F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/TFN-SVE del 7 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 25/TFN-SVE del 17/06/2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 183 DELLA SOCIETÀ GS BOCA BARCO CONTRO LA SOCIETÀ EMPOLI FBC SPA AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 253 PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE TRAORÉ HAMED JUNIOR), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 21.03.2019.

RECLAMO N°. 183 DELLA SOCIETÀ GS BOCA BARCO CONTRO LA SOCIETÀ EMPOLI FBC SPA AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 253 PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE TRAORÉ HAMED JUNIOR), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 21.03.2019.

Con tempestivo reclamo, la GS Boca Barco ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Premi, emessa in data 26/03/2019 e notificata il successivo 10/04/2019, con la quale è stata deliberata la mancata certificazione del premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF, da essa reclamante richiesto per la stagione sportiva 2014/2015 per il calciatore Traoré Hamed, a seguito dell’esordio in serie A di quest’ultimo, quale tesserato per la Società Empoli nella gara Genoa-Empoli del 26/08/2018 in quanto lo stesso avrebbe giocato con la reclamante società per "un periodo ampiamente inferiore ad una stagione sportiva”.

La reclamante contesta, quindi, la certificazione emessa dalla Commissione Premi perché ritenuta ingiusta e irrispettosa della giurisprudenza sia di questo Tribunale che della Corte di Appello Federale; ed, a tal fine, deduce la circostanza che il giocatore Traoré fin dall'inizio della stagione si allenava informalmente sotto la direzione dei tecnici del G.S. Boca Barco, ma essendo extracomunitario,  visti  i  tempi  lunghi  per  la  regolarizzazione  del  tesseramento  si  è  dovuto

attendere fino al 14 gennaio, pur avendo la società regolarmente depositato presso la delegazione FIGC di Reggio Emilia fin dal 19.10.2014 tutta la documentazione necessaria.

A sostegno cita una precedente decisione di questo Tribunale Federale (Reclami riuniti nn. 081 e 102- Società Carpi FC 1909-S.C. Gioventù Partenope per il calciatore Letizia Gaetano in C.U. 10/TFN del 14.01.2016 – Stagione Sportiva 2015/2016) successivamente confermata dalla Corte di Appello Federale (C.U. 026/CFA dell’11.08.2016 – Stagione Sportiva 2016/2017), con la quale era stato concesso alla S.C. Gioventù Partenope il premio alla carriera per il suddetto giocatore, anche lui tesserato il 15 gennaio della stagione come Traoré.

A riguardo, dopo aver evidenziato la parte della pronuncia laddove si legge:

“Pertanto, il calciatore Gaetano Letizia, per lo Stagione Sportiva 2004/2005, è stato tesserato per un'unica società, la S.C. Gioventù Partenope.

Tale circostanza, unitamente al fatto che il periodo di tesseramento riguarda una parte importante e preponderante della stagione sportiva, assume piena rilevanza ai fini del riconoscimento del "premio alla carriera", di cui all'art. 99bis NOIF, non essendo prevista lo "parcellizzazione" del compenso spettante alla società dilettantistica e/o di puro Settore Giovanile per lo formazione impartita al calciatore, come evidenziato anche dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche."

Rileva che da tale decisione si ricava che sono essenzialmente due gli elementi che fanno maturare il diritto al premio:

I. Il fatto che nella stagione il calciatore non sia stato tesserato per altra squadra;

II. Il. Il fatto che il periodo di tesseramento riguardi un parte importante e preponderante della stagione sportiva.

Deduce, pertanto, che nel caso de quo, Traoré non sia stato tesserato per nessuna altra squadra per la stagione sportiva 2014/15 (cfr. dichiarazione del presidente Regionale in atti) ed in tale stagione abbia giocato un numero rilevantissimo di partite per la Boca Barco, le quali, però, come per tutte le società di settore giovanile che non possono permettersi ritiri onerosi fuori città, sono iniziate per il campionato "allievi provinciali" solo a metà settembre, prendendo parte a n. 16 partite di campionato e coppa tricolore, oltre altre n. 6 nei tornei ufficiali FIGC di Campegine e Cimurri, come da documentazione che allega.

