CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 66/2020 del 22 dicembre 2020 – Procura Generale CONI – Procura Federale FIT/Federazione Italiana Tennis/sig. Valerio Moretti/sig. Simone Barbarossa

Decisione n. 66

 

        Anno 2020

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

 

 

 

composta da 

Dante DAlessio - Presidente

Mario Stella Richter - Relatore

Laura Santoro - Estensore

Stefano Bastianon

Giovanni Iannini - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 73/2020, presentato congiuntamente, in data 7 settembre 2020, dalla Procura Generale dello Sport c/o il CONI, in persona del Vice Procuratore Generale, avv. Guido Cipriani, e dalla Procura Federale c/o la Federazione Italiana Tennis (FIT), in persona dei Sostituti Procuratori Federali, avv.ti Niccolò Basili e Michela Casti,

 

 

contro

 

 

 

il sig. Valerio Moretti, rappresentato e difeso dall'avv. Geremia Ruggeri,

 

 

 

e nei confronti

 

 

 

del sig. Simone Barbarossa, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Di Bartolomeo,

       nonché

 

 

 

    della Federazione Italiana Tennis (FIT), rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Pellegrino,

 

 

 

per l'annullamento

 

 

 

della decisione n. 5/2020, resa dalla Corte Federale di Appello FIT, Proc. n. 62/2019, pubblicata in data 9 luglio 2020, mediante la quale è stato parzialmente accolto il reclamo proposto dal Maestro Nazionale Valerio Moretti avverso la decisione n. 2/2020, resa dal Tribunale Federale in data 8 gennaio 2020, pubblicata il successivo 17 gennaio, con condanna dellincolpato “() esclusivamente per la contestazione di cui al capo n. 3 confermando la sanzione pecuniaria di € 300,00 e la sanzione inibitiva di 30 gg di sospensione”.

 

 

Si sono costituiti in giudizio i convenuti.

 

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

uditi, nell'udienza del giorno 10 novembre 2020, tenutasi in videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, il Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani, per la ricorrente Procura Generale dello Sport presso il CONI, congiuntamente ai Sostituti Procuratori Federali della FIT, avv.ti Niccolò Basili e Michela Casti, per la ricorrente Procura Federale FIT; l'avv. prof. Ciro Pellegrino, per la resistente FIT; l'avv. Geremia Ruggeri, per il resistente, sig. Valerio Moretti, nonché l'avv. Maria Di Bartolomeo, per il sig. Simone Barbarossa;

 

 

udito, nella successiva Camera di consiglio dello stesso giorno, tenutasi con collegamento da remoto, il relatore, Prof. Avv. Mario Stella Richter.

 

 

Ritenuto in Fatto

 

 

 

A seguito di segnalazione inviata  dal SigSimone Barbarossa, tramite il suo difensorela Procura federale della FIT dava avvio ad un procedimento disciplinare a carico del Sig. Valerio Moretti, tecnico FIT con la qualifica di Maestro Nazionale, per le seguenti incolpazioni:

  1. violazione dell’art. 1, commi 1 e 2, Regolamento di Giustizia (pubbl. negli A/U n. 10 di ottobre 2017, applicabile ratione temporis) perché, in qualità di Maestro  di Nadin Lisì Barbarossa, poneva in essere comportamenti ed atteggiamenti pregiudizievoli nei confronti della minore ed ingerenti nella vita della stessa, assumendo un ruolo vicario della figura paterna, oltre che screditante di questultima, come accertato da apposita Consulenza Tecnica dufficio redatta dalla Dott.ssa Daniela Silvestrelli il 18 luglio 2017, nonché dal Tribunale Ordinario di Ancona con Decreto n. cron. 5982/17, pubblicato il 16 novembre 2017, R.G. 5713/2016 – 6034/2016.

Con contestazione della circostanza aggravante prevista dall’art. 40, lett. B, comma 3, lett. I, R.GViolazione accertata in Ancona/Roma il 06 - 11 giugno 2019. 

  1. violazione dell’art. 1, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia (pubbl. negli A.U. n. 5 di Maggio 2019, applicabile ratione temporis) perché, in qualità di Maestro di Nadin LiBarbarossa, pur a conoscenza dellammonimento emesso ex art. 709 ter c.p.c. nei confronti della sig.ra Hanganu Mariana Liliana dal Tribunale Ordinario di Ancona con Decreto n. cron. 5982/17, pubblicato il 16 novembre 2017 R.G. 5713/2016 - 6034/2016, frequentava la minore al di fuori del contesto prettamente sportivo.

Con contestazione della circostanza aggravante prevista dall’art. 40, lett. B, comma 3, lett. I, R.GViolazione accertata in Roma il 25 luglio 2019/Bologna il 18 - 26 luglio 2019. 

