CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 2/2021 del 7 gennaio 2021 – Emilio Galante, Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza, Anna Maria Ventimiglia, Grazia Canino e Gaspare Galante/Unione Italiana Tiro a Segno

Decisione n. 2

 

         Anno 2021

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

 

 

 

composta da 

Dante DAlessio - Presidente

Giovanni Iannini - Relatore

Stefano Bastianon

Cristina Mazzamauro

Mario Stella Richter - Componenti

ha pronunciato la seguente

                                                      DECISIONE

 

 

 

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 65/2020, presentato, in data 5 agosto 2020, da Emilio Galante, Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza, Anna Maria Ventimiglia, Grazia Canino, Gaspare Galante, rappresentati e difesi dagli avvocati Daniela Ferrara e Lelio Gurrera,

 

 

contro

 

 

 

l’Unione Italiana Tiro a Segno (UITS), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Angeletti e Federico Tosi, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Giuseppe Pisanelli, n. 2, 

 

avverso

 

la decisione del 9 luglio 2020 della Corte Federale dAppello dell’UITS, resa nel procediment1/2020 R.G., che ha confermato la decisione del 5 febbraio 2020 del Tribunale Federale della UITS, resa nel procedimento n. 7/2019 R.G., che ha condannato Emilio Galante alla radiazione, Gaspare Galante e Grazia Canino alla sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni cinque, Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza e Anna Maria Ventimiglia alla sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni due e Guglielmo Canino alla sanzione dell’avvertimento; 

 

viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

 

uditi, nell’udienza del 9 dicembre 2020, in videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, l’avv. Daniela Ferrara per i ricorrenti; gli avvocati Alberto Angeletti e Federico Tosi, per la resistente UITS, noncil Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

 

udito, in videoconferenza, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, cons. Giovanni Iannini;

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 1– In data 4 dicembre 2019, la Procura Federale dell’Unione Italiana Tiro a Segno (in prosieguo anche UITS) ha deferito al Tribunale Federale i signori Emilio Galante, Grazia Canino e Gaspare Galante per essere “risultati in possesso delle licenze di istruttore di tiro pur essendo privi dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge n. 110/1975”, nonché per aver reso inattendibili, inveritiere e incomplete dichiarazioni alla Civica Amministrazione di Palermo e svolto le funzioni di istruttore di tiro nonostante la mancanza dei predetti requisiti”.

Al solo Emilio Galante è stato, altresì, contestato il non essersi curato di organizzare e sviluppare, compiutamente, i programmi previsti dal Manifesto U.I.T.S. per rilascio del Diploma di Uso e Maneggio delle Armi e di aver contravvenuto al Regolamento della Sezione di Palermo per lUso dello Stand di Tiro “chiuso a Cielo ApertoStand b a m. 25 venendo, così, meno ai suoi doveri di Presidente”.

Sono stati deferiti anche i signori Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza, Maria Ventimiglia e Guglielmo Canino, già componenti del Consiglio Direttivo, a titolo di responsabilità omissiva, per “non aver vigilato affinché gli atti posti in essere dal Presidente Sezionale e dai Sig.ri GasparGalante e Grazia Canino non fossero perpetrati”.

1.2- In esito al giudizio, il Tribunale Federale, con decisione del 5 febbraio 2020, ha disposto l’applicazione nei confronti di Emilio Galante della sanzione della radiazione. Nei confronti di Gaspare Galante e Grazia Canino il Tribunale ha irrogato la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni cinque. Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza e Anna Maria Ventimiglia hanno subito l’applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni due. Guglielmo Canino ha ricevuto la sanzione dell’avvertimento

1.3. - I signori Emilio Galante, Grazia Canino, Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza, Maria Ventimiglia, Gaspare Galante hanno proposto reclamo innanzi alla Corte Federale dAppello della UITS, che, con decisione del 9 luglio 2020, ha confermato la decisione del Tribunale Federale.

2.- Con atto depositato il 5 agosto 2020, gli stessi Emilio Galante, Grazia Canino, Giuseppe Lo Coco, Maria Piana, Maria Ventimiglia, Gaspare Galante hanno proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso la decisione della UITS.

2.1 Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1)Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 44, 47 e 48 del CGS e degli artt. 30 e 41 del Regolamento di Giustizia UITS, per illegittimità degli atti di indagine, per la mancata comunicazione a Grazia Canino, Giuseppe Lo Coco, Maria Piana, Maria Ventimiglia, Gaspare Galante dell’invito all’audizione per il giorno 31 ottobre 2019, disposta dalla Procura Federale con atto del 9 ottobre 2019.

2) Violazione e falsa applicazione della legge n. 110/1975 e degli artt. 11 e 41 del T.U.L.P.S., con riferimento alla sussistenza dei requisiti soggettivi, per violazione del principio dell’attualità della buona condotta ai fini del rilascio delle autorizzazioni di polizia: omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di disputa tra le parti.

LOrgano di giustizia federale, nel considerare disciplinarmente rilevante la condotta omissiva, costituita dall’aver sottaciuto la sussistenza della sentenza n. 2045/1999 del Tar Palermo, che ha rigettato il ricorso avverso la revoca delle licenze di istruttore di tiro disposta dal Prefetto di Palermo nei confronti di Emilio Galante, Gaspare Galante e Grazia Canino, nonché dall’avere attestato in maniera inveritiera al Comune di Palermo il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per dette licenze, avrebbe violato il principio dell’attualità del requisito della buona condotta, affermato dalla giurisprudenza penale e amministrativa.

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva e del principio di corrispondenza tra incolpazione e giudizio di condanna.

