F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 44/TFN del 15.1.2020 – (ASD Real Tolve / ASD Agon Club Altamura – Reg. Prot. 43/TFN-SVE) Decisione n. 44/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 43/TFN-SVE

Decisione n. 44/TFN-SVE 2019/2020

Reg. Prot. 43/TFN-SVE

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

 

Avv. Giuseppe Lepore – Presidente;

Avv. Lorenzo Maria Coen – Componente;

Avv. Cristina Fanetti – Componente;

Avv. Antonino Piro – Componente (Relatore);

Avv. Enrico Vitali – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 7 gennaio 2020,

a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD Real Tolve (matr. FIGC 915477) contro la società ASD Agon Club Altamura (matr. FIGC 922116) avverso la decisione della Commissione Premi (Ric. n. 241 – Premio di Preparazione per il calciatore Denora Giuseppe) pubblicata con Com. Uff. n. 4/E del 21.11.2019,

la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 28 giugno 2018 la società ASD Agon Club Altamura adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della società ASD Real Tolve al pagamento del premio di preparazione previsto dallart. 96 delle NOIF per avere questultima tesserato, con vincolo pluriennale per la stagione sportiva 2017/2018, il calciatore Denora Giuseppe, nato il 29.01.2000.

La ASD Real Tolve non si presentava Innanzi alla commissione Premi restando contumace, nonostante la ASD Agon Club Altamura avesse esibito, come prova dellinvio del ricorso alla controparte, il tagliando di spedizione della raccomandata.

Con delibera pubblicata nel Com. Uff. 4/E del 21.11.2019, la Commissione Premi, in accoglimento del ricorso, riconosceva il diritto al premio per il calciatore Denora condannando la ASD Real Tolve al pagamento della somma di € 3.412,50, di cui € 2.730,00 in favore della società ASD Agon Club Altamura a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del

vincolo annuale, ed € 682,50 in favore della FIGC a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 10 dicembre 2019 la società ASD Real Tolve proponeva tempestiva impugnazione deducendo in via preliminare e di rito la violazione dell’art. 96, comma 3, NOIF per non avere mai ricevuto il ricorso introduttivo proposto dalla ASD Agon Club Altamura innanzi alla Commissione Premi. Nel merito deduceva di non avere mai ricevuto alcuna richiesta di corresponsione del premio.

La reclamante concludeva, quindi, chiedendo l’annullamento della delibera per inammissibilità del ricorso introduttivo. In assenza di controdeduzioni da parte della ASD Agon Club Altamura, la vertenza veniva discussa dal difensore della reclamante nella riunione del 7 gennaio 2020. Il reclamo è fondato e va pertanto accolto nei termini che seguono.

Il ricorso introduttivo della ASD Agon Club Altamura è stato inviato allindirizzo Piazza Mario Pagano – Tolve (PZ)”, diverso da quello della sede legale della ASD Real Tolve che risulta essere Corso Vittorio - Tolve.

Dallesame degli atti del procedimento svoltosi innanzi alla Commissione Premi non si ravvisa la prova dellavvenuta ricezione del ricorso introduttivo all’odierna reclamante. In atti è infatti presente solo la ricevuta della spedizione della raccomandata inviata da ASD Agon Club Altamura alla ASD Real Tolve. Tale ricevuta, a fronte delleccezione di mancata ricezione formulata dallodierna reclamante, ha consentito di verificare, attraverso un controllo effettuato sul sito di Poste Italiane Spa mediante il codice della raccomandata, che la raccomandata risulta resa al mittente.

La ASD Real Tolve, pertanto, non ha effettivamente ricevuto il ricorso introduttivo e non ha potuto, pertanto, partecipare alla discussione innanzi alla Commissione Premi vedendo leso il proprio diritto di difesa.

Non essendo stato correttamente instaurato il contraddittorio tra le parti, si ravvisa nella fattispecie quanto espressamente previsto dall’art. 73 CGS secondo cui il giudice di appello, qualora rilevi la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia per l’esame del merito all’organo che ha emesso la decisione.

In virtù della norma richiamata, pertanto, la delibera impugnata deve essere annullata per violazione delle norme sul contraddittorio, con conseguente rinvio della controversia alla Commissione Premi per lesame del merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

visto lart. 73 CGS, rilevata la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia per l’esame del merito alla Commissione Premi.

Nulla per il contributo per laccesso alla Giustizia Sportiva.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it