F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 68/TFN del 24.06.2020 – (Pol. Real Cefalù ASD / ACD Termitana 1952 New – Reg. Prot. 62/TFN-SVE) Decisione n. 68/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 62/TFN-SVE

Decisione n. 68/TFN-SVE 2019/2020

Reg. Prot. 62/TFN-SVE

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

 

avv. Giuseppe Lepore – Presidente f. f.;

avv. Lorenzo Maria Coen – Componente;

avv. Antonino Piro – Componente;

avv. Flavia Tobia – Componente;

avv. Enrico Vitali – Componente (Relatore);

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 15 giugno 2020,

a seguito del reclamo ex art. 90 comma 2, lett. a), CGS proposto dalla società Pol. Real Cefalù ASD (matr. FIGC 934438) contro la società ACD Termitana 1952 New (matr. FIGC 949225) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. 5/E del 18 dicembre 2019 – (Premio di preparazione per il calciatore Spagnolo David n. 15.02.2001 - matr. FIGC 2655105 – ric. n. 342),

la seguente

DECISIONE

Con ricorso dell’8 ottobre  2019 la società ACD Termitana 1952 New adiva la  Commissione Premi chiedendo la condanna della società ASD Polisportiva Real Cefalù al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF per avere quest’ultima tesserato, con vincolo pluriennale per la stagione sportiva 2017/2018, il calciatore Spagnolo David, nato il 15.02.2001.

Con  delibera  pubblicata  nel  Com.  Uff.  5/E  del  18.12.2019  e  notificata  il  20.01.2020,  la  Commissione  Premi,  in accoglimento del ricorso, riconosceva il diritto al premio per il calciatore Spagnolo condannando la ASD Polisportiva Real Cefalù al pagamento della somma di € 967,75, di cui € 774,20 in favore della società ACD Termitana 1952 New a titolo di premio di preparazione quale ultima titolare del vincolo annuale, ed € 193,55 in favore della FIGC a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 27 gennaio 2020 la società ASD Polisportiva Real Cefalù proponeva tempestiva impugnazione chiedendo di essere sentita e nel contempo di avere copia degli atti ufficiali. La ACD Termitana 1952 New non ha depositato controdeduzioni e, cessata la sospensione dei termini processuali disposta per effetto della nota pandemia da Covid-19, il reclamo è stato esaminato in occasione dell’udienza tenutasi in videoconferenza il 15 giugno 2020 alla quale hanno partecipato il sig. Giuseppe Fiduccia, per la reclamante ASD Polisportiva Real Cefalù, ed il sig. Giuseppe Raimondi per la resistente ACD Termitana 1952 New. All’esito della discussione orale, la vertenza è stata trattenuta in decisione.

Il reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato deve essere dichiarato inammissibile in quanto, dalla sua lettura, non si evincono neanche in forma generica i motivi di gravame sottoposti alla valutazione di questo Tribunale Federale.

La ASD Polisportiva Real Cefalù, infatti, si è limitata ad avanzare soltanto la richiesta di audizione e di acquisizione di copia degli atti ufficiali, senza alcuna specificazione dei motivi di gravame e delle ragioni per le quali si ritiene viziata la decisione della Commissione Premi. Mancano, pertanto, sufficienti elementi tali da consentire alla controparte ed all’organo giudicante la possibilità di identificare con chiarezza la res iudicanda, ravvisandosi nella specie la violazione dell'art. 30, comma 33, CGS, che impone la “specifica enunciazione dei motivi di doglianza” avverso la decisione impugnata.

Del resto, le tardive ed inammissibili argomentazioni prospettate per la prima volta solo oralmente in udienza dal rappresentante della società reclamante, non possono essere prese in considerazione essendo assorbente il vizio di forma che inficia ab origine l’atto introduttivo.

Tanto premesso,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, all’esito della Camera di consiglio, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società Pol. Real Cefalù ASD.

 

Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva. Così deciso nella Camera di consiglio del 15 giugno 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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