Il Tribunale Federale, la cui decisione è stata confermata dal giudice dappello,  avrebbe modificato l’oggetto dell’incolpazione, mutando la condotta costituente illecito disciplinare e il tempo della commissione.

4) Violazione del principio del legittimo affidamento nel buon andamento della P.A. e dell’art. 2 del Codice di comportamento sportivo; omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

La UITS, che ha la duplice natura di ente pubblico e di federazione sportiva, pur avendo appreso dell’esistenza della sentenza n. 2045/1999 il 12 luglio 2017, a seguito della segnalazione del sig. Guglielmo Canino, non avrebbe mosso alcun rilievo a carico degli odierni ricorrenti, procedendo anche, nel 2018, alla nomina di Emilio Galante quale presidente della Sezione TSN di Palermo.

5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 44 e 45 dello Statuto sezionale con riguardo all’assenza dei requisiti oggettivi e dell’art. 53 dello Statuto UITS; omessa e insufficiente motivazione.

La Corte Federale avrebbe ritenuto erroneamente che l’istruttore di tiro rientri nella categoria dei tecnici, scelti tra i soci che hanno partecipato a corsi federali e inseriti nell’Albo dei tecnici UITS.

L’istruttore di tiro, che non svolge attività tecnico sportiva,  ma cura l’attiviistituzionale, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale Federale e dalla Corte Federale dAppello, non sarebbe soggetto all’obbligo di frequentazione dei corsi e all’iscrizione all’Albo dei tecnici ai fini dell’acquisizione di tale qualità.

6) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 della legge n. 110/1975, dell’art. 45 dello Statuto sezionale e delle norme UITS in materia di ordinamento e formazione degli istruttori istituzionali. Contrariamente a quanto affermato nelle decisioni impugnate, il rilascio della licenza di direttore e istruttore di tiro, un tempo di competenza del Prefetto, sarebbe basato sul bagaglio di esperienza acquisita ovvero per essere in possesso del diploma di idoneità al maneggio delle armi.

7) Violazione e falsa applicazione dellart. 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva; omessa pronuncia su espressa richiesta di prova, violazione del principio di necessaria corrispondenza tra incolpazione e condanna.

Sarebbe stata omessa pronuncia sulla richiesta di esibizione dei diplomi di idoneità al maneggio delle armi di Emilio Galante, Gaspare Galante e Grazia Canino, agli atti della Federazione.

8) In ordine alla violazione dell’art. 29, comma II, lett. b), dello Statuto sezionale, violazione dell’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva, omessa e insufficiente motivazione.

In violazione dell’art. 2 del CGS, la Corte Federale avrebbe modificato il riferimento normativo dell’incolpazione, basata sulla violazione dellart. 29, comma II, lett. b), dello Statuto sezionale, che avrebbe contenuto precettivo inesistente.

La Corte, nel ritenere infondato il motivo relativo agli addebiti afferenti alla mancata effettuazione del controllo visivo e tattile necessario per la messa in sicurezza dellarma e all’utilizzo del bersaglio sportivo invece di un bersaglio da difesa, si sarebbe attenuta alla dichiarazione resa dal Commissario Straordinario della Sezione, resa al di fuori del contraddittorio delle parti.

9) Violazione della normativa federale (Manifesto UITS “Linee guida teorico – pratiche per lo svolgimento dei corsi regolamentari di rito a segno”) con riferimento all’uso del bersaglio da difesa.

Le norme federali non contemplerebbero una specifica regolamentazione del bersaglio da difesa.

10) Violazione e falsa applicazione della direttiva per i poligoni chiusi a cielo aperto D.T. /P2; omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di disputa tra le parti.

Laddebito relativo alla mancata osservanza dell’agibilità del poligono rilasciata dal Ministero della difesa per una sola linea di tiro istituzionale non potrebbe imputarsi al tesserato Emilio Galante, ma semmai alla UITS, che avrebbe rilasciato l’agibilità per otto linee di tiro, senza alcuna distinzione tra attività sportiva e istituzionale.

11) Violazione dellart. 7, comma 7, R.G. UITS e dell’art. 10, comma 1, lett. a), R.G. UITS. 

Il trattamento sanzionatorio riservato agli incolpati sarebbe manifestamente irragionevole e contrario alle norme di cui in rubrica.

2.2. - I ricorrenti hanno concluso chiedendo, in via principale, che sia dichiarata l’illegittimità degli atti di indagine e, per l’effetto, del procedimento disciplinare per omessa comunicazione degli atti procedimentali, avviato dalla Procura Federale con RG. n. 5/2019, proseguito innanzi al Tribunale Federale (RG. n. 7/2019) e deciso dalla Corte Federale d‘Appello con la decisione n. 1/2020 oggetto di impugnazione, decidendo la controversia senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, prosciogliendo gli odierni incolpati dagli addebiti loro ascritti, ritenendo non sussistenti le violazioni contestate ovvero, in subordine, che sia annullata con rinvio la decisione impugnata e sia enunciato il principio di diritto cui uniformarsi.

3.- Si è costituita l’Unione Italiana Tiro a Segno, depositando memoria nella quale è stata ricostruita in modo analitico l’intera vicenda e sono stati ripercorsi i passaggi processuali.

Nella memoria l’UITS ha, inoltre, controdedotto ai singoli motivi e concluso per il rigetto del ricorso.

4. - Le parti hanno presentato memorie, nelle quali hanno replicato alle deduzioni avversarie.

5. - In esito all’udienza del 9 dicembre 2020, svoltasi in modalitelematica in videoconferenza su piattaforma Microsoft Teams, sentiti i difensori delle parti, in epigrafe indicati, la causa è stata assegnata in decisione.