  1. violazione dellart. 1, commi 1 e 2, Regolamento di Giustizia (pubbl. negli A.U. n. 10 di Ottobre 2017, applicabile ratione temporis) perché, in qualità di Maestro di Nadin Lisì Barbarossa, pur essendo presente nel soli giorni del 7 e 8 dicembre 2018 alla competizione internazionale (Tennis Europe) svoltasi a Bari dal 2 all’8 dicembre 2018, richiedeva indebitamente al sig. Simone Barbarossa il pagamento pro-quota delle spese di viaggio, della propria diaria, vitto e alloggio per 7 giorni e 6 notti.

Con contestazione della circostanza aggravante prevista dall’art. 40, lett. B, comma 3, lett. I, R.GViolazione accertata in Bologna il 18 luglio 2019 e 26 luglio 2019. 

  1. violazione dellart. 1, commi 1 e 2, Regolamento di Giustizia in combinato disposto con l’art. 8, comma 1, Regolamento di Giustizia (pubbl. negli A.U. n. 5 di Maggio 2019, applicabile ratione temporis) perché, in qualità di Maestro Nazionale, in sede di audizione rendeva dichiarazioni mendaci in ordine: a) all’accompagnamento di Nadin alle visite mediche; b) all’invito rivolto nei confronti del sig. Simone Barbarossa a rinunciare alla “responsabilità genitoriale” sulla minore Nadin Lisì Barbarossa; c) all’assenza di discussioni intercorse con il sig. Valchera Giovanni.

Con contestazione della circostanza aggravante prevista dall’art. 40, lett. B, comma 3, lett. I, R.GViolazione accertata in Roma il 25 luglio 2019/Bologna il 18 luglio 2019 e 26 luglio 2019. 

  1. violazione dell’art. 1, commi 1 e 2, Regolamento di Giustizia (pubbl. negli A.U. n. 5 di Maggio 2019, applicabile ratione temporis) in combinato disposto con l’art. 7 Codice di Comportamento Sportivo del CONI perché, in qualità di Maestro Nazionale, proferiva pubblicamente giudizi lesivi della reputazione, dellimmagine e della dignità personale del sig. Simone Barbarossa: Tu non sai fare il padre, affondi la bambina perché non paghi il torneo di Bari, cosa devo fare? Devo andare avanti? tanto ti smerdo con tutti.

Con contestazione della circostanza aggravante prevista dall’art. 40, lett. B, comma 3, lett. I, R.GViolazione accertata in Bologna il 17 luglio 2019. 

  1. la violazione dell’art. 1, commi 1 e 2, Regolamento di Giustizia (pubbl. negli A.U. n. 5 di Maggio 2019, applicabile ratione temporis) perché, in qualità di Maestro Nazionale, rivolgeva le seguenti minacce nei confronti del sig. Valchera Giovanni mediante messaggi su chat privata: “Ti conviene rispondere se non vuoi che ti vengo a prendere a casa o al circolo”; Bravo, bravo, paura quando ti devi confrontare e racconti mille cazzate vero?? Ma dove scappi, prima o poi ti becco”.

Con contestazione della circostanza aggravante prevista dall’art. 40, lett. B, comma 3, lett. I, R.GViolazione accertata in Roma il 19 luglio 2019”. 

All’esito del giudizio di primo grado il Tribunale Federale Nazionale, con decisione n. 2/2020, ritenuto responsabile l’incolpato delle violazioni suddette, lo condannava alle sanzioni pecuniaria e inibitiva per ciascuna violazione che, cumulativamente sommate, ammontavano ad euro 8.400,00 ed a giorni 830.

Il Sig. Valerio Moretti presentava reclamo alla Corte Federale dAppello, che, con la decisione qui impugnata, lo proscioglieva dai predetti capi di imputazione ad eccezione del solo capo n. 3, dichiarando di confermare la sanzione pecuniaria di euro 300,00 e la sanzione inibitiva di 30 gg. di sospensione.

La Procura Generale dello Sport e la Procura Federale FIT hanno presentato ricorso innanzi a questo Collegio in cui, dopo avere preliminarmente affermato l’ammissibilità dello stesso ai sensi dell’art. 54, co. 1, CGS, richiamando l’orientamento espresso dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport, hanno articolato i seguenti motivi:

  1. Sulla violazione e/o falsa applicazione dellart. 115 c.p.c.

I ricorrenti sostengono che la CFA «applicando in maniera non corretta “il principio di disponibilità delle prove” enunciato dall’art. 115 c.p.c., ha ritenuto di utilizzare circostanze a suo dire pacifiche e non contestate dalle parti (il posizionamento della giocatrice in Europa, nonché la classifica nazionale), per “desumerne” altre – ovvero le “notevoli capacità professionali del Maestro Moretti”, - che, per converso, risultano essere state oggetto proprio del procedimento disciplinare instaurato nei confronti di questultimo e, quindi, contestate sin dalla sua instaurazione». I ricorrenti rilevano sul punto, altresì, come non possa farsi applicazione nel caso in specie del secondo comma del succitato art. 115 c.p.c., giacché il giudizio espresso dalla CFA verteva su qualità di uno specifico individuo” le quali hanno “valenza esclusivamente soggettiva” e, pertanto, non possono “essere riconducibili a nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza”.

