F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 55/TFN del 17.02.2020 – (USD Campomorone Sant’Olcese / FC Pavia 1911 SSD arl – Reg. Prot. 59/TFN-SVE). Decisione n. 55/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 59/TFN-SVE
Decisione n. 55/TFN-SVE 2019/2020
Reg. Prot. 59/TFN-SVE
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da
Avv. Stanislao Chimenti – Presidente;
Avv. Marco Baliva – Vice Presidente;
Avv. Lorenzo Maria Coen – Componente;
Avv. Antonino Piro – Componente (Relatore);
Avv. Flavia Tobia – Componente;
ha pronunciato nella riunione fissata l’11 febbraio 2020,
a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società USD Campomorone Sant’Olcese (matr. FIGC 951472) contro la società FC Pavia 1911 SSD ARL (matr. FIGC 945530) avverso la decisione della Commissione Premi (Ric. n. 314 – Premio di preparazione per il calciatore Marchiotto Dave) pubblicata con Com. Uff. n. 5/E del 18.12.2019, la seguente
DECISIONE
Con ricorso del 24 ottobre 2019 la società FC Pavia 1911 SSD arl adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della società USD Campomorone Sant’Olcese al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF in relazione al tesseramento del calciatore Marchiotto Dave, nato il 19.09.2001, e che la ricorrente aveva tesserato per l’ultima volta con vincolo annuale per la stagione 2017/2018.
Nell’atto introduttivo si precisava che la pretesa era stata già avanzata con un precedente ricorso proposto nei confronti della Rivalorese 1919 (società che ebbe effettivamente a tesserare il calciatore per la prima volta con vincolo pluriennale), ricorso accolto con decisione della Commissione Premi del 16.05.2019, pubblicata con Com. Uff. 10/E ed annullata da Codesto Tribunale Federale Nazionale a seguito dell’impugnazione proposta dalla società Rivalorese 1919 sulla scorta di una evidente violazione delle norme sul contraddittorio (mancata prova del perfezionamento della notifica a mezzo pec alla controparte). Da qui la riproposizione del ricorso nei confronti della USD Campomorone Sant’Olcese e non già della Rivalorese essendosi quest’ultima nelle more (precisamente il 6 giugno 2019) fusa per incorporazione nella USD Campomorone Sant’Olcese.
Quest’ultima controdeduceva eccependo la violazione del principio del ne bis in idem a fronte della precedente pronunzia di annullamento della prima decisione della Commissione Premi, da cui ne scaturirebbe la decadenza dal diritto di procedere.
Con delibera pubblicata nel Com. Uff. 5/E del 18.12.2019, la Commissione Premi accoglieva il ricorso e riconosciuto il diritto al premio condannava la USD Campomorone Sant’Olcese al pagamento della somma di € 2.073,75, di cui € 1.659,00 alla società FC Pavia 1911 arl a titolo di premio di preparazione quale ultima titolare del vincolo annuale, ed € 414,75 alla FIGC a titolo di penale.
Avverso tale delibera la USD Campomorone Sant’Olcese, con atto del 21 gennaio 2020, ha, quindi, proposto reclamo a codesto Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, reiterando l’eccezione già in precedenza formulata innanzi alla Commissione Premi.
La FC Pavia 1911 arl nulla ha controdedotto.
Chiamata all’udienza dell’11 febbraio 2020, la vertenza è stata quindi trattenuta in decisione. Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato.
Premesso che la precedente decisione di Codesto Tribunale Federale Nazionale si è limitata a rilevare un vizio procedurale che ha imposto la remissione degli atti alla Commissione Premi e ciò senza che venisse esaminato il merito della vertenza, si fa presente che il principio cristallizzato nel brocardo latino “ne bis in idem” impone, come noto, il divieto di doppio giudizio per il medesimo fatto. Si tratta di una regola che opera certamente sul piano processuale ma che in realtà ha valenza sostanziale in quanto indica che lo stesso fatto, una volta accertato e deciso dal giudice, non può più essere messo in discussione.
È un concetto strettamente connesso, infatti, a quelli di “sentenza definitiva” o di “passaggio in giudicato” che, come ben noto, sono volti a garantire la certezza del diritto e dei rapporti giuridici.
In altri termini, si verifica un “bis in idem” qualora la stessa situazione sostanziale sia già stata in precedenza valutata nel merito e, pertanto, si sia consumato il potere decisionale e si sia formato un giudicato.
Conseguentemente, l’annullamento in rito (come nella specie per motivi formali dovuti alla corretta instaurazione del contraddittorio) della decisione della Commissione Premi, non si traduce in una preclusione comportante l’impossibilità di riesaminare i fatti posti a fondamento della domanda azionata e, quindi, una consumazione del potere decisionale, poiché́ il giudicato si riferisce al solo accertamento della nullità̀, la quale non si propaga agli atti precedenti a quello dichiarato invalido.
Nella specie, pertanto, non ricorrono i presupposti del c.d. “ne bis in idem”, e poiché la reclamante nulla ha dedotto in ordine alla legittimità della pretesa avanzata dalla FC Pavia 1911 arl, che risulta pienamente fondata alla luce di quanto acquisito agli atti, va da sé che il reclamo deve essere rigettato e confermata la pronunzia resa dalla Commissione Premi in quanto immune da vizi.
Né, del resto, può contestarsi il fatto che l’azione sia stata riproposta nei confronti della USD Campomorone Sant’Olcese piuttosto che della Rivalorese 1919, considerati gli effetti della fusione per incorporazione perfezionatasi il 6 giugno 2019.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
all’esito della Camera di consiglio, rigetta il reclamo proposto dalla società USD Campomorone Sant’Olcese e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
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