                                 Considerato in diritto

6. – La vicenda oggetto del giudizio ha tratto origine da una segnalazione di Guglielmo Canino, tesserato della Sezione TSN di Palermo, riguardante l’esistenza della sentenza, n. 2045 del 1999, con la quale il Tar Palermo aveva rigettato il ricorso proposto da Emilio Galante, Gaspare Galante e Grazia Canino avverso il provvedimento del Prefetto di Palermo di revoca della licenza di istruttore di tiro, per difetto dei requisiti soggettivi di cui all’art. 31 della legge n. 110/1975, essendo risultati affini di un notissimo esponente mafioso, dedito al commercio internazionale di droga.

6.1. Lart. 31 ora menzionato dispone che Ferme restando le disposizioni sul Tiro a segno nazionale contenute nel codice dellordinamento militare e nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, i direttori e gli istruttori delle sezioni dellUnione di tiro a segno nazionale devono munirsi di apposita licenza del prefetto, da rilasciarsi previo accertamento della capacitecnica e dei requisiti di cui al precedente articolo 9”. Lart. 9 della legge n. 110/1975, a sua volta, prevede che: Oltre quanto stabilito dallart. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, limportazione, lesportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nellart. 43 dello stesso testo unicoOmissis”.

Lart. 43 del TULPS, com’è noto, dispone che la licenza di porto darmi non può essere concessa, tra gli altri, a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi (la Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1993, n. 440, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui pone a carico dell’interessato l'onere di provare la buona condotta).

6.2. A seguito della citata segnalazione, il Commissario Straordinario della Sezione TSN di Palermo ha presentato un esposto alla Procura Federale.

Sulla base di tale esposto sono stati formulati gli addebiti, che hanno condotto al deferimento per le violazioni già indicate nell’esposizione in fatto e che riguardano le circostanze qui di seguito indicate.

In particolare, è stato evidenziato che Emilio Galante, Gaspare Galante e Grazia Canino hanno svolto l’attività di istruttore di tiro pur non essendo in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti. Il difetto dei requisiti soggettivi è stato ricondotto al fatto che i soggetti indicati hanno ottenuto il rilascio dell’autorizzazione all’attività di istruttore di tiro sulla base di autocertificazioni attestanti il possesso di requisiti, sottacendo il fatto che il Prefetto di Palermo, con il citato provvedimento ritenuto legittimo dal Tar Palermo (e definitivo), aveva ritenuto insussistenti tali requisiti.

È stato addebitato agli stessi anche il fatto di avere presentato dichiarazioni non veritiere al Comune di Palermo, competente al rilascio della licenza di istruttore di tiro a seguito del passaggio di competenze dal Prefetto, omettendo ogni riferimento ai precedenti provvedimenti di revoca della licenza.

A carico di Emilio Galante, Gaspare Galante e Grazia Canino è stato rilevato anche il difetto di requisiti soggettivi, per non avere frequentato i corsi disciplinati dal Regolamento della UITS e non aver partecipato a specifici esami che danno diritto all’iscrizione negli Albi federali.

A carico del solo Emilio Galante, nella sua qualità di Presidente della Sezione TSN, è stato segnalato anche il fatto di avere consentito, in violazione dell’art. 25, comma 1, lett. a), dello Statuto Sezionale, che attribuisce al Presidente l’esercizio dellattività sociale e l’uso del poligono, l’addestramento degli agenti di polizia con l’utilizzo di bersagli di tipo sportivo e non con bersagli di difesa, oltre che il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal Comando Militare, che, nello svolgimento dell’attiviistituzionale di addestramento, aveva consentito l’uso di una sola linea di tiro su uno stand, per la mancata predisposizione di separatori tra i box.

A carico di Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza, Anna Maria Ventimiglia, Guglielmo Canino è stata, invece, ravvisata responsabilità omissiva, in quanto, quali componenti del Consiglio Direttivo, non hanno vigilato affinché Emilio Galante, Gaspare Galante e Grazia Canino non perpetrassero le condotte sopra indicate.

6.3. Come indicato nell’esposizione in fatto, il Tribunale Federale, con decisione confermata dalla Corte Federale dAppello, ha disposto la radiazione nei confronti di Emilio Galante, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. e), del Regolamento di Giustizia UITS, essendosi ritenuta applicabile anche l’aggravante di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), del Regolamento (aver commesso l’infrazione con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall’esercizio delle funzioni proprie del colpevole).

Gaspare Galante e Grazia Canino sono stati sospesi per cinque anni da ogni attività sportiva e sociale, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. d), del Regolamento di Giustizia UITS.

Nei confronti di Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza, Anna Maria Ventimiglia è stata disposta la sospensione per due anni da ogni attività sportiva e sociale, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. c), del Regolamento.

A Guglielmo Canino è stata inflitta la sanzione dellavvertimento – diffida, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. a), del Regolamento.

7. – Con il primo motivo, i ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità degli atti di indagine, per violazione degli artt. 2, 44, 47 e 48 del Codice di Giustizia Sportiva, oltre che dell’art. 41 del Regolamento di Giustizia dell’UITS.

I ricorrenti, in sostanza, lamentano il fatto che la Procura Generale, nel fissare l’audizione per il giorno 31 ottobre 2019, abbia avvisato Emilio Galante con sole 74 ore di anticipo e che nessuna comunicazione sia stata data agli altri incolpati.

