F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 1/TFN del 13.9.2019 – (ASD Nocerina 1910/Cavallaro Giovanni – Reg. Prot. 7/TFN-SVE) Decisione n. 1/TFN 2019/2020 Reg. Prot. 7/TFN
Decisione n. 1/TFN 2019/2020
Reg. Prot. 7/TFN
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da
Avv. Marco Baliva – Presidente;
Avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente;
Avv. Lorenzo Maria Coen – Componente (Relatore);
Avv. Roberto Pellegrini – Componente;
Avv. Marina Vajana – Componente;
ha pronunciato nella riunione fissata il 4 settembre 2019,
a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD Nocerina 1910 avverso la decisione della
C.A.E. - L.N.D. in merito alla controversia sorta con il calciatore Cavallaro Giovanni, pubblicata nel Com. Uff. n. 46/1/CAE- LND del 17.7.2019,
la seguente
DECISIONE
Con reclamo del 19 Luglio 2019, la ASD Nocerina 1910 ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 17 Luglio 2019, con la quale era stata condannata al pagamento in favore del calciatore Giovanni Cavallaro della somma di € 20.558,00, quale saldo del compenso dovuto, in forza dell’accordo economico sottoscritto tra le parti per la stagione sportiva 2017/2018.
Infatti, a fronte di un importo complessivo, indicato nell’accordo economico, di € 28.158,00, il calciatore, in sede di giudizio di primo grado, aveva dichiarato di aver ricevuto dalla società la somma di € 7.600,00.
La società ASD Nocerina 1910 proponeva il presente gravame chiedendo l’annullamento della decisione impugnata senza rinvio, nel caso in cui si ravvisassero motivi di inammissibilità o di improcedibilità del reclamo di prima istanza ex art. 36 bis comma 4 CGS; ovvero, in subordine, di riformarla, riducendo la condanna inflitta nei suoi confronti al minore importo di € 19.058,00.
La società appellante, infatti, sosteneva di aver versato al Cavallaro - a titolo di rimborso spese - la somma di € 9.100,00 anziché 7.600,00, rilevando come la CAE abbia indicato le somme al lordo e non al netto delle ritenute fiscali.
Si costituiva tempestivamente il calciatore Cavallaro, trasmettendo le controdeduzioni, con le quali chiedeva la declaratoria di inammissibilità del reclamo, ovvero il suo rigetto, con conferma dell’impugnata decisione della CAE, e condanna della società alla rifusione delle spese di lite ed al risarcimento del danno per lite temeraria.
Preliminarmente, il Cavallaro eccepiva la tardività delle difese avversarie e della produzione documentale allegata, svolte per la prima volta in sede di appello.
In subordine, nel merito, il calciatore impugnava e contestava la documentazione esibita dalla controparte in quanto prodotta in copia e contenente firme apocrife del calciatore (ad esclusione di quella apposta in calce all’assegno del 15.09.2017 di € 2.300,00).
In ogni caso, l’appellato confermava di aver percepito dalla società gli € 7.600,00, come già dedotto in sede di primo grado. All’udienza del 04 settembre 2019 presenziava all’udienza il solo legale del calciatore, il quale confermava il percepimento da parte del suo assistito della somma di € 7.600,00, restando ferma la contestazione circa la veridicità delle sottoscrizioni poste in calce alle quietanze prodotte dalla società, precisando che ciò a prescindere dalla rilevanza di detti documenti. All’esito, la vertenza in questione veniva decisa dal Collegio.
L’appello è infondato e deve essere respinto.
Preliminarmente, alla luce anche della recente giurisprudenza federale, occorre dichiararsi ammissibile la documentazione prodotta dalla ASD Nocerina 1910 per la prima volta nel presente secondo grado del giudizio, in quanto avente ad oggetto attestazioni di pagamento attinenti all’oggetto del giudizio.
Tanto premesso, la società non ha fornito alcun tipo di prova a sostegno delle proprie difese. A riguardo, la stessa avrebbe dovuto produrre l’attestazione del pagamento degli oneri tributari dedotti, che si sarebbero dovuti sommare agli € 7.600,00 realmente incassati dal calciatore.
In difetto di tale prova, l’importo liquidato nella sentenza di primo grado deve ritenersi corretto.
Alla luce di quanto sopra, e di quanto confermato in sede di udienza dal legale del calciatore, risulta del tutto irrilevante ai fini del decidere la contestazione avanzata dall’appellato in merito alla presunta apocrificità delle sottoscrizioni apposte in calce alle quietanze, non essendo controverso il versamento degli importi de quibus.
La decisione della Commissione Accordi Economici deve essere, pertanto, confermata, con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese in forza della soccombenza.
Non si ritiene sussistervi gli estremi per la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria.
Tanto premesso.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla ASD Nocerina 1910 e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE – LND. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore del calciatore Giovanni Cavallaro, che liquida in € 500,00 (cinquecento/00) oltre oneri e accessori se dovuti.
Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.