F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 59/TFN del 18.06.2020 – (SSD Spoleto Calcio / Real Ducato Spoleto – Reg. Prot. 52/TFN-SVE) Decisione n. 59/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 52/TFN-SVE

Decisione n. 59/TFN-SVE 2019/2020

Reg. Prot. 52/TFN-SVE

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

 

Avv. Stanislao Chimenti – Presidente;

Avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente (Relatore);

Avv. Lorenzo Maria Coen – Componente;

Avv. Roberto Pellegrini – Componente;

Avv. Flavia Tobia – Componente;

ha pronunciato nella riunione fissata l’08 giugno 2020,

a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS proposto dalla società SSD Spoleto Calcio (matr. FIGC 206694) contro la socieASD Real Ducato Spoleto (matr. FIGC 951374) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. 4/E del 21 novembre 2019 - (Premio di preparazione per il calciatore De Mariano Lorenzo n. 16.10.2000 – matr. FIGC 5300118 - ric. n. 238),

la seguente

DECISIONE

Con ricorso n. 238 del 28.06.2019 la società ASD Real Ducato Spoleto adiva la Commissione Premi di Preparazione chiedendo la condanna della socieSSD Spoleto Calcio al pagamento del premio di preparazione previsto dallart. 96 delle NOIF, per avere questultima tesserato con vincolo “giovane dilettante” per la stagione sportiva 2015/2016, il calciatore De Mariano Lorenzo, nato il 16.10.2000.

Con delibera del Com. Uff. 4/E del 21.11.2019 la Commissione Premi di Preparazione, accertata lattendibilità della richiesta, accoglieva il ricorso e per leffetto condannava la società SSD Spoleto Calcio, al pagamento della somma di € 1.365,00 come penultima titolare del vincolo annuale, ed € 273,00 alla FIGC a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 15.01.2020, la società SSD Spoleto Calcio proponeva impugnazione dinnanzi codesto Tribunale.

Nel ricorso lappellante deduceva la violazione del diritto di difesa per mancato ricevimento del ricorso di primo grado e per mancato ricevimento della comunicazione ex art. 96 NOIF da parte della Commissione giudicante della FIGC.

In particolare, la reclamante assumeva di aver ricevuto notizia del provvedimento di condanna, solo in data 08.01.2020, con il ricevimento della comunicazione di messa in mora da parte della LND.

L’appellante lamentava, altresì, la prescrizione del diritto di credito, nonché un comportamento scorretto della società ASD Real Ducato Spoleto.

Il reclamo è inammissibile perché tardivo.

Infatti, contrariamente da quanto affermato dalla reclamante, la decisione della Commissione Premi di Preparazione, veniva notificata in data 29.11.2019.

In particolare, risulta dagli atti, che la notificazione de qua fu eseguita a mezzo del servizio postale presso la sede della SSD Spoleto Calcio e che il piego raccomandato - non essendo stato ritirato dall’appellante nonostante lavvenuto rilascio del relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale in data 05.12.2019 – è stato restituito alla FIGC per “compiuta giacenza”.

Ai sensi dell'art. 91, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, il gravame deve essere proposto entro il termine perentorio di sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata.

Per cui il reclamo, proposto oltre il termine di giorni sette, è tardivo e, pertanto, inammissibile.

Come noto, in caso di mancato ritiro, la notifica si intende eseguita decorsi trenta giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza; per cui, il termine di sette giorni per proporre impugnazione, inizia a decorrere dal giorno successivo al predetto termine di trenta giorni.

Orbene, il reclamo è stato notificato in data 15.01.2020, ovvero dieci giorni dalla notifica che, per quanto sopra esposto, risultava perfezionatasi in data 05.01.2020.

Pertanto, il gravame è inammissibile e la sanzione della inammissibilità impedisce al Tribunale di prendere in analisi il merito della vicenda.

Tanto considerato,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

allesito della Camera di consiglio, dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per laccesso alla Giustizia Sportiva.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 08 giugno 2020 tenuta in modalivideoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18.05.2020.

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