F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 15/TFN del 1.10.2019 – (ASD Città di Acireale 1946 / Manes Alessandro – Reg. Prot. 193/TFN-SVE) Decisione n. 15/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 193/TFN-SVE

Decisione n. 15/TFN-SVE 2019/2020

Reg. Prot. 193/TFN-SVE

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

 

Avv. Stanislao Chimenti – Presidente;

Avv. Marco Baliva – Vice Presidente;

Avv. Lorenzo Coen – Componente;

Avv. Angelo Pasquale Perta – Componente;

Avv. Enrico Vitali – Componente (Relatore);

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 22 luglio 2019,

a seguito del reclamo della società ASD Città di Acireale 1946 avverso la decisione della Commissione Accordi Economici - LND in merito alla controversia sorta con il calciatore Manes Alessandro, pubblicata nel CU 349/CAE-LND del 4.6.2016, la seguente

DECISIONE

Con ricorso notificato in data 19.03.2019, il calciatore Manes Alessandro proponeva reclamo innanzi alla Commissione Accordi Economici della LND, chiedendo la condanna della società ASD Città di Acireale 1946 al pagamento dellimporto di euro 12.333,99, a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli in virtù dell’accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2017/2018.

La Commissione Accordi Economici, con decisione del 04.06.2019, prot. CAE 154/2018-19, pubblicata nel C.U. n. 349/CAE del 04.06.2019, accoglieva il reclamo del calciatore e condannava la società ASD Città di Acireale 1946, “al pagamento in favore del sig. Alessandro Manes della somma di euro 12.333,99 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente, quale importo residuo della maggior somma dovuta in virtù del suddetto accordo economico intercorso tra le parti.

In data 10.06.2019, la società ASD Città di Acireale 1946 presentava tempestivo e rituale reclamo a questo Tribunale, chiedendo la riforma della suddetta decisione della CAE.

La società reclamante, a sostegno dellimpugnazione promossa, rilevava che l’importo di cui alla suddetta decisione (€ 12.333,99), non sarebbe stato dovuto per l'inadempimento del Manes, ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo Economico sottoscritto dalle parti, poiché, nel corso della stagione 2017/2018, il calciatore non era rientrato in sede dopo la gara con il Città di Gela disputata il 10 maggio 2018.

L’ASD Città di Acireale 1946, riteneva fondata la sua contestazione, perché “…tutti i tesserati dell'ASD Acireale, e tra questi Manes Alessandro, dopo la gara dell'11 maggio 2018, ultima di campionato, non sono rientrati in massa in sede accampando un'inesistente autorizzazione in tal senso di qualche dirigente....

Sosteneva, dunque, l’ASD Città di Acireale 1946 che dalla somma complessiva dovuta dalla stessa al calciatore in virtù della decisione impugnata, pari ad € 12.333,99, doveva essere decurtata una somma pari ad almeno due ratei mensili (maggio e giugno) per i quali la Società non avrebbe usufruito delle prestazioni del Manes e quindi quest'ultimo non avrebbe maturato il diritto alla corresponsione di somme nel bimestre in questione.

Ritualmente notiziato del reclamo, il calciatore Manes Alessandro ha inviato tempestive controdeduzioni, eccependo che le contestazioni mosse dalla ASD Città di Acireale 1946 erano da ritenersi prive di sostegno fattuale e giuridico, oltre che strumentali e finalizzate ad uno scopo squisitamente dilatorio, e comunque non provate, ed insisteva per il rigetto dell'impugnazione proposta e la conseguente conferma dell'impugnata decisione della CAE e della condanna della società reclamante al pagamento dell'importo di € 12.333,99, come previsto dal detto provvedimento, con il favore delle spese di lite.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa alludienza del 22.7.2019.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

Quanto dedotto dalla società reclamante relativamente alla richiesta di decurtazione dell’importo di cui alla decisione impugnata di una somma pari ad almeno due ratei mensili (maggio e giugno) per i quali la Società non avrebbe usufruito delle prestazioni del calciatore, non ptrovare accoglimento.

Le doglianze sul presunto illegittimo comportamento del calciatore, infatti, comunque non sufficientemente provate, attengono ad un profilo eventualmente disciplinare, e, pertanto, non incidono sullobbligazione assunta di corrispondere il residuo di cui all’accordo economico.

Inoltre, in applicazione dell'art. 55 del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche la società ASD Città di Acireale 1946 va condannata al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Manes Alessandro, liquidandole in € 500,00 (Euro 500/00), oltre accessori di legge.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla ASD Città Di Acireale 1946 e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE – LND. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Manes Alessandro, liquidandole in € 500,00 (cinquecento/00) oltre oneri se dovuti.

 

Dispone addebitarsi la tassa.

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