F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/TFN-SVE del 6 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 08 Luglio 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 170 DELLA SOCIETÀ ASD PONDERANO CONTRO LA SOCIETÀ ASD FULGOR RONCO VALDENGO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 628 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BATTU GIACOMO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 21.03.2019.

RECLAMO N°. 170 DELLA SOCIETÀ ASD PONDERANO CONTRO LA SOCIETÀ ASD FULGOR RONCO VALDENGO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 628 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BATTU GIACOMO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 21.03.2019.

Con reclamo del 12 aprile 2019 la ASD Ponderano impugnava la delibera della Commissione Premi, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 8/E del 21 marzo 2019 (trasmessa alle Parti in data 9 aprile 2019), con la quale era stata condannata a pagare in favore della ASD Fulgor Ronco Valdengo il premio di preparazione per il tesseramento del calciatore Battu Giacomo.

La reclamante lamentava in primo luogo di non aver mai ricevuto il ricorso innanzi la Commissione Premi e di aver dunque appreso della vertenza solamente a seguito della comunicazione della decisione oggi impugnata. La reclamante rilevava poi come il tesseramento del calciatore fosse avvenuto solamente dopo aver verificato che il medesimo non risultasse tesserato per alcuna società nella precedente stagione 2017/2018.

In virtù di tale mancato tesseramento la ASD Ponderano riteneva pertanto di non dover corrispondere il premio in questione.

La ASD Fulgor Ronco Valdengo non presentava controdeduzioni.

La vertenza è stata discussa e decisa nella riunione dell’8 Luglio 2019.

Quanto alla preliminare eccezione di mancata ricezione del ricorso innanzi alla Commissione Premi tale doglianza non pare fondata; in atti risulta infatti l’invio da parte della ASD Fulgor Ronco Valdengo della raccomandata alla ASD Ponderano presso l’indirizzo risultante dall’anagrafica federale; il giudizio deve dunque ritenersi correttamente instaurato.

Il reclamo è però fondato nel merito e deve accogliersi.

Effettivamente nella stagione 2017/2018 l’atleta Battu Giacomo non è stato tesserato per nessuna società. Dall’esame dello storico presso la Federazione l’atleta Battu risulta infatti tesserato sino al termine della stagione 2016/2017 presso la società ASD Fulgor Ronco Valdengo;

nella successiva stagione 2017/2018 lo stesso calciatore non risulta tesserato con vincolo annuale per alcuna società. Nella stagione del 2018/2019 veniva poi tesserato con vincolo pluriennale per la ASD Ponderano.

Ciò posto, l’art 96 comma 2 NOIF così recita: 2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni…. Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.

Questo Tribunale ha più volte ribadito che, affinché tale diritto sussista, occorre che l’atleta sia tesserato per tutti i 3 anni precedenti, e per l’intera stagione, e che il mancato tesseramento per una stagione interrompa il presupposto temporale, rappresentato dalla continuità dell’addestramento  del  giovane  calciatore  per  le  3  stagioni  antecedenti  al  tesseramento pluriennale, condizione imprescindibile per ritenere esistente il diritto al contributo incentivante. L’assenza di tesseramento per la stagione 2017/2018 rende dunque il contributo inesigibile e il premio non dovuto.

Ciò posto la Commissione Premi ha pertanto errato nel non prendere in considerazione il mancato tesseramento dell’atleta Battu Giacomo per la stagione 2017/2018, e conseguentemente, omettendo tale valutazione, ha errato nel riconoscere il premio a favore della ASD Fulgor Ronco Valdengo, quale ultima società. In assenza di continuità di tesseramento, il premio è inesigibile e quindi non dovuto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla società ASD Ponderano e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

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