  1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 88, c. 8, R.G. FIT in combinato disposto con l’art. 37, c. 6, CGS, con specifico riferimento ai capi B) e C) della decisione impugnata.

I ricorrenti lamentano che la CFA, nei capi sopra detti, avrebbe «espresso di propria iniziativa considerazioni e “principi” non oggetto di impugnazione», così violando «il principio quantomai granitico secondo cui il giudizio di Secondo grado – anche in ambito sportivo – altro non è che una revisio prioris instantiae, poiché la questione devoluta resta circoscritta alle questioni già dedotte dal reclamante».

  1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, c.1, L. 280/2003 in combinato disposto con l’art. 1, c. 1 e 2, R.G. FIT in ordine al proscioglimento per i capi di incolpazione nn. 1 e 2 di cui all’atto di deferimento.

I ricorrenti contestano l’operato della CFA là dove la stessa, in riferimento ai capi di incolpazione nn. 1 e 2, «ha ritenuto di astenersi nel caso di specie da qualsivoglia giudizio in funzione dell’asserita “estraneità” delle contestazioni formulate al perimetro del diritto sportivo» ed invece, a detta degli stessi ricorrenti, «il capo di incolpazione n. 1 rientra perfettamente nell’ambito di giudizio riservato all’ordinamento sportivo, avendo ad oggetto contestazioni sollevate nei confronti di un Maestro Nazionale in violazione dell’art. 1, commi 1 e 2, R.G. FIT per assenza di probità e rettitudine in rapporti di natura agonistica, sociale e morale», e parimenti «Il medesimo ordine di considerazioni può essere integralmente riproposto per quanto attiene il capo di incolpazione n. 2) di cui all’atto di deferimento»

  1. Violazione e/o falsa applicazione dellart. 2729 c.c. in combinato disposto con gli artt.  116 c.p.c. e 88, c. 9, R.G. FIT.

I ricorrenti contestano la valutazione delle prove operata dalla CFA con riguardo in specie alla consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio innanzi al Tribunale civile di Ancona, nonché ad un ulteriore elaborato peritale depositato nel medesimo giudizio dalla difesa del Sig. Barbarossa. I ricorrenti lamentano sul punto l’arbitrarietà dell’operato della CFA, giacché essa avrebbe considerato tali prove prive di “garanzia di autenticità e conformità” senza che nel corso del giudizio giammai ne fosse stata contestata l’autenticità, né fosse stata presentata querela di falso.

  1. Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (contestazione di cui al capo n. 3 dell’atto di deferimento).

I ricorrenti lamentano che la CFA “ha ritenuto saldato l’importo di cui alla fattura emessa per il soggiorno ad Altamura” con “pronuncia totalmente priva di motivazione o, comunque, insufficiente. Sul punto i ricorrenti contestano, altresì, la contraddittorietà dell’affermazione della CFA che, da un lato, ha riconosciuto come “pacifico che il Maestro Moretti ha pagato l’importo di euro 390,00 (…) per un soggiorno dal 2 all’8 dicembre 2018, mentre, dall’altro, ha confermato la condanna ritenendo “Molto meno pacifica () la circostanza che (…) abbia trascorso l’intero periodo dal 2 all’8 dicembre 2018”.

I ricorrenti contestano, altresì, l’omessa motivazione in ordine al criterio applicato per la riduzione della sanzione comminata dal Tribunale Federale in relazione al capo di incolpazione n. 3. 

  1. Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 48/2008, in combinato disposto con l’art. 2712 c.c.

I ricorrenti lamentano l’illegittimità dell’esclusione operata dalla CFA delle prove consistenti nelle registrazioni telefoniche ritenute “prive di qualsiasi valore probatorio in assenza del dispositivo su cui è avvenuta la conversazione e dell’acquisizione certificata del contenuto del dispositivo correlata da una relazione tecnica che attesti la metodologia e la strumentazione utilizzata per la copia”, nonché l’assenza di certificazione in ordine alla “assenza di tracce di alterazione e/o manipolazione (…) in aderenza ai principi di cui alla legge n. 48 del 2008”. I ricorrenti sul punto rilevano lestraneità delle registrazioni telefoniche dall’oggetto della citata legge n. 48/2008, con la conseguente sua inapplicabilità al caso in specie. I ricorrenti contestano, inoltre, il giudizio di inammissibilità delle prove suddette operato dalla CFA, che contrasterebbe con l’art. 2712 c.c. stante l’assenza di formale disconoscimento da parte dell’incolpato.

  1. Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (contestazione di cui al capo n. 4 dell’atto di deferimento).

