F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/TFN-SVE del 7 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 25/TFN-SVE del 17/06/2019 (dispositivo) RICORSO N°. 175 DELLA SOCIETÀ ACD GUIDONIA CONTRO LA SOCIETÀ US PALESTRINA 1919 SSARLD AL FINE DI OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI ALLA PORTA DELLO SPOGLIATOIO OSPITI IN OCCASIONE DELLA GARA ACD GUIDONIA/PALESTRINA 1919 DEL 28.11.2018 COPPA ITALIA PROMOZIONE.

RICORSO N°. 175 DELLA SOCIETÀ ACD GUIDONIA CONTRO LA SOCIETÀ US PALESTRINA 1919 SSARLD AL FINE DI OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI ALLA PORTA DELLO SPOGLIATOIO OSPITI IN OCCASIONE DELLA GARA ACD GUIDONIA/PALESTRINA 1919 DEL 28.11.2018 COPPA ITALIA PROMOZIONE.

Con ricorso del 19 aprile 2019 – ritualmente e tempestivamente inviato alla controparte - la Società ACD Guidonia ha adito codesto Tribunale per ottenere la condanna della società US Palestrina 1919 SSARLD al risarcimento dei danni arrecati alla porta di uno dei bagni dello spogliatoio ospiti dell'impianto P. Fiorentini in Montecelio, in occasione della gara di semifinale di Coppa Italia Promozione disputatasi in data 28 novembre 2018.

Deduce la ricorrente Società che un calciatore della US Palestrina 1919, infortunatosi dopo pochi muniti dall’inizio della gara, rientrando negli spogliatoi accompagnato da alcuni compagni di squadra, avrebbe colpito con un pugno una porta dei bagni, danneggiandola.

In particolare, la richiesta di danni della reclamante ammonta ad € 200,00 (oltre IVA) e riguarda la spesa necessaria alla “sostituzione delle cerniere, del montante, dei pannelli e del fascione centrale per la porta del bagno dei suddetti spogliatoi”.

A giustificazione della somma richiesta, la società reclamante ha allegato sia il preventivo della P.R. Serramenti S.a.s. di Taloni R. & C., datato 4.12.2018, che la fattura, regolarmente quietanzata della ditta Lucca Infissi di Bacci Claudio del 19.04.2019, ed avente ad oggetto “sostituzione delle cerniere, del montante, dei pannelli e del fascione centrale per la porta dei bagni”.

La società US Palestrina 1919 SSARLD, ritualmente notiziata del reclamo, è comparsa dinanzi questo Tribunale e ha rappresentato che un proprio tesserato aveva effettivamente colpito con la mano il fascione centrale della porta del bagno dello spogliatoio ospiti ma che tale porta si trovava già in stato precario in quanto il pannello era ancorato al montante con nastro adesivo. Ha contestato quindi che i danni effettivamente provocati erano di entità inferiore a quelli richiesti. La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 17.06.2019.

Il reclamo può essere solo parzialmente accolto.

Dalla documentazione versata in atti l'entità dei danni lamentati non può ritenersi integralmente provata con riferimento al nesso di causalità.

Più in particolare, anche se la circostanza del pugno del calciatore alla porta può essere confermato dal referto arbitrale e dagli altri elementi in atti, con riferimento al quantum debeatur, invece, i costi sopportati dalla ASD Guidonia per la riparazione dei danni causati dal calciatore della squadra ospite, alla luce della documentazione in atti e degli altri riscontri risultano di entità inferiore a quelli portati dal preventivo e della fattura quietanzata di cui in premessa.

Infatti, se può ritenersi provato un danno di una qualche misura al pannello e al fascione centrale della porta provocato dal gesto del calciatore, lo stesso non può dirsi per il montante e le cerniere della stessa.

Pertanto, sussistendo i presupposti per ricorrere ad una decisione per equità, il ricorso può essere accolto solo parzialmente ed i danni devono essere liquidati in via equitativa in favore della società ricorrente per l'importo onnicomprensivo di € 100,00 (cento/00).

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie parzialmente il ricorso presentato dalla società ACD Guidonia e, per l’effetto, liquida in via equitativa, in favore della stessa e a carico della società US Palestrina 1919 SSARLD, l’importo onnicomprensivo di € 100,00 (Euro cento/00).

Nulla per la tassa.

 

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