F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 58/TFN del 18.06.2020 – (Pol. Olympia Agnonese / ASD Vastese Calcio 1902 – Reg. Prot. 22/TFN-SVE) Decisione n. 58/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 22/TFN-SVE

 

Decisione n. 58/TFN-SVE 2019/2020

Reg. Prot. 22/TFN-SVE

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

 

Avv. Stanislao Chimenti – Presidente;

Avv. Marco Baliva – Vice Presidente;

Avv. Cristina Fanetti – Componente;

Avv. Antonino Piro – Componente;

Avv. Enrico Vitali – Componente (Relatore);

 

ha pronunciato nella riunione fissata l’08 giugno 2020,

a seguito del ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a) CGS proposto dalla società Pol. Olympia Agnonese ASD (matr. FIGC 34690) contro la società ASD Vastese Calcio 1902 (matr. FIGC 600250) per la corresponsione della quota percentuale di incasso in ordine alla gara di play-out Serie D girone F Vastese Calcio / Olympia Agnonese disputata il 12 maggio 2019, la seguente

DECISIONE

Con ricorso 19 ottobre 2019, la ASD Polisportiva Olympia Agnonese ha adito questo Tribunale al fine di sentire determinare la quota dellincasso della gara play-out Serie D, disputatasi in data 12 maggio 2019 presso lo stadio Aragona di Vasto, tra la ASD Vastese Calcio 1902 ed essa ricorrente e dovuta alla stessa quale società ospite.

Assume la Polisportiva Olympia Agnonese che nonostante i reiterati solleciti inoltrati alla ASD Vastese Calcio 1902, non avrebbe ricevuto alcun pagamento, né la consegna del borderò (Mod. C1).

In assenza di difese da parte dell’ASD Vastese Calcio 1902, questo Tribunale con ordinanza 11 novembre 2019, ha quindi disposto la comparizione personale del Presidente di detta Società nonché il deposito, a cura dello stesso, del borderò della gara in questione.

In data 14 novembre 2019 la Polisportiva Olympia Agnonese ha inoltrato ulteriore documentazione relativa alla gara del 12.5.19 (fotografie – videointervista) e in data 25 novembre 2019 la ASD Vastese Calcio 1902 ha prodotto il borderò della gara, pur non formalizzando alcuna costituzione in atti.

Dalla documentazione prodotta, emerge che l’oggetto del contendere consiste nel fatto che la ASD Vastese Calcio 1902 avrebbe predisposto il borderò della gara indicando 578 spettatori paganti con biglietti di curva al costo di euro 5,00 e una quota per la Società ospite di euro 1.427,52, mentre la Polisportiva Olympia Agnonese assume che gli spettatori sarebbero stati oltre 2.000 e che il prezzo dei biglietti di curva sarebbe stato di euro 10,00 e non di euro 5,00.

Alla udienza del 19 dicembre 2019 il Presidente della ASD Vastese Calcio 1902 non è comparso e questo Tribunale ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale per accertare lentità degli spettatori della gara di play out del 12 maggio 2019 tra ASD Vastese Calcio 1902 e Polisportiva Olympia Agnonese.

Acquisiti gli accertamenti della Procura Federale, il Tribunale ha quindi fissato lodierna udienza dell’8 giugno 2020 per la decisione assegnando, alle parti termini per il deposito di scritti conclusionali.

La sola ricorrente Polisportiva Olympia Agnonese ha inviato note conclusive ove ha precisato il proprio petitum in euro 8.000,00.

Il ricorso merita accoglimento nei limiti di cui segue.

Gli accertamenti della Procura Federale, sulla scorta di numerose testimonianze e documentazione fotografica acquisite, provano che gli spettatori presenti alla gara del 12 maggio 2019 tra ASD Vastese Calcio 1902 e Polisportiva Olympia Agnonese sono stati circa 1.500.

Comprensibilmente non è stato possibile accertare il numero esatto degli spettatori né quello dei paganti: in particolare non è stata raggiunta alcuna certezza in ordine agli spettatori acceduti gratuitamente ma è indubbia lesistenza di un significativo discostamento tra la realtà dei fatti e quanti riportato nel borderò dalla ASD Vastese Calcio 1902.

È rimasto inoltre incerto il prezzo del biglietto delle curve.

In tale contesto probatorio è di tutta evidenza la necessità di ricorrere ad un criterio equitativo, atteso lincontrovertibile dato emerso della incongruità del borderò in atti predisposto dalla ASD Vastese Calcio 1902.

La stessa ricorrente nel precisare la propria richiesta economica in euro 8.000,00, rinvia alla eventuale somma maggiore o minore che verrà ritenuta giusta ed equa.

Accertate quindi le presenze degli spettatori in 1.500, il prezzo del biglietto in via equitativa viene indicato in euro 7,5 a biglietto: tale importo deriva da una media ponderata ed equitativa tra il prezzo contestato delle curve, il prezzo delle tribune e la presenza dei biglietti omaggio.

Questo Tribunale ritiene quindi congruo, in via equitativa, determinare la quota incasso spettante alla Società ricorrente per la gara di play out in contestazione, in euro 4.781,25 in base al seguente conteggio: 1.500 x 7,5 = 11.250,00 – 15% (1.687,50) = 9.562,50 / 2 = 4.781,25.

Sussiste infine una evidente irregolarità nella procedura di ripartizione dellincasso della gara di play out del 12 maggio 2019 tra ASD Vastese Calcio 1902 e Polisportiva Olympia Agnonese da parte della ASD Vastese Calcio 1902 il cui Presidente, tra laltro, ha ritenuto di non comparire, senza addurre alcuna giustificazione o impedimento, innanzi a questo Tribunale alla udienza del 19 dicembre 2019, per la quale era stata disposta la sua convocazione personale. Pertanto si dispone la trasmissione degli atti alla competente Procura Federale per leventuale deferimento della ASD Vastese Calcio 1902 e del suo Presidente per le suddette violazioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

allesito della Camera di consiglio, accoglie il ricorso presentato dalla Pol. Olympia Agnonese ASD e, per leffetto, dichiara l’ASD Vastese Calcio 1902 tenuta a corrispondere alla ricorrente la somma di € 4.781,25 (quattromilasettecentottantuno/25).

Dispone la trasmissione degli atti ex art. 91, comma 9, CGS, alla Procura Federale per leventuale deferimento della ASD Vastese Calcio 1902 e del suo Presidente, per le violazioni di cui in parte motiva.

Nulla per il contributo per laccesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 08 giugno 2020 tenuta in modalivideoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18.05.2020.

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