I ricorrenti lamentano che la CFA, nel ritenere provata l’affermazione dell’incolpato circa il fatto “di non aver accompagnato la propria allieva alle visite medichein base alla circostanza che “non sia pensabile” una dichiarazione mendace resa “all’unisono” dai sanitari, avrebbe motivato in modo del tutto insufficiente “dal momento che (…) viene totalmente omesso il ragionamento logico-giuridico posto alla base della decisione, non potendosi ritenere sicuramente esaustiva la circostanza” predetta.

  1. Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (contestazione di cui al capo n. 5 dell’atto di deferimento).

I ricorrenti lamentano che la CFA non avrebbe adeguatamente spiegato la ragione per cui ha ritenuto più attendibile la dichiarazione resa dalla madre di unallieva dell’incolpato rispetto a quella resa dalla madre del sig. Barbarossa in sede di audizione personale.

  1. Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (contestazione di cui al capo n. 6 dell’atto di deferimento).

I ricorrenti lamentano sul punto l’insufficiente motivazione circa la decisione della CFA di ritenere le espressioni proferite dall’incolpato, nei confronti del Sig. Giovanni Valchera, alla stregua di “un aspro confronto sfociato in vivaci reazioni da parte del Moretti” non integranti la fattispecie delle minacce.

In conclusione, i ricorrenti chiedono lannullamento della decisione impugnata, “con conseguente affermazione della responsabilità del Sig. Valerio Moretti in ordine alle violazioni contestate, così come disposto dal Tribunale Federale con la Decisione n. 2/2020”; in subordine, l’annullamento con rinvio.

Con memoria depositata il 16 settembre 2020, si costituiva il sig. Valerio Moretti eccependo preliminarmente l’improponibilità dell’azione avversaria in ragione di quanto disposto e statuito dall’art. 54, comma 1, CGS, stante la misura della sanzione irrogata dalla CFA inferiore ai minimi edittali ivi previsti.

Nel merito dei motivi di ricorso il resistente eccepisce quanto segue. 

In ordine all’asserita violazione dell’art. 115 c.p.c., il resistente eccepisce che “Mai nessuno, nel corso dei due gradi di giudizio,  ha messo in dubbio le capacità professionali del maestro federale Valerio Moretti, neanche il Sig. Barbarossa. Parimenti nessuno ha mai messo in dubbio che l’allieva Nadin Barbarossa, nel periodo in cui è stata allenata dal Sig. Valerio Moretti, ha raggiunto obiettivi di tutto rilievo”.

In ordine all’asserita violazione degli artt. 88, co. 8, R.G. FIT, in combinato disposto con l’art. 37, co. 6, CGS CONI, il resistente, richiamando il principio Iura novit curia”, eccepisce che “sia pieno diritto di un Giudice di appello quello di analizzare le circostanze di fatto risultanti dagli atti e interpretarli liberamente, anche in maniera diversa dal precedente giudice”.

In ordine al motivo concernente la valutazione della consulenza tecnica espletata innanzi al Tribunale di Ancona, il resistente eccepisce che “quanto disposto in quella consulenza risulta ormai superato ad assorbito dal fatto che il Moretti frequenta attualmente labitazione della sig.ra Hanganu in conseguenza del mutato rapporto sentimentale intrecciato con questultima e non già per frequentare Nadin”. Analoga eccezione è sollevata avverso il motivo inerente la relazione investigativa.

In ordine al motivo concernente il pagamento della fattura relativa alla trasferta a Bari, il resistente eccepisce che la rimodulazione della sanzione operata dalla CFA è supportata da “congrua e circostanziata motivazione, che ovviamente non può essere oggetto di censura in questa sede”.

In ordine al motivo concernente le registrazioni vocali, il resistente eccepisce che il loro contenuto è stato contestato sin dal primo atto difensivo “sia nella autenticità che nella completezza ed originali. Il resistente eccepisce, inoltre, di non aver proferito alcun giudizio lesivo nei confronti del sig. Barbarossa. Lo stesso richiama, inoltre, il contenuto della dichiarazione autografa resa dalla sig.ra Graziella Bravetti che ha escluso qualsiasi  rilievo ingiurioso o lesivo delle frasi pronunciate dallo stesso nel corso della discussione intercorsa con il sig. Barbarossa in data 12 gennaio 2019.

In riferimento al motivo del ricorso concernente l’accompagnamento alle visite mediche, il resistente ribadisce il rilievo delle dichiarazioni autografe rese dai tre sanitari che hanno escluso la sua presenza alle suddette visite mediche, e parimenti, in riferimento agli ultimi due motivi di ricorso, insiste sulla correttezza della valutazione operata dalla Corte dAppello Federale “sanando un evidente vulnus della decisione del Tribunale.

Il resistente conclude quindi chiedendo, in via preliminare, di “dichiarare l’improponibilità del ricorso” per contrasto con l’art. 54, comma 1, CGS; nel merito, “di rigettare integralmente il ricorso ex adverso proposto in quanto totalmente infondato sia in fatto che in diritto”. Con condanna alle spese e competenze di causa.

