F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 36/TFN del 19.12.2019 – (ASD FC Motta 2011 / APD NBI Misterbianco – Reg. Prot. 35/TFN-SVE) Decisone n. 36/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 35/TFN-SVE

Decisone n. 36/TFN-SVE 2019/2020

Reg. Prot. 35/TFN-SVE

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

 

Avv. Stanislao Chimenti – Presidente;

Avv. Marco Baliva – Vice Presidente; 

Avv. Lorenzo Maria Coen – Componente;

Avv. Roberto Pellegrini – Componente (Relatore);

Avv. Flavia Tobia – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 09 dicembre 2019,

a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD FC Motta 2011 (matr. FIGC 945277) contro la società APD NBI Misterbianco (matr. FIGC 935742) avverso la decisione della Commissione Premi (Ric. n. 183 – Premio di Preparazione per il calciatore Longo Luca) pubblicata con Com. Uff. n. 3/E del 24.10.2019,

la seguente

DECISIONE

Con reclamo del 27.06.2019 la società APD NBI Misterbianco adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo allatleta Luca Longo, tesserato per la prima volta quale “giovane dilettante” dalla ASD FC Motta 2011 (già ACD Misterbianco) in data 3.08.2017.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 3/E del 24.10.2019, la Commissione Premi condannava la ASD FC Motta 2011 al pagamento dellimporto totale di € 1.160,25, di cui € 928,20 a titolo di premio di preparazione in favore della Società APD NBI Misterbianco ed € 232,05 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Avverso la suddetta decisione, la ASD FC Motta 2011 proponeva reclamo con atto comunicato in data 19.11.2019.

A sostegno del proprio reclamo, osservava in primo luogo la ASD FC Motta 2011 che la decisione della Commissione Premi sarebbe errata in quanto non avrebbe tenuto conto della scissione della APD NBI Misterbianco avvenuta in data 05.07.2016, da cui – oltre alla permanenza della medesima APD NBI Misterbianco – sarebbe sorta la ACD Misterbianco (oggi ASD FC Motta 2011). Stante la suddetta scissione il tesseramento del calciatore Luca Longo con la ACD Misterbianco (oggi ASD FC Motta 2011) avvenuto in data 03.08.2017 non farebbe scaturire alcun diritto al premio di preparazione in favore della APD NBI Misterbianco, essendo state le due società (prima della scissione ed al tempo dellavvenuto tesseramento del calciatore con la APD NBI Misterbianco) la medesima società.

Rilevava ancora la ASD FC Motta 2011 che, a seguito della suddetta scissione, la APD NBI Misterbianco avrebbe svolto attività esclusivamente nellambito del Calcio a 5, mentre la ASD FC Motta 2011 nell’ambito del Calcio a 11; tali due differenti attività avrebbero impedito il diritto al premio da parte della richiedente.

Infine rilevava la reclamante che in data 17.10.2019 vi sarebbe stata la revoca dellaffiliazione della APD NBI Misterbianco, alla quale, pertanto, non spetterebbe alcun premio di preparazione.

Ritualmente notiziata del reclamo, nulla controdeduceva la APD NBI Misterbianco. Il reclamo veniva dunque deciso alla riunione del 9.12.2019.

Il reclamo deve essere respinto in quanto infondato.

Invero quanto allavvenuta scissione del 05.07.2016 si deve rilevare che dalla nascita/formazione di un nuovo soggetto federale – ossia la ACD Misterbianco (oggi ASD FC Motta 2011) – non può certo derivarne la perdita da parte della società da cui tale nuovo soggetto origina (APD NBI Misterbianco) dei diritti maturati negli anni precedenti per lattività federale effettuata.

A seguito della scissione, le due società (APD NBI Misterbianco e ACD Misterbianco, oggi ASD FC Motta 2011)

costituiscono due soggetti giuridici distinti e diversi, con due matricole federali differenti; la ACD Misterbianco è dunque soggetto giuridico nuovo ed autonomo capace di contrarre obbligazioni e maturare diritti senza alcun riferimento al periodo precedente in cui tale soggetto (ovviamente) ancora non esisteva.

