F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFN-SVE del 6 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE del 31 Luglio 2019 (dispositivo) RICORSO EX ARTT. 91 CGS E 99BIS NOIF DELLA SOCIETÀ AC CHIEVO VERONA SRL CONTRO LA SOCIETÀ FC SPORTING DESENZANO SSDRL AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 258 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE NDRECKA ANGELO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.6.2019

 RICORSO EX ARTT. 91 CGS E 99BIS NOIF DELLA SOCIETÀ AC CHIEVO VERONA SRL CONTRO LA SOCIETÀ FC SPORTING DESENZANO SSDRL AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 258 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE NDRECKA ANGELO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.6.2019

Con ricorso n. 258, pervenuto il 06.06.2019, la società FC Sporting Desenzano SSDRL adiva la Commissione Premi per la richiesta del Premio alla Carriera, dovuto ai sensi dell’art 99/bis delle NOIF, dalla società AC Chievo Verona Srl per il calciatore Ndrecka Angelo, nato il 24.9.2001 e riferito alle Stagioni Sportive 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016.

Con delibera n. 11/E del 13 giugno 2019 la Commissione Premi, accertata l’attendibilità della richiesta, accoglieva il ricorso e certificava il “Premio alla Carriera” nell’importo di € 54.000,00, quale compenso per le Stagioni Sportive 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016.

La decisione veniva comunicata alle parti in data 8.7.2019.

Avverso tale delibera, con tempestivo e rituale atto, spedito a mezzo posta in data 11.7.2019 alla FC Sporting Desenzano SSDRL ed in pari data, via pec, al Tribunale Federale Nazionale- Sezione Vertenze Economiche, la AC Chievo Verona Srl proponeva ricorso ex art 91 CGS e 99 bis delle NOIF Assumeva la ricorrente, che il Premio alla Carriera non fosse dovuto in quanto la “…FC Sporting Desenzano SSDRL con dichiarazione del 02.08.2017, puntualmente depositata presso la F.I.G.C.- L.N.D., Delegazione Provinciale di Brescia, in data 23.08.2017, (all. 2) ha rinunziato al premio alla Premio alla Carriera ex art 99 bis delle NOIF…”

Con controdeduzioni inviate a mezzo pec in data 23.7.2019, resisteva la FC Sporting Desenzano SSDRL assumendo che, a differenza del premio di preparazione, per il quale la normativa prevede la possibilità di rinuncia, non vi è analoga disciplina per il premio alla carriera, in quanto l’esordio in serie A o in Nazionale è condizione futura ed incerta.

La vertenza veniva decisa nella riunione del 31 Luglio 2019.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

Preliminarmente, si evidenzia che nel corso dell’audizione il legale della resistente ha espressamente dichiarato che le trattative si sono liberamente svolte nell’ambito di un normale rapporto di forza economica. Ne consegue che nessun vizio di volontà può essere addotto in relazione alla depositata liberatoria.

Alla luce di ciò, il Tribunale ritiene sconveniente l’uso della parola “ricattatorie” utilizzata nella memoria della resistente e, ai sensi dell’art 89 c.p.c., ne dispone la cancellazione.

Nel merito, il Tribunale adito ritiene di condividere gli assunti di parte resistente, avallati dalla giurisprudenza di legittimità.

Ed invero, la dichiarazione di rinuncia al Premio alla Carriera del calciatore Ndrecka Angelo, è stata formalizzata in data 23.08.2017, quando l’esordio in serie A e/o la convocazione nella selezione nazionale erano eventi senz’altro incerti e non prevedibili, così come non quantificabile, preventivamente, era l’entità del Premio alla Carriera.

Orbene, il consolidato orientamento della Suprema Corte ha sancito l’illegittimità della rinuncia preventiva, qualora al momento della rinuncia non siano prevedibili l’an e il quantum (Cassazione civile sez. I, 17/07/2014, n. 16365).

Conseguentemente, il ricorso è da considerarsi infondato;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il ricorso e, per l’effetto, conferma l’impugnata certificazione della Commissione Premi.

Ai sensi dell’art. 89 C.p.c., dispone la cancellazione delle frasi sconvenienti meglio precisate in motivazione.

Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

 

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