Eintervenuto nel giudizio il sig. Simone Barbarossa il quale ha contestato in primis la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. da parte della CFA, là dove questa ha rappresentato ed enfatizzato le capacità professionali del Maestro Moretti,  ed ha affermato  che la relazione sentimentale dello stesso con la madre dell’allieva era risalente nel tempo.

In secondo luogo, il sig. Barbarossa ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione dellart. 116 c.p.c. là dove la CFA ha dichiarato l’inutilizzabilità della documentazione prodotta concernente gli elaborati peritali e le relazioni investigative, chiedendo, in conclusione, con piena aderenza alle conclusioni formulate dalla Procura Generale dello Sport e dalla Procura Federale FIT,  l’annullamento  della  “decisione  5/20  resa  dalla  Corte  Federale  dAppello  (…)  con conseguente affermazione della responsabilidel signor Valerio Moretti in ordine alle violazioni contestate così come disposto dal Tribunale Federale con la decisione n. 2/2020.

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

  1. Va disattesa in primis l’eccezione sollevata dal convenuto in ordine alla improponibilità dell’azione avversaria perché esorbitante dal perimetro di competenza del Collegio di Garanzia dello Sport ai sensi dell’art. 54, co. 1, CGS, fondata sulla misura della sanzione pecuniaria, pari ad euro 300,00, e della sospensione, pari a giorni trenta, irrogate dalla Corte Federale dAppello con la sentenza oggetto della presente impugnazione.

Il Collegio di Garanzia dello Sport, anche a Sezioni Unite, in precedenti giudizi ha avuto occasione di affrontare la questione se la competenza dello stesso Collegio possa dirsi esclusa nel caso in cui, nel corso del giudizio di merito in primo grado, sia stata irrogata una sanzione superiore ai minimi edittali fissati dall’art. 54, co. 1, CGS, la quale sia stata successivamente ridotta in grado di appello al di sotto di essi.

In proposito, con la sentenza delle Sezioni Unite 18 gennaio 2016, n. 3, il cui pronunciamento questo Collegio dichiara di confermare, si è statuito che “La norma di cui all’art. 54, co. 1, va interpretata non letteralmente ma in via sistematica e funzionale. Non può essere l’esito del giudizio di secondo grado a radicare o meno la competenza del Collegio di Garanzia. Perché si radichi la competenza del Collegio è sufficiente che vi sia stata una controversia in ambito federale’ sulla applicabilità o meno di una sanzione oltre i limiti previsti”. Questo orientamento è stato ribadito in altra decisione delle stesse Sezioni Unite (10 febbraio 2016, n. 6) in cui, con riferimento alla norma in esame, si è affermato che “La ratio legis è quella di consentire il giudizio di legittimità del Collegio di Garanzia allorché la controversia, cui lart. 12 bis Statuto CONI si riferisce, abbia il connotato della gravità ed allorché in ambito endofederale sia stata irrogata una sanzione superiore a novanta giorni. Non può essere, in altri termini, l’esito del solo giudizio di secondo grado a radicare o meno la competenza del Collegio di Garanzia: se così fosse, il sistema avrebbe introdotto una regola di non ricorribilità delle decisioni favorevoli all’incolpato, che ben esplicitamente, e non in via interpretativa, dovrebbe essere stabilita dalle norme e di cui invece non vi è traccia”.

  1. Sul merito del ricorso si osserva quanto segue.

In ordine ai primi due motivi di ricorso, che vengono qui trattati congiuntamente, i ricorrenti hanno nella sostanza lamentato che la Corte Federale dAppello, svolgendo le considerazioni contenute in premessa, avrebbe violato il principio di disponibilità delle prove, di cui all’art. 115 c.p.c., ed il principio dell’effetto devolutivo che vige nel giudizio di appello, espressamente richiamato nella normativa federale (art. 88, co. 8, R.G. FIT) e nel Codice della Giustizia Sportiva del CONI (art. 37, co. 6), là dove ha rilevato, quali circostanze oggettive pacifiche, i risultati sportivi conseguiti dalla minore Nadin Barbarossa a livello europeo e la sua classifica federale, per fondare il convincimento in ordine alle notevoli capacità professionali del suo Maestro e, inoltre, ha espresso l’opinione secondo cui il raggiungimento di risultati sportivi di tale livello dipenda in generale sia dal talento dell’atleta, che li consegue, che dalla presenza di un Maestro che sappia infondere la passione per quello sport.

    1. Osserva il Collegio che l’ampia premessa operata dalla Corte Federale dAppello nella decisione qui impugnata funge da cornice atta a rendere chiara la motivazione della sua decisione in ordine alla necessità di contenere il giudizio di responsabilità disciplinare entro la sfera professionale lavorativa dellincolpato, escludendo la sua sfera privata personale.