Infine la società reclamante, dopo aver richiamato altra decisione di questo Tribunale relativa al riconoscimento del premio alla carriera per il giocatore Mbakogu Jerry, tesserato in data 19.12.2005, in favore della A.S.D. Zero Branco F.B.C. (cfr. C.U. n.13/TFN del 03.03.2016 -Stagione 2015/16) del pari confermata dalla Corte di Appello Federale, chiede, quindi, l’annullamento della impugnata decisione e il riconoscimento integrale del premio alla carriera per il calciatore Traoré riferito alla stagione sportiva 2014/2015

La resistente ha presentato tempestive controdeduzioni con le quali ha contestato il reclamo rilevandone l’infondatezza delle motivazioni supportate esclusivamente su di un unico precedente errato.

Nello specifico deduce che, nel caso in esame, l'infondatezza della domanda derivi proprio dalla durata del tesseramento, largamente inferiore a quanto espressamente previsto dalla norma per la maturazione del premio, atteso che la sussistenza del tesseramento per almeno una intera stagione sportiva è espressamente qualificata quale condizione essenziale per il diritto al premio. La resistente precisa di essere ben consapevole dell'orientamento giurisprudenziale anche del Tribunale adito, in ossequio al quale l'espressione intera stagione sportiva non viene esposta nel suo significato letterale (dal 1 o Luglio al 30 giugno successivo); tuttavia, visto le date e le partite di campionato disputate dal giocatore (nel numero di 10 e non 16 per il campionato e di 3 per i tornei diversamente da quanto asserito dalla reclamante), ritiene che, nella fattispecie in esame, difettino i presupposti per il chiesto riconoscimento, atteso che sia evidente che il calciatore non abbia giocato dalla prima all'ultima gara ufficiale in una delle rappresentative della ricorrente, in quanto tesserato solo dal 14 gennaio e fino al 30 giugno dello stesso anno o meglio fino al 14 maggio 2015 (ultima data documentata dalla stessa reclamante); a nulla rileverebbe il richiamo alla fase autunnale del campionato allievi provinciali, svoltasi dal 14 settembre al 16 novembre 2014, al quale il giovane calciatore non ha di certo potuto prender parte e neppure la data di inizio dell'attività della società.

Da ciò, a parere della resistente, discende la conferma dell'assenza del diritto a ricevere il premio, giustamente negato dalla Commissione.

A riguardo la resistente richiama, altresì, una recente decisione di questo Tribunale (Reclamo n. 153 della società ASD Sporting Calcio Vodice contro la società ASD Anxur Terracina avverso la decisione della Commissione Premi per il premio dì preparazione relativo al calciatore Di Fabbio Giammarco – pubblicata nel C.U. 27/TFN-SVE) nella quale vengono ribaditi i principi oramai costanti che regolano la riconoscibilità dei premi, siano essi alla carriera o di preparazione, ed in particolare quello secondo il quale “il vincolo del calciatore per almeno un'intera stagione sportiva deve essere inteso nel senso  che il tesseramento deve sussistere in favore della Società nel corso della stagione sportiva per un periodo di tempo significativo ai fini della formazione del calciatore; a tali fini dovrà pertanto ritenersi tale - con determinazioni ovviamente relative alle particolarità dei singoli 'casi concreti - un apprezzabile periodo temporale così da far assumere oggettiva rilevanza all'attività agonistica e/o di preparazione svolta dal calciatore e parametrata alla durata della stagione sportiva, con conseguente riferimento dunque anche al periodo di eventuale preparazione estiva ovvero a quello durante il quale si svolgono le diverse gare ufficiali previste nei calendari federali; in altre parole ai fini del riconoscimento del premio di preparazione il tesseramento annuale del calciatore dovrà sussistere per un lasso temporale della stagione sportiva non  certo marginale o di scarsa importanza".

Precisa la resistente che i suddetti principi trovano applicazione anche con riferimento al premio alla carriera ed a tal fine richiama altra decisione di questo Tribunale con la quale è stato deciso il reclamo n. 203 della società Cagliari Calcio Spa contro la società Esseci Sigma avverso la certificazione della Commissione Premi (cfr. C.U. 9/TFN - SVE del 31 ottobre 2017).

Deduce ancora che, in ogni caso, l'onere di provare quanto asserito incombe alla ricorrente e che, da quanto dalla stessa documentato, deve escludersi la pluralità di tesseramenti in più anni consecutivi, dalla quale viene sempre fatta derivare la conseguenza di una continuità di preparazione e, conseguentemente, il diritto al premio per la stessa.

