F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 72/TFN del 24.06.2020 – (ASD CMP Persicetana / FC Persiceto 85 Srl – Reg. Prot. 72/TFN-SVE) Decisione n. 72/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 72/TFN-SVE

 

Decisione n. 72/TFN-SVE 2019/2020

Reg. Prot. 72/TFN-SVE

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

 

avv. Stanislao Chimenti – Presidente;

avv. Marco Baliva – Vice Presidente; 

avv. Lorenzo Maria Coen – Componente;

avv. Cristina Fanetti – Componente;

avv. Antonino Piro – Componente (Relatore);

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 15 giugno 2020,

a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS proposto dalla società ASD CMP Persicetana (matr. FIGC 945345) contro la società FC Persiceto 85 Srl (matr. FIGC 630216) avverso la decisione della Commissione Premi (Ric. n. 362 – Premio di preparazione per il calciatore Briganti Federico n. 28.6.2001 – matr. FIGC 5637526) pubblicata con Com. Uff. n. 6/E del 23 gennaio 2020,

la seguente

DECISIONE

 

Con ricorso del 9 novembre 2019 la Società FC Persiceto 85 Srl adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società ASD CMP Persicetana al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF, per avere quest’ultima tesserato con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2019/2020, il calciatore Briganti Federico, nato il 28.06.2001. Con delibera in Com. Uff. 6/E del 23 gennaio 2020, notificata l’11 febbraio 2020, la Commissione Premi, accertata l’attendibilità della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la Società ASD CMP Persicetana al pagamento della somma di € 383,64, di cui € 333,60 in favore della Società FC Persiceto 85 Srl a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore ed € 50,04 in favore della FIGC a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 18 febbraio 2020, la Società ASD CMP Persicetana ha proposto impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, contestando la decisione della Commissione Premi sul presupposto che il calciatore, tesserato con vincolo annuale dalla FC Persiceto 85 nelle stagioni 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017, è rimasto svincolato nelle stagioni 2017/2018 e 2018/2019 e solo il 19.07.2019 è stato tesserato da essa reclamante con vincolo pluriennale a decorrere dalla stagione 2019/2020. Venendo così a mancare il presupposto della continuità di tesseramento, ovvero della sussistenza del tesseramento con vincolo annuale nella stagione immediatamente precedente a quella del primo tesseramento con vincolo pluriennale, prevista dall’art. 96 NOIF come condizione indispensabile per la maturazione del diritto al premio di preparazione, la reclamante ha quindi concluso per l’annullamento e/o la riforma della decisione impugnata. In assenza di controdeduzioni da parte della FC Persiceto 85 Srl, il reclamo è stato esaminato e trattenuto per la decisione all’udienza tenutasi in videoconferenza il 15 giugno 2020 e fissata a seguito della cessazione della sospensione dei termini processuali disposta per effetto della nota pandemia da Covid-19.

Il reclamo è fondato e deve essere, quindi, accolto.

Come rettamente rilevato dalla reclamante, l’art. 96 NOIF prevede, al primo comma, che tenute a versare il premio di preparazione sono le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” (quindi sostanzialmente con vincolo pluriennale) di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani” con vincolo annuale da parte di società della Lega Nazionale Dilettanti o della Lega Pro.

Questo Tribunale ha più volte ribadito che per sussistere il diritto al premio di preparazione occorre che l’atleta sia stato tesserato per tutti i 3 (oggi 5, a seguito dell’ultima riforma intervenuta in materia) anni precedenti al tesseramento pluriennale e che il mancato tesseramento per una stagione interrompe il presupposto temporale, rappresentato dalla continuità dell’addestramento nelle stagioni antecedenti al tesseramento pluriennale, condizione imprescindibile per ritenere esistente il diritto al contributo incentivante.

Nella specie, premesso che il primo tesseramento dell’atleta Briganti con vincolo pluriennale è avvenuto ad opera della reclamante ASD CMP Persicetana il 19 luglio 2019 e quindi per la stagione sportiva 2019/2020, l’assenza di tesseramento per la stagione 2018/2019 ed anche per la precedente stagione 2017/2018 (per le quali il calciatore Briganti risulta essere stato svincolato), rende inesigibile il contributo e quindi non dovuto il premio di preparazione.

Ciò posto, la Commissione Premi ha pertanto errato nel non prendere in considerazione il mancato tesseramento dell’atleta Briganti Federico per le stagioni 2017/2018 e 2018/2019, e conseguentemente, omettendo tale valutazione, ha errato nel riconoscere il premio in favore della FC Persiceto 85 Srl.

In assenza di continuità di tesseramento, il premio è inesigibile e quindi non dovuto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, all’esito della Camera di consiglio, accoglie il reclamo presentato dalla società ASD CMP Persicetana e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi. Nulla per il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 15 giugno 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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