F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 71/TFN del 24.06.2020 – (Spezia Calcio Srl / Cimiano Calcio SSD ARL – Reg. Prot. 70/TFN-SVE) Decisione n. 71/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 70/TFN-SVE

Decisione n. 71/TFN-SVE 2019/2020

Reg. Prot. 70/TFN-SVE

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

 

avv. Stanislao Chimenti – Presidente;

avv. Marco Baliva – Vice Presidente (Relatore);

avv. Cristina Fanetti – Componente;

avv. Roberto Pellegrini – Componente;

avv. Antonino Piro – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 15 giugno 2020,

a seguito del ricorso ex art. 90, comma 1, lett. c) CGS proposto dalla società Spezia Calcio Srl (matr. FIGC 920975) contro la società Cimiano Calcio SSD arl (matr. FIGC 73949) avverso la certificazione della Commissione Premi pubblicata con Com. Uff. 5/E del 18 dicembre 2019 – (premio alla carriera calciatore Augello Tommaso n. 30.08.1994 - matr. FIGC 4000228 – ric. n. 268),

la seguente

DECISIONE

Con ricorso n. 268 del 22.11.2019, la società Cimiano Calcio SSD arl richiedeva alla Commissione Premi di Preparazione, nei confronti della Spezia Calcio Srl, la certificazione del premio alla carriera relativamente al calciatore Tommaso Augello, il quale, in data 04.11.2019, aveva esordito in serie A nella partita Spal - Sampdoria. La società istante precisava di aver tesserato da giovane l’atleta con tesseramento annuale, nelle stagioni dal 2002/2003 al 2011/2012 compresa. Con delibera del Com. Uff. 5/E del 18.12.2019 la Commissione Premi di Preparazione, accertata l’attendibilità della richiesta, letta la relazione del Comitato Regionale Lombardia, certificava a favore della Cimiano Calcio SSD arl, ed in danno alla Spezia Calcio Srl, il premio alla carriera, quantificandolo in € 108.000,00, limitandolo alle stagioni dal 2006/2007 al 2011/2012 compresa. La certificazione veniva notificata il 13.01.2020, e in data 11.02.2020 lo Spezia Calcio Srl proponeva ricorso innanzi a questo Tribunale. Assumeva la società reclamante che l’atleta nella stagione 2011/2012 sarebbe stato effettivamente tesserato per la Cimiano Calcio Srl, ma immediatamente ceduto con tesseramento a titolo temporaneo a favore della società Ponte S.P. Isola SSD arl, la quale avrebbe utilizzato l’atleta per tutta la stagione 2011/2012. Richiamando giurisprudenza di questo Tribunale, che riteneva meritevole del premio alla carriera la società che effettivamente avesse utilizzato e quindi addestrato il calciatore per la stagione di riferimento e ciò prescindendo dalla titolarità del vincolo, richiedeva l’annullamento della certificazione relativamente alla stagione 2011/2012 per tali motivi. Alla udienza del 15.06.2020, effettuata da remoto come da decreto del Presidente del Tribunale Federale, presente la sola difesa dello Spezia, la vertenza veniva trattenuta in decisione. Il ricorso è infondato. Invero sebbene le argomentazioni della ricorrente in astratto appaiono corrette, nel senso che questo Tribunale ha più volte ribadito che il premio sarebbe spettato alla società che, nella stagione di riferimento, avesse svolto effettiva attività di addestramento, nella vicenda che qui ci occupa, l’atleta, nella stagione 2011/2012, ha militato e giocato esclusivamente nella Cimiano Calcio SSD arl. Dall’esame dell’anagrafica - tesseramenti dell’atleta, infatti, risulta che esso abbia militato ininterrottamente con la Cimiano Calcio dalla stagione 2002/2003 a quella 2011/2012 compresa.

Nella successiva stagione 2012/2013 l’atleta risultava inizialmente tesserato ancora per la Cimiano Calcio SSD arl, successivamente, in data 02.08.2012, veniva trasferito a titolo temporaneo alla società Ponte S.P. Isola SSD arl. Ma la contestazione della reclamante Spezia Calcio riguarda l’asserita erroneità della certificazione del premio per stagione 2011/2012, durante la quale l’atleta Augello è stato tesserato per l’intera stagione con la Cimiano Calcio SSD arl. Da ciò consegue l’esattezza della certificazione del Premio da parte della Commissione Premi e l’infondatezza del ricorso proposto dalla Spezia Calcio Srl, che come tale va rigettato.

Tanto considerato,

P.Q.M.

 Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, all’esito della Camera di consiglio, rigetta il ricorso presentato dalla società Spezia Calcio Srl e, per l’effetto, conferma la certificazione della Commissione Premi.

 

Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva. Così deciso nella Camera di consiglio del 15 giugno 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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