Aggiunge infine che nessuna valenza può darsi alla dedotta ipotetica circostanza che Traoré fin dall'inizio della stagione si allenasse informalmente sotto la direzione dei tecnici della scrivente GS Boca Barco, in attesa di essere tesserato e, ove mai fosse successo, ciò lungi dal dimostrare il diritto della ricorrente, al contrario si tradurrebbe in una sua grave violazione delle disposizioni vigenti, le quali impongono di consentire l'attività sportiva ai soli tesserati, non fosse altro che per le ineludibili esigenze assicurative.

Quanto, infine, all’imputazione all’addebito del ritardo nel tesseramento, avvenuto l’14 gennaio 2015, a causa di lungaggini burocratiche, la resistente ne rileva preliminarmente il difetto di prova ed, in ogni caso, rileva che le stesse possano essere imputate solo alla società reclamante.

Da ultimo la società resistente ricorda che questo Tribunale, con decisione pubblicata nel C.U. 4/E del 14 novembre 2017, ha già rigettato istanza della medesima ricorrente, la quale sulla base delle stesse considerazioni oggi esposte per il mancato riconoscimento del premio alla carriera, a suo tempo aveva richiesto pagamento del premio di preparazione e che tale decisione non è stata appellata, riportando la motivazione "Il ricorso proposto dalla GS Boca Barco risulta infondato; invero, dall'esame dei documenti in atti ed, in particolare, dallo storico del calciatore si evince come lo stesso risulti tesserato per la reclamante solo in data 14 gennaio 2015 cioè, sostanzialmente, oltre la metà dall'inizio del relativo campionato di categoria e rimane tesserato con la medesima Società fino alla fine della stagione sportiva e, quindi, per un periodo inferiore a 6 mesi.”

La resistente conclude, pertanto, per il rigetto del reclamo con integrale conferma della decisione della Commissione Premi impugnata.

Sulla scorta di tali elementi la vertenza è stata quindi discussa e posta in decisione nella riunione del 17 giugno 2019

Il ricorso proposto dalla GS Boca Barco risulta infondato; invero, dall’esame dei documenti in atti ed, in particolare, dallo storico del calciatore si evince come lo stesso risulti tesserato per la reclamante solo in data 14 gennaio 2015 cioè sostanzialmente oltre a metà dall’inizio del relativo campionato di categoria e rimane tesserato con la medesima società fino alla fine della stagione sportiva e, quindi, per un periodo inferiore a 6 mesi.

Come anche affermato dalla società resistente, per costante giurisprudenza di questo Tribunale Federale, l’art. 99 bis NOIF subordina il diritto al premio alla carriera ad almeno una intera stagione sportiva di tesseramento, tale da intendersi sia nel senso dell’unicità del tesseramento per una singola Società nel corso della stessa stagione, sia nel senso che il periodo di tesseramento, ancorché non strettamente protrattosi dal 1° Luglio al 30 giugno successivo, risulti comunque sufficiente, secondo una valutazione da operarsi caso per caso, ad integrare gli estremi di una significativa preparazione/formazione calcistica impartita al calciatore in ambito dilettantistico, funzionale alla sua progressione di carriera.

Con riguardo, quindi, al caso di specie, il difetto del requisito della significatività della formazione impartita al calciatore Traoré da parte della società reclamante si deduce non soltanto dalla durata del tesseramento, ma anche dalla circostanza che tale formazione non è risultata, in alcun modo, integrata da una continuità di tesseramenti ad opera della medesima Società per le stagioni precedenti; tutto ciò diversamente dalla fattispecie oggetto della decisione richiamata da parte ricorrente, nella quale figuravano vari e successivi tesseramenti a favore della richiedente.

Si tratta in questa ipotesi di un unico tesseramento per la stagione 2015/2016 e inferiore a 6 mesi (dal 14 gennaio 2015 a tutt’al più fine della stagione in corso se non addirittura prima al 14 maggio 2015, come da documentazione prodotta dalla stessa reclamante), per cui il diritto al premio certamente deve essere negato, difettando il requisito della significatività. Conseguentemente  corretta  è  la  decisione  della  Commissione  Premi  che  sulla  base  della documentazione dalla stessa fornita ha negato alla reclamante il premio alla carriera per la stagione  2015/2016.