Essi, oltre a stigmatizzare  il comportamento del Commissario Straordinario,  che avrebbe omesso di consegnare la comunicazione della Procura, hanno richiamato le norme del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento di Giustizia Federale che disciplinano l’audizione degli incolpati, finalizzate anche a un possibile accordo con la Procura per l’applicazione della sanzione, rilevando lerroneità della motivazione della sentenza impugnata, che ha escluso la rilevanza della mancata audizione nella fase delle indagini, in contrasto con la giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport.

7.1. Il motivo non è fondato. 

Come rilevato dalla difesa dell’UITS, la norma di riferimento è l’art. 30, quarto comma, del Regolamento di Giustizia, per il quale: “Omissis… Quando non deve disporre larchiviazione, il Procuratore federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa linteressato dellintendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine di quindici giorni per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, linteressato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per audizione o per la presentazione della memoria esercita lazione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, lincolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato allincolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento. Nellatto di deferimento sono descritti í fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare…Omissis”.

Come agevolmente rilevabile da tale norma, l’audizione dell’incolpato è prevista espressamente a seguito della conclusione dell’attività di indagine, allorché il Procuratore non ritenga di dovere disporre l’archiviazione. Laudizione in un momento precedente è prevista come mera possibilità.

È fuori discussione che, nel caso in questione, gli adempimenti di cui all’art. 30 siano stati espletati dalla Procura Federale, che ha provveduto ad inviare l’avviso di conclusione delle indagini e dell’intendimento di procedere al deferimento.

La mancata audizione degli incolpati,  o di alcuno fra essi, nella fase delle indagini  non acquisisce, quindi, rilevanza.

Né ha rilievo il fatto che la Corte Federale abbia fornito una motivazione più o meno completa o condivisibile, giacché ciò che va registrato è che la norma indicata è stata rispettata.

8.– Possono essere esaminati congiuntamente i motivi 2 e 3, in quanto entrambi dedicati ad aspetti attinenti ai requisiti soggettivi richiesti per lo svolgimento dell’attività di istruttore di tiro e riguardanti i soli ricorrenti Emilio Galante, Gaspare Galante, Grazia Canino.

Alla base delle argomentazioni dei ricorrenti indicati vi è la mancata applicazione del principio dell’attualità del requisito della buona condotta, necessario al fine di ottenere la licenza di istruttore di tiro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 31 della legge n. 110/1975 e degli artt. 11 e 43 del TULPS.

I ricorrenti hanno posto in rilievo che gli addebiti loro contestati, correlati all’avere sottaciuto il difetto dei requisiti soggettivi e all’avere falsamente attestato alla pubblica amministrazione il possesso dei requisiti stessi, discendono da fatti risalenti a un quarto di secolo prima, vale a dire alla sospensione, prima, e alla revoca, poi, della licenza di istruttore di tiro, intervenute, rispettivamente, nel 1994 e nel 1995.

In tal modo gli incolpati sarebbero stati considerati marchiati a vita, in contrasto anche con le norme del Regolamento di Giustizia, in materia di riabilitazione del soggetto colpito da sanzione, e delle stesse norme del TULPS (art. 11), che consentono il rilascio delle autorizzazioni di polizia in favore del soggetto che ha ottenuto la riabilitazione.

Il requisito dell’attualità della buona condotta sarebbe ricavabile anche dalla giurisprudenza della Cassazione penale in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali.

In carenza del requisito dell’attualità, Emilio Galante, Gaspare Galante, Grazia Canino non avrebbero avuto alcun onere, nel 2018, di dichiarare la presenza della sentenza del Tar Palermo del 1999, di rigetto del ricorso avverso la revoca della licenza di istruttore di tiro.

Sarebbero contraddittorie le argomentazioni esposte dalla Corte Federale che, da un lato, ha rilevato l’erroneità dell’affermazione degli odierni ricorrenti inerenti al fatto che essi sarebbero “marchiati a vita”, ma, dall’altro, ha evidenziato la permanenza degli effetti della sentenza del Tar Sicilia.

I ricorrenti si dolgono anche del fatto che la Corte Federale dAppello abbia ritenuto insussistente la modificazione delloggetto dell’incolpazione da parte del Tribunale Federale, che avrebbe irrogato le sanzioni, non per la condotta consistente nell’avere sottaciuto la perdita dei requisiti soggettivi e per averne dichiarato il possesso alla pubblica amministrazione, ma per avere “…per lungo tempo gestito la Sezione TSN di Palermo ben consapevoli che il TAR Sicilia, con la sentenza n. 2045/1999, aveva respinto i ricorsi”.

8.1. Le doglianze richiamate non sono fondate. 

Al di là del diverso modo di esprimere il concetto, è evidente che il comportamento che ha dato causa all’applicazione della sanzione è consistito nell’aver svolto l’attività in seno alla Sezione nella posizione eminente di istruttore di tiro e, nel caso di Emilio Galante, anche di Presidente della Sezione, senza far conoscere, se non occultando, una circostanza del massimo rilievo quale la revoca della licenza di istruttore/direttore di tiro, per difetto dei requisiti soggettivi sopra richiamati, accertato dal Prefetto di Palermo e consacrato nel giudicato derivante dalla sentenza

n. 2045/1999 del Tar di Palermo. 

Come esattamente rilevato dagli Organi di giustizia federale, l’elemento rilevante, ai fini dell’applicazione della sanzione, non è la buona condotta attuale, la cui valutazione non spetta agli organi dell’UITS, ma la condotta tenuta nel corso del tempo da soggetti che hanno subito la revoca della licenza di istruttore/direttore di tiro, in quanto ritenuti privi dei requisiti soggettivi, e non l’hanno comunicato agli organi federali, continuando a svolgere la loro attività nella Sezione in tale qualità.

