F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 85/TFN del 13.08.2020 – (ASD Real Tolve / ASD Agon Club Altamura – Reg. Prot. 82/TFN-SVE) Decisione n.85/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 82/TFN-SVE
Decisione n.85/TFN-SVE 2019/2020
Reg. Prot. 82/TFN-SVE
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da
avv. Stanislao Chimenti – Presidente;
avv. Giorgio Fraccastoro – Componente;
avv. Carmine Fabio La Torre – Componente;
avv. Roberto Pellegrini – Componente (Relatore);
avv. Marina Vajana – Componente;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 06 Agosto 2020,
a seguito del Reclamo ex art. 90, co. 2, lett. a), CGS proposto dalla società ASD Real Tolve (matr. FIGC 915477) contro la società ASD Agon Club Altamura (matr. FIGC 922116) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. 8/E del 25 giugno 2020 – (Premio di preparazione per il calciatore Denora Giuseppe n. 29.01.2000 – matr. FIGC 5582242 – ric. n. 477),
la seguente
DECISIONE
Con ricorso n. 477 del 10 febbraio 2020 l’ASD Agon Club Altamura adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna dell’ASD Real Tolve al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF, per avere quest’ultima tesserato il calciatore Giuseppe Denora, per la prima volta con vincolo “giovane di serie”, nelle stagioni sportive 2016/2017.
Con decisione pubblicata nel Com. Uff. 8/E del 25 giugno 2020 la Commissione Premi, accertata la fondatezza della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la società ASD Real Tolve al pagamento della somma di € 3.412,50 di cui € 2.730,00 in favore dell’ASD Agon Club a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore Giuseppe Denora ed € 682,50 in favore della FIGC a titolo di penale.
Con reclamo del 21 Luglio 2020 la ASD Real Tolve ha proposto rituale impugnazione dinanzi a questo Tribunale eccependo la violazione del ne bis in idem, perché la delibera della Commissione Premi riguardava gli stessi fatti oggetto di altra delibera sulla quale, in data 7 gennaio 2020, il Tribunale Federale si era espresso annullandola con rinvio alla Commissione Premi per l’esame del merito.
A dire della reclamante, pertanto, l’azione proposta dall’ASD Agon Club Altamura alla Commissione Premi doveva intendersi come nuova richiesta notificata per la prima volta solo in data 5 marzo 2020 e, quindi, ben oltre il termine del
30 giugno 2019. Ciò in quanto, il primo ricorso dall’ASD Agon Club Altamura conclusosi con la delibera poi annullata dal Tribunale Federale, non era mai stato notificato all’ASD Real Tolve.
L’ASD Real Tolve concludeva, quindi, per l’annullamento della delibera della Commissione Premi poiché notificata in violazione dell’art. 96 NOIF.
L’ASD Agon Club Altamura, ritualmente notiziata del reclamo, in data 20.7.2020 ha fatto pervenire tempestive
controdeduzioni, nelle quali ha contestato integralmente gli avversi assunti, precisando, in via preliminare, l’inconferente richiamo al principio del ne bis in idem, in quanto, nel caso di specie, non sussisterebbe alcuna cosa giudicata da parte del Tribunale, ma semmai solo un rinvio per l’esame del merito alla Commissione Premi, e, comunque l’inammissibilità del gravame dell’ASD Real Tolve, per non essere entrato nel merito della sussistenza dei requisiti per il conseguimento del premio.
L’ASD Agon Club Altamura precisava, inoltre, che la remissione in termini da parte del Tribunale era scaturita dalla
tempestiva spedizione dell’istanza originaria, in quanto il ricorso genetico del giugno 2019 era stato indirizzato all’ASD Tolve in Largo Mario Pagano (Tolve) e non all’ASD Tolve in Corso Vittorio (Tolve). Tale errore sarebbe dipeso dal comportamento dell’ASD Real Tolve che, nell’omettere la corretta indicazione della propria sede legale o operativa, aveva eletto un domicilio virtuale di posta elettronica non certificata, non riferibile al sodalizio ma ad un terzo. A dire della stessa, infatti, negli atti ufficiali, risulterebbe una sede apparente o incompleta come quella di Corso Vittorio Tolve che, da una semplice consultazione di “Google Maps”, non esiste poiché in Tolve si rinviene Corso Vittorio Emanuele II. L’ASD Agon Club Altamura concludeva, pertanto, per il rigetto dell’impugnazione con conferma della decisione della Commissione Premi.
