F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 83/TFN del 13.08.2020 – (Spezia Calcio Srl / AC Ponte San Pietro SSD ARL e Ricorso incidentale proposto dalla società AC Ponte San Pietro SSD ARL – Reg. Prot. 84/TFN-SVE) Decisione n. 83/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 84/TFN-SVE
Decisione n. 83/TFN-SVE 2019/2020
Reg. Prot. 84/TFN-SVE
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da
avv. Stanislao Chimenti – Presidente;
avv. Marco Baliva – Vice Presidente (Relatore);
avv. Carmine Fabio La Torre – Componente;
avv. Roberto Pellegrini – Componente;
avv. Marina Vajana – Componente;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 10 Agosto 2020,
a seguito del Ricorso ex art. 90, co. 1, lett. c), CGS proposto dalla società Spezia Calcio Srl (matr. FIGC 920975) contro la società AC Ponte San Pietro SSD ARL (matr. FIGC 38620) avverso la certificazione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. 8/E del 25 giugno 2020 – (Premio alla carriera per il calciatore Augello Tommaso n. 30.08.1994 – matr. FIGC 4000228 – ric. n. 269) e Ricorso incidentale proposto dalla AC Ponte San Pietro SSD ARL, la seguente
DECISIONE
Con ricorso introduttivo del 14.1.2020 la società AC Ponte San Pietro SSD arl adiva la Commissione Premi per sentirsi certificare in danno alla Spezia Calcio Srl il premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF relativamente al calciatore Tommaso Augello il quale in data 4.11.2019 aveva fatto esordio in serie nella partita di campionato di Serie A Spal - Sampdoria; assumeva la società ricorrente di aver tesserato l’atleta nelle stagioni 2011/2012, 2012/2013, e 2013/2014.
Con provvedimento del 25.6.2020, la Commissione Premi certificava la sussistenza del diritto per la sola stagione 2012/2013, ravvisando per la stagione 2011/2012 la sussistenza di altro tesseramento, e precisando per la stagione 2013/2014 l’avvenuto superamento della età di diciotto anni, limite per la effettività del diritto al percepimento del premio. Accertava pertanto dovuto il premio per € 18.000,00 a carico della Spezia Calcio Srl.
La certificazione veniva comunicata alle società in data 10.7.2020, e impugnata il 22.7.2020 in via principale dallo Spezia Calcio Srl, la quale contestava l’avvenuto superamento del limite di gg. 90 per l’emissione della certificazione e la conseguente estinzione del giudizio; nel merito contestava la debenza del premio per la stagione 2012/2013 (unica effettivamente certificata dalla Commissione premi) perché l’atleta il 24.8.2012 aveva compiuto 18 anni. Contestava altresì che la stagione durante la quale il premio sarebbe maturato non sarebbe ancora conclusa, e pertanto, a mente dell’art. 99 bis, co. 1 (Tale compenso deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l’evento), il premio non sarebbe ancora dovuto, perché non esigibile.
Concludeva per l’annullamento della certificazione e per la declaratoria di nulla dovere.
Ritualmente comunicato il reclamo alla AC Ponte San Pietro SSD arl, quest’ultima controdeduceva in data 29.7.2020, contestando il ricorso dello Spezia Calcio Srl, e a sua volta proponendo propria doglianza, denominata appello incidentale, per ottenere la certificazione del premio anche per la successiva stagione 2013/2014.
Comunicava a sua volta proprie controdeduzioni lo Spezia Calcio Srl, contestando l’ammissibilità in rito dell’appello incidentale perché non previsto dal CGS; nel merito contestava la nuova domanda proposta dalla AC Ponte San Pietro SSD arl perché infondata.
All’udienza del 6 Agosto 2020, tenuta in modalità videoconferenza, a seguito della discussione dei procuratori delle parti, lo scrivente Tribunale riservava la decisione.
Ritiene questo Tribunale di dover preliminarmente decidere sulle eccezioni in rito proposte dalle parti, e ciò prima di entrare nel merito delle questioni proposte con il presente giudizio.
La ricorrente Spezia Calcio Srl contesta l’avvenuto decorso del termine di 90 gg. previsto dal CGS per la durata del giudizio, con conseguente estinzione dello stesso.
