F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/TFN-SVE del 7 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 25/TFN-SVE del 17/06/2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 176 DELLA SOCIETÀ ASD SORA CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD PRO CALCIO ISOLALIRI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 654 PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FERRARI DANILO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 21.03.2019.
RECLAMO N°. 176 DELLA SOCIETÀ ASD SORA CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD PRO CALCIO ISOLALIRI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 654 PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FERRARI DANILO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 21.03.2019.
Con reclamo del 29.01.2019 la società ASD Pro Calcio Isola Liri adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all’atleta Danilo Ferrari, tesserato per la prima volta quale “giovane dilettante” dalla ASD Sora Calcio.
Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 8/E del 21 marzo 2019, la Commissione Premi, riconoscendo la Società ASD Pro Calcio Isola Liri quale unica società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall’art. 96 NOIF relativo all’atleta Danilo Ferrari, condannava la ASD Sora Calcio al pagamento dell’importo totale di € 3.456,25, di cui € 2.765,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ASD Pro Calcio Isola Liri ed € 691,25 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.
Avverso la suddetta decisione, la ASD Sora Calcio ha proposto reclamo con atto comunicato in data 17 aprile 2019.
A sostegno del proprio reclamo, osserva la ASD Sora Calcio che l’impugnata decisione risulterebbe errata in quanto, stante l’avvenuto tesseramento del calciatore con vincolo annuale da parte della medesima ASD Sora Calcio nelle due stagioni precedenti l’assunzione del vincolo pluriennale (stagione 2016/2017 e stagione 2017/2018), la ASD Pro Calcio Isola Liri non avrebbe diritto al premio di preparazione per il calciatore Danilo Ferrari in qualità di “unica”, bensì quale “penultima” con riferimento esclusivamente alla stagione sportiva 2015/2016.
In assenza di controdeduzioni da parte della ASD Pro Calcio Isola Liri, il reclamo veniva deciso all’udienza del 17 giugno 2019.
Il reclamo deve essere respinto in quanto infondato.
Si rileva, infatti, che, per costante giurisprudenza di questo Tribunale, laddove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione.
Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all’esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l’istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società, le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, “usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità, si assicurano il vincolo pluriennale.
Nel caso di specie, il calciatore Danilo Ferrari è stato tesserato per la ASD Sora Calcio con vincolo annuale nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2018/2019, mentre la ASD Pro Calcio Isola Liri ha tesserato il calciatore con vincolo annuale nella stagione 2015/2016.
Pertanto, ai fini della quantificazione del premio di preparazione, non rilevando a tal fine il tesseramento della ASD Sora Calcio, la ASD Pro Calcio Isola Liri deve essere considerata quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore, così come correttamente indicato dalla Commissione Premi nella decisione impugnata.
Tutto quanto premesso.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Sora Calcio e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Dispone addebitarsi la tassa.
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