Quanto alla rilevanza della revoca della licenza di istruttore ai fini della veridicità della dichiarazione resa nel 2018 al Comune di Palermo, è chiaro che la circostanza, per quanto risalente, riveste un rilievo oggettivo e non può ritenersi cancellata per effetto del mero passaggio del tempo.

Resta fermo, come già rilevato, che, sulla base di un’informazione completa, spetta agli organi competenti valutare i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione.

Con la dichiarazione resa al Comune dai ricorrenti essi hanno attestato l’esistenza di un requisito soggettivo, che prima un provvedimento del Prefetto e poi una sentenza del Tar, che ha acquisito autorità di giudicato, aveva ritenuto insussistente.

Al riguardo, non può certo ritenersi marginale il fatto che, con determina n. 231 del 13 gennaio 2020, il Comune di Palermo abbia disposto il ritiro dell’autorizzazione per l’attività di istruttore/direttore di tiro a segno nei confronti di uno degli incolpati.

Quanto sopra non vuol dire che Emilio Galante, Gaspare Galante, Grazia Canino siano, per usare l’espressione utilizzata nei loro atti difensivi, marchiati a vita, restando ferma la possibilità per gli organi competenti di effettuare, una volta in possesso di un’informazione completa, una valutazione riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi individuati dalle norme statali sopra indicate.

Quanto all’assunto secondo cui sarebbe stato modificato loggetto dell’incolpazione, l’utilizzo di certe espressioni anziché altre (avere …per lungo tempo gestito la Sezione TSN di Palermo ben consapevoli che il Tar Sicilia…” anziché avere sottaciuto la perdita dei requisiti soggettivi e per averne dichiarato il possesso alla pubblica amministrazione) non muta la sostanza dei fatti contestati, che sono sempre quelli sopra evidenziati. Il Tribunale Federale non ha preso in considerazione fatti diversi, li ha solo descritti utilizzando determinate espressioni, che non modificano la sostanza delle cose.

I motivi n. 2 e 3 risultano, quindi, infondati.

9. – Con il quarto motivo, i ricorrenti hanno evidenziato che la UITS era a conoscenza della sentenza n. 2045/1999 del Tar Sicilia fin dal 12 luglio 2017, eppure essa avrebbe consentito che, negli anni successivi, gli odierni ricorrenti continuassero la loro attiviquali istruttori di tiro e che lo stesso Emilio Galante, nel 2018, fosse nominato Presidente della Sezione TSN. Essendo a conoscenza dell’esposto presentato dal Canino, essi avrebbero confidato in buona fede nella correttezza del loro operato.

Solo a due anni di distanza l’UITS avrebbe avviato il procedimento disciplinare. 

Laffidamento ingenerato dal comportamento dagli organi della UITS, anche in ragione della natura di ente pubblico, oltre che di federazione sportiva, da essa posseduta, escluderebbe la violazione della lealtà sportiva.

9.1. Le osservazioni dei ricorrenti non risultano condivisibili.

 

Lazione disciplinare è di esclusiva spettanza della Procura Federale, che ha il potere/dovere di esercitarla entro i termini normativamente previsti.

Il rispetto di tali termini è l’unico elemento realmente rilevante, giacché il comportamento di altri organi o dei tesserati, diversi dalla Procura Federale, che abbiano consentito lo svolgimento dell’attivifederale o istituzionale ovvero l’assunzione di una carica in seno alla Sezione, non può certo costituire ostacolo all’esercizio dell’azione disciplinare, né incidere sulla qualificazione delle infrazioni.

Il tempo trascorso tra lacquisizione della notizia della sentenza del Tar Sicilia e l’avvio del procedimento non può avere, quindi, consolidato alcun affidamento, non essendo pervenuto alcun segnale dagli organi competenti che confermasse la correttezza delloperato degli odierni ricorrenti.

10- I successivi motivi 5, 6 e 7 sono dedicati agli argomenti relativi al difetto dei requisiti oggettivi, contestato dalla Procura Federale, sulla scorta dell’esposto del Commissario Straordinario della Federazione.

Cercando di semplificare al massimo le relative questioni, soprattutto a scopo di chiarezza, va osservato che il Tribunale Federale e la Corte Federale hanno ritenuto di ricomprendere, quali tesserati, gli istruttori di tiro nella categoria dei Tecnici”, a norma dell’art. 53, primo comma, lett. e), dello Statuto UITS.

Il primo comma dell’art. 53 prevede le varie categorie di tesserati e, alla lettera e), prevede la categoria dei tecnici, che sono coloro i quali richiedono il tesseramento per lo svolgimento di mansioni tecniche e sportive nell’ambito del tiro a segno.

La questione assume rilievo in quanto l’art. 44 dello Statuto prevede espressamente che i tecnici di tiro sono scelti tra i soci che abbiano partecipato a corsi federali UITS, siano inseriti negli Albi dei tecnici e che dimostrino particolare esperienza. Agli odierni ricorrenti, si ricorda, è stato contestato di non avere frequentato i corsi disciplinati dal Regolamento della UITS e di non aver partecipato a specifici esami che danno diritto all’iscrizione negli Albi federali.

La Corte Federale, confermando quanto già statuito dal Tribunale Federale, ha affermato che, ai fini dell’acquisizione della licenza prevista dall’art. 31 della legge n. 110/1975, gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto possedere il certificato (diploma) d’idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla Federazione (art. 8 della legge n. 110/1975), che potrebbe ottenersi solo a seguito della frequenza dei corsi regolamentari prescritti dalla UITS.