Ciò premesso, si deve osservare che, nonostante l’ampiezza e la generalità delle considerazioni espresse in premessa dalla Corte Federale dAppello, tuttavia, nella sostanza esse non configurano una violazione dei principi sopra richiamati, poiché, da un lato, le circostanze riferite (i risultati sportivi e la classifica federale dell’atleta Nadin Barbarossa) rappresentano fatti oggettivamente pacifici e non contestati e, dallaltro, in quanto i rilievi in ordine alla figura dell’atleta non risultano né attinenti a questioni totalmente estranee sia al procedimento di Primo che di Secondo grado, come affermato dai ricorrenti, né coperti dal giudicato formatosi sulla decisione di condanna a carico dell’atleta nel giudizio di primo grado.

Non può condividersi, quindi, l’assunto dei ricorrenti secondo cui le capacità professionali del sig. Valerio Moretti, affermate dalla Corte Federale dAppello nelle premesse della sua decisione per meglio inquadrare l’ambito delle incolpazioni oggetto del giudizio, sarebbero per converso oggetto esse stesse del procedimento disciplinare per cui è causa e quindi contestate sin dalla sua instaurazione.

    1. Loggetto del giudizio disciplinare definito con la sentenza qui impugnata, infatti, sebbene le incolpazioni, nel deferimento, vengano testualmente tutte riferite all’incolpato nella sua qualità di Maestro, non concerne propriamente l’ambito lavorativo in cui si è esplicata la sua attività professionale, nel rapporto diretto Maestro - allieva,  bensì lambito personale privato, fatta eccezione per le contestazioni riferite al torneo svoltosi a Bari nel mese di dicembre 2018.

E così, per l’appunto, la prima contestazione concerne comportamenti e atteggiamenti pregiudizievoli nei confronti della minore ed ingerenti nella vita della stessa, assumendo un ruolo vicario della figura paterna, oltre che screditante di questultima (…) al di fuori del contesto prettamente sportivo”; la seconda incolpazione concerne la frequentazione della minore Nadin  Barbarossa sempre “al di fuori del contesto prettamente sportivo”; le ultime tre incolpazioni attengono a dichiarazioni mendaci, giudizi lesivi della reputazione e minacce mediante messaggi su chat privata, pur essi del tutto estranei al predetto contesto.

    1. Laffermazione di una responsabilità disciplinare per i predetti capi di incolpazione, così come ritenuto dai giudici di primo grado, ovvero, all’opposto, la negazione di tale responsabilità, secondo quanto ritenuto dai giudici di appello, dipende dallinterpretazione del principio di lealtà sportiva e, in specie, dall’esatta identificazione della sua portata applicativa.

I ricorrenti evidenziano sul punto che l’art. 1 del Regolamento di Giustizia FIT impone il rispetto dei principi di lealtà, probità e rettitudine in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale.

Lamentano, quindi, che la Corte Federale dAppello avrebbe fatto erronea applicazione di tale principio là dove ha ritenuto che i comportamenti di cui ai capi di incolpazione nn. 1 e 2 non potessero essere ricondotti nell’ambito del rapporto sportivo.

    1. E’ dato osservare al riguardo che i fatti costituenti oggetto di addebito a carico del Maestro Moretti nei predetti capi di incolpazione vengono nello stesso atto di deferimento collocati al di fuori del contesto prettamente sportivo”, ed è, peraltro, di tutta evidenza che la sfera professionale di un Maestro di tennis vada riferita proprio a tale contesto.

Risulta, quindi, dirimente non tanto valutare se i comportamenti ritenuti disciplinarmente rilevanti in seno ai predetti capi di incolpazione attengano o meno alla sfera professionale, posto che, sul punto, la ricostruzione operata dalla Corte Federale dAppello è esente da ogni censura, quanto piuttosto stabilire se il dovere di lealtà sportiva possa avere una portata applicativa esorbitante rispetto al contesto prettamente sportivo fino ad includervi anche i comportamenti contestati al signor Moretti.

5.      Va ricordato sul punto che il principio di lealtà sportiva, declinato sovente nelle carte federali nella triade del dovere di lealtà, probità e correttezza, informa l’agire di tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo ed il suo contenuto si caratterizza per una spiccata atipicità, tantè che se ne fa applicazione, in sede di giustizia disciplinare, sotto due species di responsabilità disciplinare.

5.1.      La prima si configura in via diretta, giacché si sostanzia in tutti quei comportamenti che violano esclusivamente tale principio; va precisato al riguardo che il giudizio disciplinare non viene in concreto esercitato sulla base di astratte generalizzazioni concettuali, ma la lesione del dovere di lealviene apprezzata in relazione a singoli casi e secondo linee di giudizio che usualmente presentano una certa omogeneità e uniformità tra le varie Federazioni.

5.2.      La seconda è una responsabilità sostanzialmente indiretta, giacché riguarda tutte quelle condotte che infrangono direttamente preesistenti accordi negoziali o la normativa federale. In questi casi la lesione del principio di lealsi configura soltanto di riflesso e poggia sul presupposto che non può qualificarsi come comportamento leale quello consistente nel mancato rispetto della parola data, o nella violazione delle regole sportive. In altri termini, il bonus vir sportivo rispetta e onora gli impegni assunti e osserva la regolamentazione di riferimento; ma detti impegni e regolamentazione devono comunque attenere all’ambito dell’attività sportiva.