Da quanto sopra ne deriva l’infondatezza della eccezione sollevata dalla società reclamante che, erroneamente, identifica le due società come un unico soggetto giuridico.

Allo stesso modo risulta infondata l’eccezione relativa alla erroneità della decisione impugnata in virtù della diversa attività sportiva svolta dopo la suddetta scissione dalle due società (APD NBI Misterbianco nellambito del Calcio a 5, ASD FC Motta 2011 nell’ambito del Calcio a 11).

Si osserva, infatti, che ciò che rileva è lattività sportiva svolta dalla società richiedente il premio di preparazione (la APD NBI Misterbianco) nel corso della stagione sportiva durante la quale ha tesserato il calciatore per il quale oggi si richiede il premio di preparazione (nel caso in esame, la stagione sportiva 2015/2016).

Ebbene nel corso della stagione sportiva 2015/2016 la APD NBI Misterbianco svolgeva attività nell’ambito del Calcio a 11: l’attività di formazione del calciatore Longo è dunque indubitabile.

Infine quanto poi alla presunta revoca dell’affiliazione della APD NBI Misterbianco avvenuta in data 17.10.2019, è sufficiente osservare che la medesima società alla data odierna risulti regolarmente affiliata e, pertanto, l’eccezione della società reclamante non può essere accolta.

La decisione della Commissione Premi deve dunque confermarsi; da ultimo sul punto questo Tribunale ritiene però doveroso e necessario precisare come il riconoscimento del premio in favore della APD NBI Misterbianco quale penultima società avente diritto al premio, riflette il recente indirizzo del Collegio di Garanzia CONI, secondo cui linterpretazione dellart. 96 delle NOIF non consente di ritenere, in assenza di una specifica previsione in tal senso, che della formazione impartita da una società sportiva ad un giovane calciatore non debba tenersi conto, là dove lo stesso calciatore nella successiva stagione sportiva acconsenta al tesseramento, con vincolo pluriennale, con quella stessa società.

Di diverso avviso era questo Collegio che aveva assunto un orientamento consolidato sulla questione qui dibattuta. In assenza di espressa previsione normativa nell’art 96 NOIF la giurisprudenza del Tribunale Federale Vertenze Economiche infatti aveva ritenuto opportuno elidere, dalle società aventi diritto al premio, quella società che avesse tesserato con vincolo annuale latleta, che poi lanno successivo sarebbe stato tesserato con vincolo pluriennale.

Tale scelta era motivata dalla necessità di riempire il vuoto normativo, interpretando lo scopo solidaristico che muoveva la costruzione ed evoluzione dellart 96. Nella sostanza la norma aveva evidenti finalità di incentivare le società minori che, prive del vincolo pluriennale, si vedessero “portar via, dopo lanno di tesseramento, un atleta promettente, per essere tesserate con vincolo pluriennale, quindi premiante l’attività del calciatore e della società che lo aveva addestrato.

La corresponsione del premio diventava una sorta di indennizzo e di ristoro per la crescita del giovane atleta, e, secondo questa logica, il premio, secondo linterpretazione di questo Collegio, non poteva spettare, quanto meno, nel computo, alla stessa società che poi avrebbe usufruito del tesseramento pluriennale. Nella realtà, infatti, non potendo percepire il premio da sé stessa, la società debitrice avrebbe corrisposto l’intero premio alla società ultima (fatta esclusione per sé stessa) che lo aveva tesserato con vincolo annuale.

Considerando invece nel computo del calcolo della annualità anche la stessa società debitrice, quella che sarebbe stata l’unica società, verrebbe considerata penultima con consistente riduzione del premio di spettanza; così ad avviso del Tribunale si riteneva compresso lo spirito solidaristico che improntava il sistema dellart. 96.

