F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 21/TFN del 22.11.2019 – (SSD Calcio Castelfiorentino / ASD Lastrigiana – Premio di Preparazione per il calciatore Burgassi Tommaso) – Reg. Prot. 17/TFN-SVE) Decisione n. 21/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 17/TFN-SVE
Decisione n. 21/TFN-SVE 2019/2020
Reg. Prot. 17/TFN-SVE
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da
Avv. Stanislao Chimenti – Presidente;
Avv. Marco Baliva – Vice Presidente;
Avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente (Relatore);
Avv. Roberto Pellegrini – Componente;
Avv. Angelo Pasquale Perta – Componente;
ha pronunciato nella riunione fissata il 11 novembre 2019,
a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società SSD Calcio Castelfiorentino (matr. FIGC 11050) contro la società ASD Lastrigiana (matr. FIGC 932204) avverso la decisione della Commissione Premi (Ric. n. 76 – Premio di Preparazione per il calciatore Burgassi Tommaso) pubblicata con Com. Uff. n. 2/E del 26.9.2019, la seguente
DECISIONE
Con ricorso del 14.06.2019 la società SSD Calcio Castelfiorentino adiva la Commissione Premi, chiedendo come “unica società” avente diritto la condanna della società ASD Lastrigiana al pagamento del premio di preparazione, previsto dall’art. 96 delle NOIF, per avere quest’ultima tesserato, per la prima volta con vincolo “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista”, nella stagione sportiva 2015/2016, il calciatore Burgassi Tommaso.
Con decisione, di cui al Comunicato Ufficiale n. 2/E del 26 settembre 2019, la Commissione Premi, riconoscendo la SSD Calcio Castelfiorentino quale 'unica società' avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall’art. 96 NOIF relativo all’atleta Burgassi Tommaso, condannava la società ASD Lastrigiana al pagamento dell’importo totale di € 3.456,25, di cui € 2.765,00 a titolo di premio di preparazione in favore della società SSD Calcio Castelfiorentino, ed € 691,25, a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.
Avverso tale decisione, con atto del 11.10.2019, la società SSD Calcio Castelfiorentino ha proposto rituale e tempestiva impugnazione dinanzi a questo Tribunale. La società reclamante, a sostegno dell’impugnazione promossa, ha eccepito l’avvenuto deposito in data 26 giugno 2019, presso il Comitato regionale della Toscana della FIGC, da parte della società SSD Calcio Castelfiorentino, della dichiarazione di rinuncia, da parte della stessa, al premio di preparazione in favore della società ASD Lastrigiana per il calciatore Burgassi Tommaso, allegata al ricorso.
La vertenza veniva decisa nella riunione del 11 novembre 2019.
Ai sensi dell’art. 96, comma 3, NOIF, affinché la Commissione Premi possa prendere in considerazione l’intervenuta rinuncia al premio, è necessario allegare alla relativa memoria “l’eventuale lettera liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l’originale”.
Tanto premesso, si osserva che in data 26 giugno 2019 la società SSD Calcio Castelfiorentino provvedeva a depositare presso il Comitato regionale della Toscana della Figc la propria rinuncia al premio di preparazione, da parte della Società SSD Calcio Castelfiorentino, relativo al calciatore Burgassi Tommaso, ma non provvedeva a trasmettere detta liberatoria alla Commissione Premi, in quanto dal “Registro di trasmissione” allegato agli atti risulta che il numero di fax al quale la società ricorrente ha trasmesso la liberatoria, non è corrispondente al numero di fax della Commissione Premi.
La suddetta liberatoria, pertanto, non è stata mai ricevuta dalla Commissione Premi. Ne deriva, dunque, che la delibera della Commissione Premi è stata correttamente assunta alla luce della documentazione depositata dalle parti.
Si osserva, altresì, che l’avvenuta rinuncia al premio determina la cessazione della materia del contendere relativamente al premio stesso, ma non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dalla Commissione Premi, alla luce della documentazione in atti al momento della decisione stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla società SSD Calcio Castelfiorentino e, per l’effetto, dichiara cessata la materia del contendere limitatamente al premio. Ferma la penale.
Nulla per il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
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