Orbene questo Tribunale ha già avuto modo di precisare con varie decisioni anche per il premio di preparazione (cfr. reclamo n°. 79 della Società Sef Torres 1903 srl contro la Società Us Ghilarza stagione sportiva 2016/2017) che il vincolo del calciatore per almeno un’intera stagione sportiva deve essere inteso nel senso che il tesseramento deve sussistere in favore della Società nel corso della stagione sportiva per un periodo di tempo significativo ai fini della formazione del calciatore; a tali fini dovrà, pertanto, ritenersi tale – con determinazioni ovviamente relative alle particolarità dei singoli casi concreti - un apprezzabile periodo temporale così da far assumere oggettiva rilevanza all’attività agonistica e/o di preparazione svolta dal calciatore e parametrata alla durata della stagione sportiva e al calendario agonistico, con conseguente riferimento dunque anche al periodo di eventuale preparazione estiva ovvero a quello durante il quale si svolgono le diverse gare ufficiali previste nei calendari federali, ed in ogni caso il requisito della integrità della stagione sportiva deve essere interpretato in maniera appropriata e pertinente al singolo caso, ma senza stravolgerne il dettato.

In altre parole ai fini del riconoscimento del premio di preparazione,  così  come  per  quello  alla carriera, il tesseramento annuale del calciatore dovrà sussistere per un lasso temporale della stagione sportiva non certo marginale o di scarsa importanza, non si ritenendosi necessario che il tesseramento abbia durata esattamente coincidente con la stagione sportiva  (1  Luglio  / 30 giugno- durata quasi mai effettivamente concordata tra giocatori e società) ma che abbia rilevanza in ragione della effettiva durata dei campionati cui l’atleta e la società partecipino

E’ ciò assume una particolare maggiore valenza per il premio alla carriera che è un premio espressamente riservato alle società giovanili e dilettantistiche che abbiano contribuito a far ottenere al calciatore uno dei massimi traguardi all’interno dell’ordinamento calcistico italiano: l’esordio nella Nazionale (italiana) di calcio (A o under 21) o in Serie A.

La ratio della norma è stata enunciata con molta chiarezza dalla Corte Federale d’Appello, la quale ha rilevato che “la finalità perseguita dal legislatore è quella di stimolare anche i più piccoli sodalizi a dedicare ogni cura ai vivai, incentivando in tal modo la crescita e lo sviluppo della disciplina calcistica, attraverso le scuole di formazione” e di “elevare la qualità dei calciatori, valore aggiunto di cui possa giovarsi tutto il settore e, con esso, le rappresentative della nazionale italiana”.

A riguardo vedasi anche la decisione n. 36/2018 del Collegio Di Garanzia a Sezioni Unite sulla decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al comunicato n. 27 dell’11 Agosto 2017 che confermava la decisione pubblicata nel C.U. 20/TFN del 10 marzo 2017 di questo Tribunale che rigettava il reclamo e per l’effetto confermava l’impugnata certificazione della Commissione Premi., con cui la società ricorrente Delfino Pescara 1936 Spa, era stata condannata a corrispondere, in favore dell’U.S.D. Canaletto Sepor, la somma di € 18.000 come “premio alla carriera” relativo al calciatore Ledian Memushaj.

Nella fattispecie che ci occupa non può pertanto mettersi in dubbio che, come anche affermato da questo Tribunale con la citata decisione, tra le stesse parti, in relazione alla precedente richiesta del premio di formazione per il medesimo calciatore Traoré, del pari non riconosciuto, quest’ultimo sia rimasto presso la GS Boca Barco solo per un periodo non significativo per la propria formazione, essendo stato il suddetto calciatore tesserato solo in data 14 gennaio 2015 e non risultando in alcun modo provato da parte della reclamante alcuno effettivo svolgimento di attività anche di allenamento prima di tale data, per cui non risulta sussistere il requisito richiesto dall’art. 99-bis NOIF, relativo al premio di fine carriera, della intera stagione sportiva neppure nella sua eccezione più ampia secondo la quale il tesseramento deve sussistere, in favore della Società, nel corso della stagione sportiva per un periodo di tempo significativo ai fini della formazione del calciatore.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dallo società GS Boca Barco e, per l’effetto, conferma l’impugnata certificazione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

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