L’eccezione è infondata; la certificazione del premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF è atto meramente amministrativo, emesso non all’interno di un giudizio, del quale non è un suo grado; tant’è che la decisione, che questo Tribunale andrà ad emettere, è appellabile innanzi alla Corte d’Appello Federale, ed è devoluta come terzo grado di legittimità immediatamente al Collegio di Garanzia del CONI. Numerose decisioni di questo Tribunale confortano e confermano tale corretta lettura delle NOIF e del CGS della FIGC. Il termine di 90 gg. aldilà della sua applicabilità o meno al giudizio della Commissione Premi, non è comunque applicabile alla fattispecie che qui ci occupa.
Del pari è infondata l’eccezione dello Spezia Calcio Srl, relativamente alla inammissibilità dell’appello incidentale così nominato, proposto dalla AC Ponte San Pietro SSD arl.
Anche in questo caso occorre far menzione dello stato della presente controversia che, si ripete, in questo momento è devoluta al Tribunale quale primo grado di giudizio, sicché non è nemmeno corretto ritenere la domanda formulata dalla AC Ponte San Pietro SSD arl come appello incidentale, ma come domanda parzialmente riconvenzionale, ancorata nella impugnazione parziale della certificazione della Commissione Premi per la parte non accolta dalla stessa.
Il richiamo è pertanto infondato.
Rigettate, come infondate, le eccezioni preliminari, occorre ora passare al merito delle questioni proposte dalle parti. Nel merito le deduzioni e richieste dello Spezia Calcio Srl sono infondate.
L’art. 99 bis NOIF così testualmente recita:
1. Alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante” nei seguenti casi:
a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero
b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21. Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l’evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell’originario rapporto col calciatore. Tale compenso deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l’evento.
La logica assunta dalla giurisprudenza del Tribunale (Decisione n. 50/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 49/TFN-SVE) e della Corte d’Appello Federale (Corte di Giustizia Federale, Va Sezione Com. Uff. n. 207/CGF – Riunione del 17 Febbraio 2014 ASD Sanvitese avverso il mancato riconoscimento del diritto al “premio alla carriera” ex art. 99 bis NOIF relativo al calciatore Nadarevic Enis) relativamente all’inizio della decorrenza del premio, non può essere smentita o contraddetta relativamente alla scadenza del periodo durante il quale il premio deve ritenersi dovuto.
Se pertanto la stagione che inizia prima della data in cui l’atleta compie 12 anni è da ritenersi rilevante ai fini della debenza del premio, del pari la stagione che inizia prima della data in cui l’atleta compie 18 anni deve ritenersi del pari rilevante ai fini della debenza del premio.
Cfr. Decisione n. 50/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 49/TFN-SVE - SCD Promotion Soccer (matr. FIGC 79007) contro la società US Sassuolo Calcio Srl (matr. FIGC 61752) “ … Ed infatti, ai sensi dell’art. 99 bis delle NOIF “1. Alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante” nei seguenti casi:
a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero
b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21.
Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive…”. Ebbene, a seguito dell’esame della documentazione prodotta risulta accertato che il calciatore Tripaldelli Alessandro abbia compiuto i dodici anni durante la ss 2010/2011 nella quale risultava già regolarmente tesserato dalla società ricorrente…”.
Corte di Giustizia Federale Comunicato Ufficiale n. 332/CGF (2013/2014), Va SEZIONE ASD Sanvitese avverso il mancato riconoscimento del diritto al “premio alla carriera” ex art. 99 bis NOIF relativo al calciatore Nadarevic Enis: Il reclamo è infondato e va rigettato, perché merita integrale conferma, alla luce del chiaro disposto dell’art. 99 bis N.O.I.F., della sua piana interpretazione letterale e sistematica, nonché della giurisprudenza di questa Corte, la decisione della C.V.E. qui impugnata.
Invero, quest’ultima correttamente rileva che l’art. 99 bis N.O.I.F., laddove si riferisce alla formazione impartita a un calciatore tesserato come “giovane” o “giovane dilettante”, richiamandosi alle definizioni che di essi danno, rispettivamente, gli artt. 31 e 32 N.O.I.F., ha individuato nel diciottesimo anno di età del calciatore il limite anagrafico della rilevanza, ai fini premiali, di tale formazione ….
