F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/TFN-SVE del 7 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 25/TFN-SVE del 17/06/2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 167 DELLA SOCIETÀ ASD GELBISON VALLO DELLA LUCANIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA CAE – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE EVACUO DAVIDE, PUBBLICATA NEL C.U. 270/CAE – LND DEL 27.03.2019.

 

RECLAMO N°. 167 DELLA SOCIETÀ ASD GELBISON VALLO DELLA LUCANIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA CAE - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE EVACUO DAVIDE, PUBBLICATA NEL C.U. 270/CAE - LND DEL 27.03.2019.

Con atto 3 aprile 2019, l’ASD Gelbison Vallo Della Lucania ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa il 27 marzo 2019 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Davide Evacuo, del complessivo importo di euro 3.080,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l’accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2018/2019. Deduce l’ASD Gelbison Vallo della Lucania che il calciatore Evacuo avrebbe invero ricevuto la complessiva somma di euro 12.650,00, anche superiore a quanto dovutogli in forza dell’accordo economico pari ad euro 10.000,00, e quindi la delibera impugnata deve essere riformata.

É pacifico tra le parti il diritto del calciatore a percepire la somma complessiva di euro 10.000,00 a fronte di un accordo economico di euro 25.000,00, atteso l’avvenuto svincolo anticipato del tesserato, in data 14 dicembre 2018.

L’odierna appellante, innanzi alla CAE aveva dedotto le medesime circostanze ma la sua costituzione è stata ritenuta inammissibile non avendo la Società prodotto l’avviso di ricevimento dell’invio delle controdeduzioni al calciatore.

Il calciatore Davide Evacuo ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo la tardività dei motivi di  reclamo,  attesa  la  rilevata  inammissibilità  degli  stessi  innanzi  alla  CAE  e  nel  merito,  la circostanza che parte della somma di euro 12.650,00 documentata dalla Società, e nello specifico euro  5.000,00,  non  erano  invero  imputabili  all’accordo  economico  in  questione,  chiedendo comunque l’esibizione dell’originale della relativa ricevuta a sua firma, datata 26 Luglio 2018. Ritenuta ammissibile la difesa di merito della Società, il Tribunale ha convocato le parti per avere chiarimenti in ordine alle modalità dei pagamenti tra le stesse intercorsi.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione del 17 giugno 2019.

Il reclamo deve essere accolto.

In via preliminare, infatti, rileva questo Tribunale che le deduzioni dell’ASD Gelbison Vallo della Lucania svolte innanzi alla CAE e in questa sede ribadite, sono ammissibili.

L’invio, in prima istanza, delle controdeduzioni alla richiesta del calciatore sono invero rituali atteso che la  Società  non ha alcuna  responsabilità per non avere prodotto l’avviso di ricevimento tardivamente restituito dalle Poste Italiane.

La Società ha dato infatti evidenza documentale dell’avvenuta tempestiva comunicazione delle controdeduzioni alla controparte, all’udienza innanzi alla CAE esibendo l’attestazione del sito delle Poste Italiane  in  ordine alla  movimentazione della raccomandata e solo per causa di forza maggiore non ha potuto produrre in quella sede l’avviso di ricevimento.

Ne deriva la conseguente remissione in termini dell’ASD Gelbison Vallo della Lucania e la piena ammissibilità delle sue difese.

Nel merito, è emerso che il calciatore ha effettivamente percepito tutto quanto dovutogli: sono comprovati per tabulas pagamenti in favore del Davide Evacuo per complessivi euro 12.650.00. L’eccezione del calciatore relativa alla non imputabilità all’accordo economico della somma di euro 5.000,00 di cui alla ricevuta del 26 Luglio 2018, non è condivisibile.

Innanzi a questo Tribunale il calciatore ha in primo luogo riconosciuto la propria firma apposta sul suddetto documento, nonché di avere ricevuto il relativo importo ivi indicato, a suo dire riferito ad una sorta di prezzo dell’opzione al successivo accordo economico intervenuto, infatti, solo in data 13 Agosto 2018.

Ebbene, il dato testuale di tale documento parla in modo inequivocabile di “acconto per le prestazioni sportive che eseguirò in favore della predetta Società per la stagione calcistica 2018/2019 serie D” e quindi detto pagamento, anche se effettuato prima del tesseramento, non può che essere imputato all’accordo economico inter partes.

Le spese seguono la soccombenza.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla società ASD Gelbison Vallo della Lucania e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della CAE - LND.

Condanna il calciatore Evacuo Davide al pagamento delle spese di lite in favore della società ASD Gelbison Vallo della Lucania, liquidandole in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri se dovuti. Nulla per la tassa.

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