F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 22 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 6/TFN-SVE del 22 Luglio 2019 (dispositivo) RICORSO N°. 204 DELLA SOCIETÀ SSD PORTICI 1906 ARL CONTRO LA SOCIETÀ SSD MARSALA CALCIO ARL (RICORSO EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A CGS – AVVERSO IL MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA INCASSO IN RELAZIONE ALLA GARA DI 1° TURNO PLAY OFF – SERIE D – MARSALA VS PORTICI DEL 12.05.2019).

RICORSO N°. 204 DELLA SOCIETÀ SSD PORTICI 1906 ARL CONTRO LA SOCIETÀ SSD MARSALA CALCIO ARL (RICORSO EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A CGS – AVVERSO IL MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA INCASSO IN RELAZIONE ALLA GARA DI 1° TURNO PLAY OFF – SERIE D – MARSALA VS PORTICI DEL 12.05.2019).

Con reclamo del 24 giugno 2019 – ritualmente e tempestivamente inviato alla controparte – la SSD Portici 1906 a r.l. adiva codesto Tribunale Federale per ottenere la condanna della SSD Marsala Calcio a r.l. al pagamento della quota di partecipazione dell’incasso relativo alla gara Marsala – Portici, disputata in data 12 maggio 2019, valevole per il primo turno di play off del campionato di serie D stagione sportiva 2018/2019, quantificato in € 2.903,40.

La reclamante, a fondamento dell’azione promossa, rilevava che, partendo dall’incasso documentato lordo di € 6.687,00, al fine di computare l’importo a lei dovuto aveva provveduto a detrarre € 780,00 a titolo di oneri fiscali, ed € 580,68 a titolo di spese calcolate forfettariamente nel 10 % dell’incasso netto, e successivamente diviso per due l’importo risultante, il tutto conformemente a quanto disposto dal C.U. n. 137 del 03.05.2019 del Dipartimento Interregionale della FIGC – LND in tema di “Disposizioni Organizzative Per Disputa Gare Play Off E Play Out” prodotto in atti.

La SSD Marsala Calcio S.r.l. non ha presentato controdeduzioni.

La vertenza è stata decisa all’udienza del 22 Luglio 2019.

Il reclamo proposto dalla SSD Portici a r.l. è parzialmente fondato.

Infatti, il diritto azionato dalla reclamante risulta sufficientemente  dimostrato  dalla documentazione attinente alla certificazione SIAE dalla stessa prodotta in atti.

Tanto premesso, analizzando l’iter logico svolto dalla SSD Portici a r.l. a sostegno della richiesta economica per cui è causa, ed il calcolo matematico sotteso, si rileva come nello stesso vi sia una imperfezione.

Infatti, la reclamante - nella narrativa dell’atto - dichiara di decurtare dal totale netto la somma € 580,68 a titolo di spese calcolate forfettariamente nel 10 % dell’incasso netto, senza tuttavia sottrarre tale importo dal totale richiesto.

Conseguentemente, l’importo oggetto della domanda dovrà essere ridotto di € 290,34, equivalenti al 50 % dell’importo indicato dalla stessa reclamante quale contributo per le spese di organizzazione della gara supportate dalla SSD Marsala Calcio Srl.

Alla luce di quanto sopra, la SSD Portici a r.l. ha diritto a percepire il minore importo di € 2.613,06

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie parzialmente il ricorso della società SSD Portici 1906 ARL e, per l’effetto, condanna la società SSD Marsala Calcio ARL a corrispondere ad essa reclamante l’importo di € 2.613,06 (duemilaseicentotredici/00).

Nulla relativamente al contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

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