La stagione 2012/2013 è iniziata il 1.7.2012 e l’atleta all’inizio della stagione aveva 17 anni, compiendo il diciottesimo anno soltanto il 30.8.2012. Come più volte chiarito da questo Tribunale, e confermato anche in grado di appello, il premio è destinato alla società che ha tesserato l’atleta nella stagione durante la quale viene avviene il compimento dell’anno limite (iniziale o finale) della percezione al premio. Da ciò consegue che il momento da prendere in considerazione per valutare se la società, che aveva tesserato l’atleta, abbia o meno diritto al premio alla carriera, è quello immediatamente collegato alla decorrenza della stagione sportiva, che parte dal 1.7 e termina il 30.6 dell’anno successivo.
Il premio pertanto è correttamente certificato per la stagione 2012/2013.
Del pari, e coerentemente con quanto sinora affermato, è infondato l’appello incidentale, o domanda riconvenzionale, proposta dalla AC Ponte San Pietro SSD arl, relativamente alla successiva stagione 2013/2014 per la quale la Commissione Premi ha correttamente denegato la certificazione.
Ritiene questo Tribunale che il limite finale del premio alla carriera debba rinvenirsi nella lettura coordinata dell’art 99 bis con l’art. 31 e con l’art. 32 delle NOIF.
Precisa l’art. 99 bis che il premio è dovuto…. per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante
Per stabilire quali siano i calciatori definiti come giovani o giovani dilettanti occorre far riferimento all’art 31 per i giovani e all’art. 32 per i giovani dilettanti:
Art. 31 I “giovani”
1. Sono qualificati “giovani” i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno.
2. I calciatori/calciatrici “giovani" possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e nella Divisione Calcio Femminile.
3. Il calciatore/calciatrice “giovane”, è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero/a di diritto.
Per definire invece la categoria di giovane dilettante occorre far riferimento all’art. 32
I “giovani dilettanti”
1. I calciatori/calciatrici “giovani” dal 14° anno di età anagraficamente compiuto possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Calcio Femminile, per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”.
1.bis Ai calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall’art.118 delle NOIF.
2. I calciatori/calciatrici con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di “non professionista”.
Da ciò consegue che al compimento del diciottesimo anno di età l’atleta non è più qualificato come giovane dilettante ( con conseguente diritto al premio per la società che in quel momento lo tessera) ma è identificato come “non professionista” e diviene come tale; detta qualifica letteralmente non è richiamata dall’art. 99 bis, e quindi non ricompresa tra le categorie per le quali sussiste diritto al premio per la società, che in quel momento lo tessera. (Cfr. Sentenza Corte Federale sopracitata)
Resta infine l’ultima eccezione formulata da Spezia Calcio Srl secondo la quale la domanda sarebbe ancora inammissibile perché non sarebbe ancora conclusa la stagione durante la quale sarebbe maturato il premio.
Anche questa deduzione è infondata. La norma (art. 99 bis, co. 1 NOIF) così recita: Tale compenso deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l’evento.
Si tratta, evidentemente, di norma che regola l’esigibilità del pagamento del premio, ma che non inibisce che la società, asseritamente creditrice, possa munirsi di certificazione che ne attesti la sussistenza del diritto, salvo poi dover attendere la fine della stagione per ottenere coattivamente il saldo.
Orbene, il comportamento processuale dello Spezia Calcio Srl conferma, ove ancora in dubbio, che, ancor prima della scadenza del termine della stagione, la stessa Spezia Calcio Srl non avrebbe spontaneamente pagato il premio, sicchè alla AC Ponte San Pietro SSD arl non restava che ottenere, attraverso il procedimento che qui ci occupa, la certificazione del diritto al premio; quanto astrattamente precede, resta assorbito dal fatto che, al momento della impugnazione della certificazione, il diritto, comunque esistente, era anche divenuto esigibile.
Da quanto precede l’impugnazione proposta dallo Spezia Calcio Srl e l’impugnazione incidentale proposta da AC Ponte San Pietro SSD arl vanno rigettate, e va confermata in toto la certificazione della Commissione Premi limitata alla sola stagione 2012/2013.
Per questi motivi,
rigetta il ricorso principale proposto dallo Spezia Calcio Srl e il ricorso incidentale - rectius domanda riconvenzionale- proposta da AC Ponte San Pietro SSD arl, e per l’effetto conferma l’impugnata certificazione della Commissione Premi. Ordina addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 10 Agosto 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
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