I ricorrenti contestano la ricostruzione operata dagli organi federali, rilevando, innanzi tutto, che la categoria degli istruttori non è riconducibile a quella dei tecnici, in quanto l’art. 44 dello Statuto sezionale, che impone ai tecnici la frequenza dei corsi regolamentari, si riferirebbe unicamente all’attività sportiva, che nulla avrebbe a che vedere con il perseguimento degli scopi dell’attiviistituzionale, alla quale sono preposti gli istruttori/direttori di tiro.

Il requisito di capacità tecnica richiesto ai fini del rilascio dell’abilitazione prevista dalla legge sarebbe conseguito, secondo quanto desumibile dal disposto dell’art. 8 della legge n. 110/1975, attraverso il possesso di bagaglio di esperienza (avere prestato servizio militare o in altri Corpi armati dello Stato nei dieci anni precedenti) o con il diploma di idoneità al maneggio delle armi, che gli odierni ricorrenti avrebbero acquisito più di trentanni fa.

Presupposto dell’abilitazione sarebbe solo lattestazione del possesso della capacità tecnica. 

10.1. Osserva il Collegio che il presupposto da cui sembra partire la Corte Federale nella decisione impugnata, che ha ripreso l’iter argomentativo esposto nella decisione del Tribunale Federale, è quello della stretta integrazione di norme e regole statali e federali, nel senso che l’accertamento della capacità tecnica preteso ai fini della licenza di cui devono munirsi direttori e istruttori di tiro deve avvenire nel rispetto delle norme e dell’organizzazione della Federazione. Su questo piano rileva, innanzi tutto, il fatto che gli istruttori sono anche tesserati della UITS, che, come accennato, sono suddivisi in categorie ad opera dell’art. 53, primo comma, dello Statuto. Non essendo prevista unautonoma categoria di direttori e istruttori, appare ragionevole ritenere che essi vadano ricondotti alla categoria dei tecnici, vale a dire di coloro che richiedono il tesseramento per lo svolgimento di mansioni tecniche e sportive.

Ne discende l’applicabilità nei loro confronti della norma dell’art. 44 dello Statuto sezionale, che dispone che i tecnici sono scelti tra i soci che abbiano partecipato a corsi federali UITS, siano inseriti negli Albi dei tecnici e che dimostrino particolare esperienza.

Sempre sul piano della necessaria integrazione di norme statali e federali, non può essere privo di significato il fatto che l’art. 4 del Regolamento denominato “Ordinamento e Formazione degli Istruttori Istituzionali UITS” preveda espressamente che la formazione degli istruttori deve avvenire attraverso la partecipazione a corsi specifici organizzati dalla UITS.

Sarebbe, invero, ben strano un sistema nel quale l’accertamento della capacitecnica dei direttori e istruttori di tiro avvenga esclusivamente sulla base di unattestazione del Presidente della Sezione, senza necessità che l’acquisizione del previsto diploma di idoneità al maneggio delle armi sia stato acquisito a prescindere dall’attiviformativa prevista dall’ordinamento federale.

Appare, pertanto, condivisibile lorientamento che, nell’ottica della segnalata integrazione, riconduce la formazione a livello federale tra i requisiti oggettivi ai fini dell’acquisizione della licenza di direttore e istruttore di tiro.

11. Con il settimo motivo, parte ricorrente lamenta la mancata pronuncia riguardo alla richiesta istruttoria tesa all’acquisizione dalla UITS del diploma d’idoneità al maneggio delle armi.

Si tratta di richiesta istruttoria che si ritiene non rilevante, atteso che ciò di cui si discute non è il possesso del titolo in questione, ma di ciò che dovrebbe stare a monte di tale titolo.

D’altra parte, non è ben chiara la ragione per la quale dovrebbe essere la parte resistente ad esibire un titolo che riguarda le persone degli odierni ricorrenti.

La mancata pronuncia sulla richiesta istruttoria non determina, pertanto, alcun vizio della decisione impugnata.

12. – Con l’ottavo motivo, i ricorrenti hanno rilevato che la Corte Federale dAppello avrebbe errato nell’interpretare l’eccezione sollevata dalla difesa riguardo al fatto che la Procura Federale ha ad essi addebitato la violazione dell’art. 29, secondo comma, lett. b), dello Statuto, che disciplina l’attività dei revisori, che nulla ha a che fare con l’incolpazione.

Essi hanno dedotto che la Corte Federale dAppello ha modificato il referente normativo, richiamando l’art. 25, comma 1, lett. a), seguendo un percorso motivazionale in violazione dell’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

La stessa Corte, nel valutare l’addebito mosso a Emilio Galante riguardante il compito dello stesso di esercitare azione direttiva sull’attivisociale e sull’uso del poligono, in quanto non avrebbe curato il corretto sviluppo dei programmi previsti, avrebbe valorizzato lo specifico rilievo relativo alla mancata effettuazione, durante le procedure di sicurezza, del controllo visivo e tattile necessario per la messa in sicurezza. Tale profilo, non preso in considerazione dal Tribunale Federale, sarebbe stato dato per accertato sulla base dell’audizione del Gen. Troia in sede di indagini della Procura, acquisita in assenza di contraddittorio, in quanto il Tribunale non aveva accolto la richiesta della Procura di audizione del Commissario.

Anche sotto tale profilo sussisterebbe la violazione dell’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

12.1 Osserva il Collegio che le deduzioni di parte ricorrente tendono, evidentemente, a dedurre la violazione dei principi di cui all’art. 2 del Codice richiamato e, fra essi, quelli della piena tutela dei diritti e degli interessi, del contraddittorio e del giusto processo.