All’udienza del 6 Agosto 2020, tenuta in modalità videoconferenza, a seguito della discussione dei procuratori delle parti,
il reclamo è stato trattenuto per la decisione.
Il reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato è fondato e pertanto deve essere accolto.
Prima di entrare nel merito del presente reclamo, per una migliore comprensione si ritiene opportuno fare alcune precisazioni in punto di fatto.
Invero già una precedente delibera della Commissione Premi, riguardante i medesimi fatti oggetto dell’odierna vertenza
era stata impugnata, sempre da parte della società reclamante innanzi Questo Tribunale Federale il quale, in data 7 gennaio 2020, riscontrando un vizio di notifica e quindi del contraddittorio ab origine del procedimento innanzi alla Commissione Premi, aveva annullato la delibera e rinviato a quest’ultima per l’esame del merito.
Senza attendere la nuova pronuncia o, comunque, non riassumendo e/o richiamando in alcun modo il precedente giudizio, in data 10 febbraio 2020, l’ASD Agon Club Altamura ha adito la Commissione Premi, con ricorso assunto al protocollo 477, chiedendo la condanna dell’ASD Real Tolve al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF, per avere quest’ultima tesserato il calciatore Denora Giuseppe, per la prima volta con vincolo “giovane di serie”, nelle stagioni sportive 2016/2017.
Tale ricorso veniva accolto e la società ASD Real Tolve veniva condannata al pagamento della somma di € 3.412,50 di cui € 2.730,00 in favore dell’ASD Agon Club con la decisione oggi impugnata.
Fatte queste opportune precisazioni, passando ora all’esame del merito dell’odierno reclamo, si rileva quanto segue.
Preliminarmente non si può fare a meno di precisare che, tra i vari profili di censura evidenziati dalle parti, riveste carattere assorbente la prospettazione dell’omessa notifica del ricorso entro i termini di cui all’art. 96 NOIF ovvero entro il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato il diritto; tanto alla luce del principio della c.d. “ragione più liquida”, che consente al giudicante di valutare la domanda sulla base di un motivo più facile da accertare anche sotto il profilo istruttorio, onde ispirare doverosamente la trattazione e risoluzione della vicenda processuale ai principi della speditezza, dell’economia, della celerità delle decisioni (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, sez. III, 18 maggio 2018, n. 28; Cass. Civ., Sez. Un., 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243).
Orbene, tanto puntualizzato, deve premettersi che l’art. 96, punto 4, NOIF impone che il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.
Tale norma subordina l’esercizio del diritto all’azione reclamata, con atto unilaterale recettizio, entro un arco temporale prestabilito.
Nel caso di specie, il diritto al premio è stato reclamato per la prima volta (ovvero con un contraddittorio pieno) solo nel mese di marzo 2020 (come dimostra la raccomandata a/r versata in atti) e quindi ben oltre il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato il diritto.
A nulla vale a riguardo la prova fornita dell’invio all’indirizzo di Tolve al Largo Mario Pagano se, di fatto, dalla certificazione dell’area tecnica del Comune di Tolve (che riveste fede privilegiata), peraltro confermata dall’estratto dell’AS400 della FIGC, risulta che l’ASD Real Tolve ha sede in Tolve al Corso Vittorio n. 13; di conseguenza, la notifica
del primo ricorso dall’ASD Agon Club Altamura (giugno 2019) è da intendersi improduttiva di effetti poiché mai giunta a conoscenza del destinatario (ASD Real Tolve Altamura).
Tale vizio ha comportato la prescrizione del diritto così come previsto dal combinato disposto dell’art. 96, punto 4, NOIF con l’art. 40, punto 3, CGS.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
all’esito della Camera di consiglio, accoglie il reclamo presentato dalla società ASD Real Tolve e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Nulla per il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 06 Agosto 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
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