F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/TFN-SVE del 6 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 08 Luglio 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 186 DELLA SOCIETÀ SS JUVE STABIA SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD TURRIS CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 790 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CIOFFI ALFONSO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 16.05.2019.

RECLAMO N°. 186 DELLA SOCIETÀ SS JUVE STABIA SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD TURRIS CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 790 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CIOFFI ALFONSO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 16.05.2019.

Con ricorso n. 790 del 22 marzo 2019 la Società ASD Turris Calcio adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società SS Juve Stabia Srl al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF, per avere quest’ultima tesserato con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2017/2018, il calciatore Cioffi Alfonso, nato il 23.11.2001.

Con delibera in C.U. 10/E del 16.05.2019, notificata il 30 maggio 2019, la Commissione Premi, accertata la fondatezza della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la Società SS Juve Stabia Srl al pagamento della somma di € 16.216,20, di cui € 12.012,00 in favore della Società ASD Turris Calcio a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore ed € 4.204,20 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 31 Maggio 2019, la Società SS Juve Stabia Srl ha proposto impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, contestando la decisione della Commissione Premi sul presupposto di avere inviato all’organo Giudicante a mezzo pec del 12 aprile 2019 copia della rinuncia al premio di preparazione rilasciata dalla ASD Turris Calcio il 2 aprile 2019 e vidimata dal Comitato Regionale Campania il 4 aprile 2019. Conclude, pertanto, per l’annullamento della delibera della Commissione Premi nulla essendo dovuto alla controparte.

La ASD Turris Calcio non ha depositato controdeduzioni.

Il reclamo, esaminato nella riunione dell’8 Luglio 2019, è fondato e deve essere, quindi, accolto.   La Società SS Juve Stabia Srl ha, infatti, fornito piena prova dell’intervenuta transazione in ordine al premio di preparazione rivendicato dalla ASD Turris Calcio trasmettendo alla Commissione Premi, ancor prima della delibera da questa pronunciata, la liberatoria rilasciata dalla controparte il 2 aprile 2019 e munita il 4 aprile 2019 del visto di autenticità da parte del Comitato Regionale Campania, a tenore di quanto previsto dall’art. 96, punto 3, comma 5 delle NOIF.

Il fatto che la transazione sia stata perfezionata a distanza di undici giorni dalla proposizione del ricorso innanzi alla Commissione Premi e che della stessa sia stata quest’ultima notiziata a mezzo pec del 12 aprile 2019 così da potere dichiarare cessata la materia del contendere, porta ad accogliere integralmente il reclamo anche in punto di condanna al pagamento della penale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla società SS Juve Stabia Srl e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Nulla per la tassa.

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