F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/TFN-SVE del 7 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 25/TFN-SVE del 17/06/2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 173 DELLA SOCIETÀ FC RIETI SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD ANGIOINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 656 PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FLORIDI NICOLÒ), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 21.03.2019.
RECLAMO N°. 173 DELLA SOCIETÀ FC RIETI SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD ANGIOINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 656 PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FLORIDI NICOLÒ), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 21.03.2019.
Con ricorso del 28 novembre 2018 l’ASD Angioina adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della FC Rieti Srl al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF, per avere quest’ultima tesserato per la prima volta con vincolo “giovane di serie”, nella stagione sportiva 2016/2017, il calciatore Floridi Nicolò.
Avverso tale ricorso, in data 26 dicembre 2018, l’FC Rieti Srl presentava una memoria difensiva per contestare la richiesta dell’ASD Angioina ritenendola inammissibile.
Con ricorso del 8 gennaio 2019 l’ASD Angioina inviava un nuovo ricorso alla Commissione Premi, in rettifica del precedente, chiedendo la condanna della FC Rieti Srl al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF, per avere quest’ultima tesserato per la prima volta con vincolo “giovane di serie”, nella stagione sportiva 2018/2019, il calciatore Floridi Nicolò. Avverso tale ricorso, in data 17 febbraio 2019, l’FC Rieti Srl presentava una nuova memoria difensiva per contestare la richiesta dell’ASD Angioina ritenendola inammissibile.
Con decisione contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 8/E del 21 marzo 2019 la Commissione Premi, riconoscendo la ASD ANGIOINA quale società avente diritto al premio di preparazione ex art. 96 NOIF, condannava l’FC Rieti Srl al pagamento dell’importo complessivo di € 16.424,10, di cui € 12.166,00 a titolo di premio di preparazione in favore della ASD Angioina ed € 4.258,10 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.
Con reclamo del 17 aprile 2019 l’FC Rieti Srl ha proposto rituale impugnazione dinanzi a questo Tribunale eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso proposto dalla ASD ANGIOINA alla Commissione Premi, per non aver la stessa allegato la tessera del calciatore come previsto dall’art. 96, punto 3, terzo capoverso delle NOIF. Nel merito l’FC Rieti Srl ha contestato il diritto al premio di preparazione assumendo che il calciatore, dopo essere stato tesserato con vincolo pluriennale dalla FC Rieti Srl veniva dalla stessa svincolato in data 14 dicembre 2018 per poi essere nuovamente tesserato, in data 18 dicembre 2018, con vincolo pluriennale dalla ASD Alba Sant’Elia. Concludeva, pertanto, affermando che, ai sensi dell’art. 96, comma 2, NOIF, non risultasse maturato alcun diritto al premio poiché il calciatore non era stato vincolato per tutta la stagione sportiva.
L’ASD Angioina, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, ha inviato controdeduzioni tese a contestare le doglianze della reclamante.
In particolare, l’ASD Angioina assumeva che l’eccezione di inammissibilità fosse destituita di fondamento, in quanto la tessera del calciatore era stata regolarmente depositata presso la Commissione Premi con il primo ricorso e, al fine di non incorrere in decadenze, con il secondo ricorso, era stata, altresì, una certificazione rilasciata dal Comitato Regionale della LND attestante l’avvenuto tesseramento del calciatore. Nel merito l’ASD Angioina eccepiva l’infondatezza della ricostruzione operata dalla reclamante, evidenziando che il calciatore fosse stato tesserato dall’FC Rieti Srl già da prima dell’anno 2018 e che, pertanto, vi fosse la continuità del vincolo. In ragione di ciò, concludeva, affermando la legittimità della richiesta di pagamento del premio.
La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 17 giugno 2019.
Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
L’art. 96 NOIF stabilisce, infatti, che ai fini del premio di preparazione, vengano prese in considerazione “le ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni”. Nel caso di specie, è pacifico che l’FC Rieti Srl risulti essere l’unica società ad essere stata titolare del tesseramento del calciatore nell’ultimo triennio, posto che il calciatore è stato tesserato, con vincolo annuale, dalla stagione sportiva 2016/2017 fino alla stagione sportiva 2018/2019 (sebbene fino al 14 dicembre 2018).
Sussiste, pertanto, una continuità di tesseramento utile ai fini del riconoscimento del premio. Inoltre, posto che l’ASD Angioina risulta aver depositato, con il primo ricorso, la tessera del calciatore e, con il secondo ricorso una certificazione rilasciata dal Comitato Regionale della LND, deve ritenersi assolto quanto previsto dall’art. 96, punto 3, terzo capoverso delle NOIF.
Tanto premesso.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
respinge il reclamo presentato dalla società FC Rieti Srl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Dispone addebitarsi la tassa.
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