Con sentenza n. 86_2019 Il Collegio di Garanzia ha ritenuto errata la tesi di questo Tribunale e il suo consolidato indirizzo, rimarcando la mancanza di dato formale normativo a sostegno di tale interpretazione.

Ciò detto, linterpretazione seguita dai giudici endofederali, secondo cui «ove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione», non risulta condivisibile per le seguenti ragioni.

Nessuna disposizione contenuta nell’art. 96, né in altro articolo delle NOIF, afferma quanto sostenuto dal Tribunale Federale, né ciò può ricavarsi dallinterpretazione della disciplina de qua sulla base della ratio sottesa alla stessa.

Comè pacificamente ammesso, la disciplina sul Premio di preparazioneassolve alla finalità, a carattere solidaristico, di incentivare la formazione dei giovani calciatori in linea con l’obiettivo della diffusione e dello sviluppo della pratica sportiva del calcio  in  età  giovanile. Lsolidarietà’,  che  connotl’istitutin  parolava  riguardata  nog sotto  iprofilo esclusivamente economico, in riferimento, dunque, allinteresse specifico della singola società cui spetta il versamento di una somma di denaro a titolo di premio di preparazione, bensì, prima di tutto, va intesa quale solidarietà sportiva, volta a realizzare linteresse generale del sistema calcistico a che i giovani calciatori vengano formati e, quindi, parallelamente,le società sportive investano mezzi e capitali per la loro formazione, senza di contro essere garantite dal vincolo sportivo oltre la stagione nella quale tale formazione si svolge. Lexcursus argomentativo posto alla base delle motivazioni fondanti la decisione qui appellata risulta anchesso non condivisibile. Esso, infatti, poggia sullassunto che, nel caso in esame, la società ricorrente «usufruendo del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità» si assicura il vincolo pluriennale. Detto ragionamento non tiene conto del fatto che il vincolo annuale non dà alcuna garanzia alla società sportiva, presso la quale un giovane atleta è tesserato, che al termine della stagione sportiva lo stesso procederà al rinnovo del tesseramento e non decida, invece, di tesserarsi presso un’altra società. Fintantoché, infatti, l’atleta non abbia raggiunto l’età in cui necessariamente al tesseramento consegue il vincolo sportivo (che propriamente è il vincolo pluriennale sino al venticinquesimo anno d’età), non v’è alcuna ‘assicurazionein favore della società che ha formato il giovane calciatore di ‘usufruiredi tale formazione.

Pertanto, linterpretazione dell’art. 96 delle NOIF non consente di ritenere, in assenza di una specifica previsione in tal senso, che della formazione impartita da una società sportiva ad un giovane calciatore non debba tenersi conto là dove lo stesso calciatore nella successiva stagione sportiva acconsenta al tesseramento, con vincolo pluriennale, con quella stessa società.

Il fatto che il legislatore federale, in sede di riforma dell’art. 96, non abbia statuito nel senso prospettato dalla costante giurisprudenza”, richiamata dal Tribunale Federale nella decisione qui impugnata, avvalora quanto sopra detto, in specie ove si aggiunga che, come sopra visto, lart. 96, nel nuovo testo, prevede espressamente lipotesi del tesseramento con vincolo annuale e, nella successiva stagione sportiva, con vincolo pluriennale presso una stessa società senza prevedere alcuna deroga alla generale disciplina

Pertanto, e in ossequio e ottemperanza alle indicazioni del Collegio di Garanzia, la società obbligata al premio e nel contempo che ha tesserato con vincolo annuale l’atleta nella stagione precedente deve essere computata nel conteggio delle società richiamate dall’art 96, e pertanto la società resistente non è plunica ma la penultima con conseguente riduzione del premio, come correttamente assunto dalla Commissione Premi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società ASD FC Motta 2011 e, per leffetto, conferma limpugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi il contributo per laccesso alla Giustizia Sportiva.

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