    1. In questa prospettiva di analisi va esattamente inquadrata la disposizione dettata dall’art. 1 del R.G. FIT per cogliere il significato dell’identificazione, operata dal legislatore sportivo, dell’ambito applicativo del principio di lealtà “in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale.

Or dunque, anche i comportamenti afferenti ai rapporti di natura economica, sociale e morale, sui quali si svolge il giudizio di responsabilità disciplinare, possono essere rilevanti, ma devono comunque essere pur sempre riferiti all’ambito prettamente sportivo, al pari di quelli concernenti i rapporti di natura agonistica.

    1. Facendo applicazione di tali principi al caso di specie e viste le considerazioni fatte sul punto dalla Corte Federale di Appello, che non risultano censurabili per manifesta irragionevolezza, il motivo deve ritenersi quindi infondato.
  1. Anche il terzo motivo di ricorso non risulta accoglibile, giacché non coglie nel segno il richiamo operato dai ricorrenti alla L. n. 280/2003 per dar fondamento alla ricomprensione entro l’ambito applicativo del dovere di lealtà sportiva dei comportamenti di cui ai predetti capi di incolpazione.

Infatti, l’aver riservato alla giustizia sportiva, oltre alle controversie in materia tecnico-sportiva, anche quelle in materia disciplinare (fatta salva, nelle ipotesi di rilevanza di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento dello Stato, la giurisdizione del giudice statale, nella specie il TAR Lazio, nel rispetto della pregiudiziale sportiva) non implica, com’è evidente, che un tesserato o un affiliato non possano compiere entro la propria sfera privata personale fatti anche socialmente o moralmente censurabili eventualmente anche fonte di responsabiliinnanzi alla giurisdizione statale.

3.1.  Anche il richiamo ai precedenti della giustizia sportiva e, in specie, alla giurisprudenza di questo Collegio di Garanzia, non coglie nel segno. Infatti, nel caso definito con la decisione n. 32/2019, il comportamento disciplinarmente rilevante, consistente nella mancata restituzione delle somme incassate dal trasferimento di un cavallo a seguito dellintervenuta risoluzione del contratto di compravendita, atteneva pur sempre all’ambito sportivo, tantè che la stessa normativa FISE regolamenta le iscrizioni nei ruoli federali degli equini e i passaggi di proprietà degli stessi; nel caso definito con la decisione n. 14/2016, la condotta disciplinarmente rilevante, pur commessa al di fuori del campo, si inseriva pur tuttavia appieno nel rapporto immediato e diretto tra Maestro e allieva, mentre, nel caso che ci occupa, i fatti oggetto di incolpazione sono riferibili al rapporto tra il sig. Moretti e la bambina Nadin Barbarossa soltanto in via indiretta e mediata dalla relazione affettiva esistente tra lo stesso Moretti e la madre della bambina.

  1. Anche il quarto motivo di ricorso attinente alla violazione dell’art. 2729 c.c. in combinato disposto con gli artt. 116 c.p.c. e 88, co. 9, R.G. FIT ed il sesto motivo concernente la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 48/2008 in combinato disposto con l’art. 2712 c.c. non risultano accoglibili per le seguenti ragioni.

La Corte Federale dAppello ha ritenuto che le risultanze degli elaborati peritali e della relazione investigativa non fondassero la responsabilità disciplinare dell’incolpato stante, da un lato, l’assenza di garanzia di autenticità e conformità, nonché, dall’altro, l’estraneità dei fatti  ivi riportati al contesto sportivo al quale invece, come ampiamente motivato dalla stessa Corte Federale dAppello, devono riferirsi i fatti disciplinarmente rilevanti. Anche con riguardo alle registrazioni telefoniche la CFA ne ha escluso la valenza probatoria a motivo del difetto dei requisiti richiesti e, in particolare, “del dispositivo su cui è avvenuta la conversazione e dell’acquisizione certificata del contenuto del dispositivo correlata da una relazione tecnica che attesti la metodologia e la strumentazione utilizzata per tale copia.

4.1.  Nella valutazione delle prove la Corte Federale dAppello svolge unattività che non risulta passibile di censura in questa sede, giacché tale valutazione è supportata da motivazione non lacunosa, né illogica o contraddittoria.

