F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 20/TFN del 31.10.2019 – (ASD Lanusei Calcio / Potenza Calcio Srl – Reg. Prot. 16/TFN-SVE). Decisione n. 20/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 16/TFN-SVE

Decisione n. 20/TFN-SVE 2019/2020

Reg. Prot. 16/TFN-SVE

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

 

Avv. Stanislao Chimenti – Presidente;

Avv. Marco Baliva – Vice Presidente;

Avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente;

Avv. Antonino Piro – Componente;

Avv. Marina Vajana – Componente (Relatore);

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 21 ottobre 2019, a seguito del ricorso ex art. 91 CGS proposto dalla società ASD Lanusei Calcio contro la società Potenza Calcio Srl per la corresponsione della quota percentuale di incasso in ordine alla gara Coppa Italia TIM Potenza - Lanusei disputata il 4 agosto 2019, la seguente

DECISIONE

Con reclamo trasmesso a mezzo pec in data 01 ottobre 2019, la ASD Lanusei Calcio ha adito il Tribunale Federale per ottenere il riconoscimento ed il pagamento della quota di partecipazione sull’incasso, pari al 50% dell’incasso lordo della biglietteria dedotti gli oneri fiscali e le spese di affitto del campo e di organizzazione forfettaria nella misura del 10% dellincasso netto, della gara di Coppa Italia TIM” disputata presso lo stadio "Viviani" di Potenza il 04.08.2019  alle ore 21.00 tra il Potenza Calcio Srl e la ASD Lanusei Calcio.

La  reclamante, premettendo che  l'incassricavato  in  occasione  della  suddetta  gara, come  attestato dall’allegato modello Cl e comunicato alla ASD Lanusei, con email del 07.08.2019 dal Potenza Calcio Srl, ammontava a €, 18.767,80 e che, come del pari comunicato, la quota dell’incasso relativa alla gara ad essa reclamante spettante era stata quantificata in €. 7.410,00, richiamava il regolamento della competizione "Coppa Italia TIM” in merito alla suddivisione tra le due squadre partecipanti dell'incasso netto, decurtato della somma forfettaria pari al 10% del medesimo. Aggiungeva che nonostante il primo sollecito inviato con email del 30.08.2019 alla società Potenza Calcio Srl e, per conoscenza, al Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, al competente ufficio della Lega Pro, noncalla Lega di Serie A organizzatrice della competizione ed un secondo, inviato a mezzo pec in data 20.09.2019, la sociePotenza Calcio Srl non aveva però provveduto a corrispondere quanto dovuto.

Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento di €. 7.410,00, quale la quota spettante per la gara di Coppa Italia Tim in questione, maggiorata delle spese di giudizio.

La società Potenza Calcio Srl non ha depositato controdeduzioni.

All’udienza del 21 ottobre 2019 è comparsa solo la società reclamante la quale ha dichiarato che la società Potenza Calcio aveva provveduto al pagamento dell’importo di € 7.411,04 per la causale di cui al reclamo, a mezzo bonifico effettuato in data 10 ottobre 2019, di cui depositava copia, insistendo per la condanna alle spese del giudizio nonché nel non addebito del contributo di accesso alla giustizia. La vertenza è stata quindi trattenuta in decisione.

Il reclamo è fondato e va, pertanto, deciso nei limiti di quanto qui di seguito precisato.

Risulta dalla documentazione prodotta, e peraltro non contestato, che la gara di Coppa Italia tra le squadre del Potenza e Lanusei si è regolarmente svolta in data 04 Agosto 2018 presso lo stadio del Potenza Calcio “Viviani” e che all’esito dellincontro la società ospitante non ha corrisposto la quota incasso alla società ospitata.

Dalla documentazione acquisita e segnatamente dal Modello C1 redatto e trasmesso alla reclamante dalla stessa sociePotenza Calcio Srl, emerge che l’incasso lordo della gara in questione ammonta ad euro 18.767,80 – incasso netto paganti ad euro 16.468,98 mentre oneri fiscali e spese organizzative ammontano in quota forfettaria ad euro 1.648,90.

Il richiamato regolamento Coppa Italia Tim di cui al Comunicato Ufficiale Lega Serie A n. 1 del 9.7.2018, al punto 11, che regola la distribuzione degli incassi delle competizioni di Coppa Italia, statuisce che L’incasso lordo da biglietteria (esclusi gli abbonamenti che comprendano anche gare di altre competizioni) delle gare della Competizione, ad eccezione delle Semifinali e della Finale, dedotti gli oneri fiscali e le spese di affitto del campo e di organizzazione forfettariamente liquidate nel 10% dell’incasso netto, è suddiviso al 50% fra le due società in gara.”

Ne consegue, quindi, che l’incasso netto effettivo ammonta ad € 14.822,08 e che la quota a favore della società ospitata è pari alla metà, vale a dire ad euro 7.411,04, somma questa che è stata poi effettivamente poi corrisposta, sebbene inizialmente - forse a causa di un errore materiale od un arrotondamento in difetto - fosse stata dalla società Potenza Calcio Srl quantificata e comunicata quella di poco inferiore pari a € 7.410,00.

Considerato che la stessa reclamante ha, in sede di udienza, dato atto e documentato l’avvenuto pagamento da parte della società Potenza Calcio, come correttamente determinata, di € 7.411,04, sulla domanda di condanna azionata dalla ASD Lanusei Calcio va dichiarata la cessazione della materia per effetto dell’intervenuto pagamento della quota spettante alla società ospite.

Va invece accolta e riconosciuta alla reclamante, in considerazione però della circostanza che il suddetto pagamento sia avvenuto solo successivamente, non solo ai reiterati solleciti inoltrati ma anche al presente reclamo, la chiesta refusione delle spese di lite come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara cessata la materia del contendere quanto alla sorte.

Liquida in favore della sociericorrente le spese di lite in € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori se dovuti, ponendoli a carico della società Potenza Calcio Srl.

Nulla per il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

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