F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 7/TFN del 13.9.2019 – (SP Tamai/ASD Unione Calcio 3 Stelle – Reg. Prot. 14/TFN-SVE) Decisione n. 7/TFN 2019/2020 Reg. Prot. 14/TFN

Decisione n. 7/TFN 2019/2020

Reg. Prot. 14/TFN

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

 

Avv. Giuseppe Lepore – Presidente;

Avv. Marco Baliva – Vice Presidente;

Avv. Antonio Piro – Componente;

Avv. Flavia Tobia – Componente;

Avv. Enrico Vitali – Componente (Relatore);

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 4 settembre 2019,

a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società SP Tamai contro la società ASD Unione Calcio 3 Stelle avverso la decisione della Commissione Premi (Ric. n. 63 – Premio di Preparazione per il calciatore Zambusi Ruben) pubblicata con Com. Uff. n. 1/E del 10.7.2019,

la seguente

DECISIONE

Con atto 5 Agosto 2019, la Società Polisportiva Tamai ASD ha adito tempestivamente questo Tribunale Federale, impugnando la decisione della Commissione Premi, emessa il 10 Luglio 2019 e comunicata in data 30 Luglio 2019, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore della Società ASD Unione Calcio 3 Stelle, del complessivo importo di euro 1.706,25, di cui euro 1.365,00 a titolo di premio di preparazione e il residuo a titolo di penale, in seguito al tesseramento del calciatore Zambusi Ruben.

Deduce la Polisportiva Tamai ASD di avere corrisposto il premio richiesto in data 12 giugno 2019, dopo la presentazione del ricorso alla Commissione Premi ma prima della decisione di questultima avvenuta in data 10 Luglio 2019.

Chiede, quindi, la reclamante Società annullarsi la decisione impugnata anche in ordine alla penale ivi disposta nei suoi confronti.

La Società controparte ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, non ha inviato controdeduzioni.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione del 4 settembre 2019.

Il reclamo deve essere accolto solo parzialmente.

La decisione della Commissione Premi infatti, risulta immune da vizi in quanto la circostanza dell’avvenuto pagamento del premio non è stata portata a conoscenza della Commissione da nessuna della parti che ne aveva titolo e interesse.

Il provvedimento impugnato quanto alla penale deve quindi essere confermato e ciò anche in considerazione del fatto che il premio, comunque, non risulta essere stato integralmente corrisposto.

In ordine al premio, infatti, si deve dare atto della intervenuta cessazione della materia del contendere limitatamente all’importo bonificato dalla Polisportiva Tamai ASD, e che la ASD Unione Calcio 3 Stelle ha confermato di avere ricevuto, di euro 1.350,00 rimanendo a carico della reclamante la condanna al pagamento del premio nella residua misura di euro 15,00 sul maggiore importo di euro 1.365,00 liquidato dalla Commissione Premi.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla SP Tamai e dichiara la stessa tenuta a corrispondere la residua somma di € 15,00 (quindici/00). Ferma la penale.

Nulla per il contributo per laccesso alla giustizia sportiva.

 

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