Come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, in ambito sia sportivo che statale, la “valutazione delle risultanze delle prove (…) come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili” (v., ex multis, SS.UU. del Collegio di Garanzia dello Sport, n. 5/2018; v. anche SS.UU., n. 11/2018, ove si è ribadito che “Per principio pacifico, il Collegio di Garanzia deve limitarsi, infatti, a verificare la legittimità della decisione emessa dagli organi della giustizia federale e non può estendere le sue valutazioni sul merito delle valutazioni che sono state fatte, anche in tema di assunzione delle prove, dagli organi della giustizia federale. (...) la valutazione delle risultanze delle prove, come la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (...), il Collegio di Garanzia non può svolgere un nuovo esame nel merito del materiale probatorio che è stato già compiutamente vagliato dagli organi di giustizia federale, dovendosi limitare a verificare la correttezza della procedura seguita e la non manifesta illogicità delle conclusioni raggiunte dagli organi di giustizia federale, nel rispetto dei limiti di un giudizio che è di sola legittimità”. Nuovamente le Sezioni Unite sono tornate sul punto con la decisione 1° ottobre 2018, n. 63, ribadendo il principio secondo cui i motivi con cui si lamenta la non “corretta valutazione del materiale probatorio di competenza del Tribunale Federale, prima, e della Corte Federale d’Appello, poi, (...) esulano dall’ambito della competenza del Collegio di Garanzia”).

4.2.  Peraltro, la doglianza sulla violazione delle norme richiamate con il quarto motivo di ricorso risulta anche superata dalla circostanza che la valutazione delle prove di cui si tratta da parte della Corte Federale dAppello non è stata fondata esclusivamente sull’assenza di garanzia di autenticità e conformità, quanto, come sopra detto, sul fatto che da esse la stessa Corte ha tratto “ulteriori conferme della circostanza che la questione non inerisce all’attività professionale del sig. Moretti”.

5.  In ordine alla doglianza relativa alla violazione delle norme di cui al sesto motivo di ricorso, va rilevato, da un lato, che risulta irrilevante la circostanza che le prove consistevano in “conversazioni effettuate mediante l’applicazione Whatsapp” e non già in registrazioni telefoniche, come invece riportato dalla Corte Federale dAppello e, dallaltro, che tali prove ben possono rientrare nella nozione di servizi di telecomunicazione, che, unitamente ai  servizi informatici ed a quelli telematici, rappresentano l’oggetto della L. n. 48/2008.

6.  In ordine al quinto motivo di ricorso, concernente l’addebito di cui al capo di incolpazione n. 3, si osserva quanto segue.

In merito alla valutazione, e relativa ponderazione delle prove, circa il fatto del pagamento della fattura emessa dalla struttura ricettiva in riferimento al soggiorno a Bari del Sig. Moretti dal 2 all’8 dicembre, così come alla circostanza dell’effettiva durata del soggiorno, valgono le considerazioni sopra espresse in ordine ai limiti del sindacato del Collegio di Garanzia dello Sport.

6.1.    Questo Collegio ritiene, invece, che il presente motivo di ricorso sia meritevole di accoglimento sotto il profilo della omessa motivazione in ordine al criterio applicato dalla Corte Federale dAppello per la rimodulazione delle sanzioni riferite al capo di incolpazione n. 3, nella specie ridotte con l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro 300,00 e la sanzione inibitiva di giorni 30 di sospensione rispetto a quelle inflitte dal TFN pari, quanto alla prima, ad euro 1.000,00 e, quanto alla seconda, a giorni 90.

La significativa riduzione delle sanzioni inflitte dalla Corte Federale d’Appello, rispetto a quelle comminate in primo grado, risulta, da un lato, sfornita di alcuna motivazione e, dall’altro, riferita ad un “uso dei propri poteri” che non può certamente valere, di per sé, a fondare unadeguata motivazione.

  1. In ordine ai restanti tre motivi di ricorso, concernenti i capi di incolpazione nn. 4, 5 e 6, si osserva che il giudizio emesso dalla Corte Federale dAppello risulta supportato da adeguata, seppur sintetica, motivazione.

D’altra parte, come sopra si è già avuto occasione di ricordare, esula dal perimetro di competenza di questo Collegio la valutazione nel merito del materiale probatorio che è stato già compiutamente vagliato dai giudici endofederali, così come dinanzi allo stesso Collegio non ci si “possa dolere dello scarso peso attribuito a talune dichiarazioni rispetto all’apprezzamento di convincimento di altri elementi reputati più preziosi giacché tali profili valutativi sfuggono al sindacato di legittimità” (in questo senso, v. Collegio di Garanzia dello Sport, IV sez.,  n. 18/2018).

  1. In conclusione, il ricorso deve essere accolto solo con riferimento al quinto motivo, concernente l’addebito di cui al capo di incolpazione n. 3, e deve essere respinto per il resto, con il conseguente rinvio alla Corte Federale d’Appello perché si pronunci nuovamente sul punto in diversa composizione.

Il parziale accoglimento del ricorso giustifica l’integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio.

 

 

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

 

 

In parte respinge ed in parte accoglie il ricorso e, per l’effetto, rinvia alla CFA FIT, nei sensi di cui in motivazione.

 

Spese compensate.

 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 10 novembre 2020.

Il Presidente                                                                                    Il Relatore

F.to Dante D’Alessio                                                                        F.to Mario Stella Richter 

 

L'Estensore

F.to Laura Santoro

 

Depositato in Roma, in data 22 dicembre 2020.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it