Quanto al primo profilo, quello dell’errato richiamo agli articoli dello Statuto sezionale, vè da dire che si tratta solo di un refuso evidente, che non può incidere in alcun modo sul diritto di difesa degli incolpati, giacché ciò che assume rilevanza è la corretta descrizione dei fatti oggetto dell’incolpazione. È in relazione ad essi che il soggetto deve difendersi. I compiti di stabilire le definizioni giuridiche e di correggere eventuali inesattezze dei richiami normativi sono propri dei soggetti del processo e, in ultima analisi, del giudicante.

Riguardo all’altro aspetto, il Collegio non ritiene siano state violate le regole del contraddittorio, risultando evidente che il mero richiamo a quanto affermato dal Gen. Troia non ha inciso in alcun modo sull’esito del giudizio, che è stato di mera conferma della decisione di primo grado, che, come evidenziato dagli stessi ricorrenti, non aveva preso in considerazione laddebito.

13. – Il nono motivo è incentrato sulla violazione del Manifesto UITS 2019 “Linee guida teorico – pratiche per lo svolgimento dei corsi regolamentari di tiro a segno, con riferimento all’uso dei bersagli da difesa.

Tra gli addebiti mossi ad Emilio Galante, nella sua qualità di Presidente della Sezione, vi è quello della non corretta applicazione delle prescrizioni contenute nel Manifesto UITS, in quanto, nel corso dell’addestramento dei soggetti destinatari dell’attiviistituzionale, sono stati utilizzati bersagli da tiro, anziché bersagli da difesa.

Le censure mosse dai ricorrenti sono incentrate, sostanzialmente, sul fatto che, nelle regole dell’UITS, non esiste una precisa definizione di bersaglio da difesa, che non riceve alcuna specifica regolamentazione da parte delle Linee guida.

La Corte Federale, nel limitarsi ad affermare che la diversità tra i due bersagli consiste nel fatto che quello da tiro ha forma circolare, mentre quelli da difesa hanno altra forma, avrebbe confermato la tesi della difesa, circa il fatto che non esiste alcuna specifica regolamentazione riguardo ai bersagli

13.1. Osserva il Collegio che quanto rilevato dalla Corte Federale, in merito ad un addebito di indubbio rilievo minore, non si presta ad essere smentito dalle acute osservazioni di parte ricorrente.

Il dato incontestato è che siano stati utilizzati bersagli di tiro sportivo, che, secondo una nozione di comune esperienza, hanno determinate caratteristiche, conformi alla loro destinazione in ambito sportivo.

Cosa ben diversa sono i bersagli di tiro da difesa, il cui uso è prescritto dalle regole dell’UITS nell’ambito dell’addestramento dei destinatari dell’attiviistituzionale, che rispondono a caratteristiche funzionali all’attività addestrativa.

Che il bersaglio di tiro da difesa abbia una forma, anziché unaltra non ben specificata, appare francamente questione di scarso rilievo, giacché ciò che conta è che si tratta di bersagli con caratteristiche funzionali diverse dai bersagli di tiro sportivo.

Le censure mosse alla decisione impugnata non appaiono, quindi, condivisibili.

14. – Il decimo motivo è dedicato all’addebito relativo all’impiego del poligono di tiro e, segnatamente, al fatto che nel 2018 l’addestramento quotidiano in media di 50 agenti di polizia locali sia stato effettuato impiegando per l’attiviistituzionale tutte le otto linee di tiro dello stand b.

La Corte Federale dAppello si sarebbe limitata, sul punto, a rilevare che la parte ricorrente non avrebbe contestato tale circostanza, senza procedere ad un esame delle argomentazioni dei ricorrenti, incentrate sull’incertezza del dato normativo.

Laddebito mosso a Emilio Galante è connesso alla circostanza che, a seguito di sopralluogo effettuato in data 3 dicembre 2015 dalla Commissione incaricata dal Comando Infrastrutture Sud dello Stato Maggiore dell’Esercito, è stata concessa l’agibilità per sei linee di tiro per l’attività sportiva e di una linea di tiro per l’attività istituzionale.

La limitazione delle linee di tiro è dipesa dalla mancanza di setti separatori, che, secondo quanto stabilito dallo Stato Maggiore dell’Esercito, possono essere omessi per i tiratori con elevato grado di addestramento, preparazione ed esperienza per l’attività sportiva, mentre non possono essere omessi in alcun caso per l’attività istituzionale.

Diverse le regole impartite dall’UITS, che prevedono la possibilità di omettere i setti separatori in caso di tiratori con elevato grado di addestramento, preparazione ed esperienza sia per l’attività sportiva, sia per quella istituzionale e in base alle quali la stessa UITS ha proceduto al rilascio dell’agibilità per otto linee di tiro, senza alcuna distinzione tra attività sportiva e attiviistituzionale.

Laddebito mosso ad Emilio Galante andrebbe, quindi, riferito in realtà all’UITS, che, per lo stand b, ha riconosciuto l’agibilità per otto linee di tiro, sia per l’attività sportiva, sia per quella istituzionale.

Parte ricorrente ha evidenziato che l’UITS ha provveduto a ridurre il numero delle linee agibili dello stand b a sei per l’attività sportiva e ad una per l’attiviistituzionale solo in epoca successiva al commissariamento, di talché, nel periodo di presidenza del Galante, l’UITS prevedeva lagibilità di otto linee di tiro per entrambe le attività.

