 1953 lo ha effettuato nel rispetto della normativa federale e nell’esercizio di un suo legittimo diritto. Considerata la mancata costituzione della società ASD Tortolì 1953 dinanzi alla CAE, considerato il contegno processuale delle parti ivi compreso il deposito di note irrituali, si compensano le spese di lite.
Tanto premesso.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
accoglie il reclamo presentato dalla società ASD Tortoli 1953 e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della CAE-LND.
Dispone restituirsi la tassa.
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