F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 65/TFN del 22.06.2020 – (Parma Calcio 1913 Srl / SSDRL Accademia Internazionale – Reg. Prot. 71/TFN-SVE) Decisione n. 65/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 71/TFN-SVE
Decisione n. 65/TFN-SVE 2019/2020
Reg. Prot. 71/TFN-SVE
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da
Avv. Stanislao Chimenti – Presidente;
Avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente (Relatore);
Avv. Antonino Piro – Componente;
Avv. Flavia Tobia – Componente;
Avv. Enrico Vitali – Componente;
ha pronunciato nella riunione fissata il 15 giugno 2020,
a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS proposto dalla società Parma Calcio 1913 Srl (matr. FIGC 943146) contro la società SSDRL Accademia Internazionale (matr. FIGC 78774) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata con Com. Uff. 6/E del 23 gennaio 2020 – (premio di preparazione per il calciatore Pezzella Alessio n. 15.04.2005 - matr. FIGC 2117034 – ric. n. 389),
la seguente
DECISIONE
Con ricorso n. 389 del 29.06.2016 la Società Accademia Internazionale Calcio SS DRL adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società Parma Calcio 1913 Srl al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 NOIF per avere quest’ultima tesserato, per la stagione sportiva 2019/2020, il calciatore Pezzella Alessio, nato il 15.04.2005.
Con delibera in C.U. 6/E del 23.01.2020, la Commissione Premi accoglieva il ricorso e condannava la Società Parma Calcio 1913 Srl al pagamento della somma di € 6.004,80, di cui € 4.003,20 in favore della Società Accademia Internazionale Calcio SS DRL a titolo di premio di preparazione ed € 2.001,60 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale. Avverso tale delibera, con atto del 13.01.2020, la Società Parma Calcio 1913 Srl ha proposto rituale e tempestiva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale.
Sostiene la reclamante l’insussistenza del diritto al premio di preparazione attesa l’inapplicabilità dell’art. 96 NOIF alla fattispecie oggetto di reclamo.
In particolare, la Società Parma Calcio 1913 Srl afferma che la versione dell’art. 96 NOIF applicabile, ratione temporis, sarebbe quella previgente alla riforma del 01.07.2019, che riservava il premio di preparazione alle ultime due società
titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni.
Sulla base di tali assunti, la reclamante evidenzia come il calciatore Pezzella Alessio fosse “stato tesserato di Accademia Internazionale solo nella stagione 2015/2016, quindi la quarta stagione precedente rispetto a quella attuale e, pertanto, detto vincolo non ha certo fatto maturare un diritto al Premio di preparazione”.
Aggiunge, altresì, che il premio di preparazione non sarebbe, comunque, dovuto anche se di facesse applicazione della vigente versione dell’art. 96 NOIF (che riserva il premio di preparazione alle ultime tre della LND società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi cinque anni) in quanto lo stesso non può essere applicabile in via retroattiva, in ossequio all’art. 11 delle preleggi che prevede espressamente che “La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.
Conclude, affermando, che la sussistenza dei requisiti per il diritto al premio di preparazione debba essere valutata alla data della loro maturazione, cioè al momento in cui il giovane calciatore è stato formato.
La Società Accademia Internazionale Calcio SS DRL, ritualmente notiziata del reclamo, inviava controdeduzioni e chiedeva il rigetto del reclamo assumendo: 1) di essere una società della LND; 2) di essere stata titolare del vincolo annuale sul calciatore in argomento nell’arco degli ultimi cinque anni; 3) che i premi maturati nella stagione sportiva 2019/2020 debbano essere riconosciuti sulla scorta della vigente normativa, come modificata dopo il 01.07.2019.
La vertenza veniva decisa nella riunione del 15 giugno 2020.
Il reclamo della Società Parma Calcio 1913 Srl è fondato e va, quindi, accolto.
Come sostenuto dalla reclamante, la versione dell’art. 96 NOIF applicabile al caso di specie, è quella previgente alla riforma del 01.07.2019, che riconosceva il premio di preparazione alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni.
Il nuovo art. 96 NOIF non può, infatti, essere applicabile in via retroattiva.
Ed invero, il principio di irretroattività, di cui all’art. 11 delle preleggi, implica che le nuove norme abbiano efficacia ex nunc e che debbano rispettare i c.d. diritti quesiti, ovvero quei diritti che, sorti da un fatto acquisitivo valido per la legge precedente, siano già entrati a far parte del patrimonio del soggetto, sebbene l’occasione di farli valere si presenti nel vigore delle nuove norme.
Ebbene, nel caso di specie, al momento dell’entrata in vigore del nuovo art. 96 NOIF, la società resistente non poteva vantare alcun diritto al premio.
Ed infatti, dall’esame della documentazione, risulta che il calciatore Pezzella Alessio sia stato tesserato di Accademia Internazionale solo nella stagione 2015/2016 e della reclamante nella stagione sportiva 2019/2020 e, dunque, a distanza di quattro stagioni.
Atteso il tenore del previgente art. 96 NOIF, il diritto al premio di maturazione non risulta, dunque, maturato, in quanto riservato alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni.
Inoltre, la Società Accademia Internazionale Calcio SS DRL, all’epoca, non risultava iscritta in alcune delle leghe legittimate alla richiesta del premio ed indicate nella tabella di cui al comma 1 dello stesso art. 96.
Risulta, infatti, dagli atti come la stessa sia affiliata alla LND solo dal 23.07.2019, con la conseguenza che non può ritenersi realizzata la fattispecie di cui al suddetto art. 96, 1° comma, NOIF.
É chiaro, dunque, come la Società Accademia Internazionale Calcio SS DRL, anche sotto tale profilo, non possa vantare alcun diritto quesito all’ottenimento del premio.
Tanto considerato,
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche accoglie il reclamo presentato dalla Società Parma Calcio 1913 Srl e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Nulla per il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 15 giugno 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
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