F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 24/TFN del 21.11.2019 – (USD Opitergina / ASD Football Club Conegliano – Premio di Preparazione per il calciatore Jalloul Youssef) – Reg. Prot. 23/TFN-SVE) Decisione n. 24/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 23/TFN-SVE

Decisione n. 24/TFN-SVE 2019/2020

Reg. Prot. 23/TFN-SVE

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

 

Avv. Stanislao Chimenti – Presidente; Avv. Marco Baliva – Vice Presidente; Avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente; Avv. Roberto Pellegrini – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 11 novembre 2019, a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società USD Opitergina (matr. FIGC 34930) contro la società ASD Football Club Conegliano (matr. FIGC 943471) avverso la decisione della Commissione Premi (Ric. n. 106 – Premio di Preparazione per il calciatore Jalloul Youssef) pubblicata con Com. Uff. n. 2/E del 26.9.2019,

la seguente

DECISIONE

Con atto 16-18 ottobre 2019, la società USD Opitergina ha adito tempestivamente questo Tribunale Federale, impugnando la decisione della Commissione Premi, emessa il 26 settembre 2019 e comunicata in data 15 ottobre 2019, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore della società ASD Football Club Conegliano, del complessivo importo di € 1.569,75, di cui € 1.255,80 a titolo di premio di preparazione e il residuo a titolo di penale, in seguito al tesseramento del calciatore Jalloul Yousef.

Deduce la USD Opitergina, di avere già corrisposto il premio richiesto dalla ASD Football Club Conegliano come attestato dalla liberatoria del 23 Luglio 2019 autenticata dalla FIGC, Delegazione Provinciale di Treviso, in data 30 Luglio 2019. Chiede, quindi, la reclamante società, annullarsi la decisione impugnata anche in ordine alla penale ivi disposta nei suoi confronti deducendo di non avere trasmesso il suddetto documento alla Commissione Premi in quanto onere della società controparte che aveva richiesto il premio con ricorso del 14 giugno 2019.

La  società  ASD  Football  Club  Conegliano  ritualmente  e  tempestivamente  notiziata  del  reclamo,  non  ha  inviato controdeduzioni.La vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione del 11 novembre 2019.

Il reclamo deve essere accolto solo parzialmente.

La decisione della Commissione Premi, infatti, risulta immune da vizi in quanto la circostanza dell’avvenuto accordo liberatorio tra le parti non è stata portata a conoscenza della Commissione da nessuna delle parti che ne aveva titolo e interesse.

Lonere di comunicare il sopraggiunto evento estintivo della pretesa incombe infatti su entrambe le parti. Il provvedimento impugnato quanto alla penale deve quindi essere confermato.

In ordine al premio invece, si deve dare atto della intervenuta cessazione della materia del contendere in considerazione della liberatoria prodotta in questa sede dalla USD Opitergina a firma del Presidente pro tempore della ASD Football Club Conegliano, sottoscritta il 23 Luglio 2019 e ritualmente depositata e autenticata presso la Delegazione Provinciale di Treviso della FIGC in data 30 Luglio 2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie parzialmente il reclamo, limitatamente al premio di preparazione, ferma la penale.

Nulla per il contributo per laccesso alla Giustizia Sportiva.

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