14.1 Le censure non sono condivisibili. 

Osserva il Collegio che, trattandosi della c.d. attiviistituzionale, che si svolge sotto la vigilanza dell’autorità militare, di fronte ad una disposizione da essa proveniente, che limita le linee di tiro agibili dello stand b), non residua spazio alcuno ad incertezze, anche in presenza di disposizioni non collimanti di provenienza federale.

Le segnalate discrasie tra regole e atti provenienti dalla UITS e dal Comando delle Infrastrutture dello Stato Maggiore dellEsercito non esimono il soggetto responsabile della conduzione del poligono dalla rigida osservanza delle disposizioni impartite dall’organo cui, in considerazione della rilevanza degli interessi pubblici implicati nell’attività di cui si tratta, spetta la vigilanza sull’attività stessa.

Eventuali incertezze in ordine alle regole non aprono alla possibilità di scegliere quali norme seguire, decidendo di attribuire rilevanza alle regole impartite a livello federale anziché a quelle poste dal Comando di cui sopra.

Le chiare disposizioni del Comando militare imponevano, senza possibilità di equivoco, l’utilizzo di una sola linea di tiro per l’attività istituzionale.

15. – Con l’undicesimo e ultimo motivo, i ricorrenti hanno lamentato la violazione dell’art. 7, comma 7, del Regolamento di Giustizia dell’UITS, dell’art. 10, primo comma, lett. a), dello stesso Regolamento e l’irragionevolezza del trattamento sanzionatorio.

Un primo gruppo di censure riguarda la radiazione disposta nei confronti del sig. Emilio Galante. Non ricorrerebbe alcuna delle situazioni in presenza delle quali risulta applicabile la sanzione della radiazione.

Tale sanzione, producendo l’effetto dello scioglimento definitivo del vincolo associativo, dovrebbe costituire lextrema ratio, dovendosi applicare solo allorché il tesserato abbia dimostrato un distacco assoluto e totale dai valori dello sport.

15.1 Rileva il Collegio che le condotte addebitate ad Emilio Galante risultano riconducibili alle previsioni del Regolamento di Giustizia, che all’art. 7, comma 7, ha previsto che la sanzione è inflitta per le sanzioni di cui ai precedenti artt. 3 e 5, e specifica che essa è applicata per ripetuti gravi abusi nell’assolvimento di incarichi direttivi.

Gli organi federali di giustizia hanno ritenuto che le infrazioni commesse dal sig. Emilio Galante abbiano carattere di gravità e siano state commesse nell’esplicazione di compiti direttivi.

Il grado di gravità delle infrazioni non può essere vagliato nella presente sede di legittimità. Si può solo valutare se l’applicazione della sanzione sia stata manifestamente irrazionale ovvero sia stata frutto di travisamento.

Ritiene il Collegio che il trattamento sanzionatorio riservato al sig. Emilio Galante non possa considerarsi in contrasto con le norme del Regolamento di Giustizia e che non sia manifestamente irrazionale, tenuto conto della valutazione di gravità dei molteplici addebiti a lui mossi e, segnatamente, di quanto affermato dalla Corte Federale dAppello, che ha specificato che la condotta tenuta, tra gli altri, da Emilio Galante costituisce gravissima violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza.

Anche la valutazione inerente alla gravità del dolo, che ha determinato l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), R.G., appare esente da censure di violazione di norme o di irragionevolezza, atteso il fatto che la Corte Federale ha, in maniera condivisibile, preso in considerazione la posizione eminente rivestita dall’incolpato nellambio della Sezione TSN.

Ad attenuare la gravità delle infrazioni non possono valere le incertezze interpretative rilevate riguardo alla conduzione del poligono, atteso che, come evidenziato, non sussistevano reali incertezze in ordine ai comportamenti da adottare.

15.2 Rispetto alla posizione dei ricorrenti Gaspare Galante e Grazia Canino viene anche contestato il fatto che, come unico profilo comprovante la particolare gravità della condotta, viene rilevata la violazione dei principi posti da norme riguardanti la tutela della pubblica sicurezza.

È stato osservato che, in relazione a tali soggetti, non è stata rilevata alcuna violazione che implichi pericolo per la pubblica sicurezza.

15.3 Anche tale rilievo è privo di fondamento, giacché è evidente il riferimento al fatto che essi hanno continuato ad esercitare l’attività di istruttore di tiro pur nella consapevolezza di essere privi dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle norme statali, poste indubbiamente a tutela della sicurezza pubblica.

15.4 I ricorrenti Lo Coco, Piazza e Ventimiglia, cui è stata applicata la sospensione per anni due, hanno lamentato di avere subito un trattamento deteriore rispetto a quello riservato al sig. Guglielmo Canino, cui è stata applicata la sanzione dell’avvertimento, nonostante fosse stato anchegli membro del Comitato direttivo.

Risulta dalla decisione impugnata che la differenziazione del trattamento  nei confronti di Guglielmo Canino non è immotivata, ma discende dalla dissociazione di tale soggetto dal comportamento degli altri componenti del Comitato direttivo, avendo egli contribuito a portare in luce comportamenti che gli organi dell’UITS hanno considerato meritevoli delle sanzioni applicate.

16.- Il ricorso, pertanto, è infondato e deve essere rigettato.

 

Le spese del giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza.

 

 

 

P.Q.M.

 

il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

 

 

 

Respinge il ricorso.

 

 

 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, a carico dei ricorrenti, in favore della UITS.

 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

 

Così deciso in collegamento telematico in video conferenza su piattaforma Microsoft Teams in data 9 dicembre 2020.

 

 

 

Il Presidente                                                                                Il Relatore

F.to Dante D’Alessio                                                                    F.to Giovanni Iannini 

 

 

Depositato in Roma, in data 7 gennaio 2021.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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