CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 4/2021 del 8 gennaio 2021 – Ermanno Silvano/Federazione Italiana Hockey
Decisione n. 4
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA TERZA SEZIONE
composto da
Massimo Zaccheo - Presidente
Giulio Bacosi - Relatore
Manuela Sinigoi
Valerio Pescatore
Roberto Bocchini - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 72/2020, presentato, in data 4 settembre 2020, dal Sig. Ermanno Silvano, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Guido Valori e dall'avv. Fabrizia Ginnetti,
contro
la Federazione Italiana Hockey (FIH), rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Angeletti e Giovanni Fontana,
e nei confronti
del Presidente p.t. della FIH, Sergio Mignardi,
per la declaratoria di nullità e/o l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia esecutiva, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. d, CGS,
della decisione n. 9/2020 della Corte Federale di Appello della FIH, resa in data 26 agosto 2020, con la quale è stato respinto il reclamo presentato dal ricorrente avverso la decisione n. 14/2020 del Tribunale Federale della FIH, resa in data 13 agosto u.s., con cui è stata dichiarata l’inammissibilità della candidatura dello stesso dott. Ermanno Silvano alla carica di Presidente Federale, con riferimento alla XXVIII^ Assemblea Ordinaria Elettiva della FIH;
della delibera del 6 agosto 2020 della Commissione Convalida Candidature della FIH, il cui contenuto è stato comunicato al suddetto ricorrente con nota a firma del Segretario Generale della FIH, con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità della candidatura del dott. Ermanno Silvano alla Carica di Presidente Federale con riferimento alla XXVIII^ Assemblea Ordinaria Elettiva della FIH;
di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali; nonché
per l’accertamento del diritto
del dott. Ermanno Silvano a partecipare, in qualità di candidato alla carica di Presidente Federale, alla XXVIII^ Assemblea Ordinaria Elettiva della FIH, con conseguente ammissione dello stesso quale candidato alla carica di Presidente Federale, disponendo, se ritenuto necessario, la sospensione della suddetta Assemblea, al fine di permettere al ricorrente di prendervi regolarmente parte.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 18 settembre 2020, il difensore della parte ricorrente - dott. Ermanno Silvano - avv. prof. Guido Valori; gli avv.ti Alberto Angeletti e Giovanni Fontana, per la resistente FIH, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Federico Vecchio, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Giulio Bacosi.
Ritenuto in fatto
- Con decisione n. 9/2020 della Corte Federale di Appello della FIH, resa in data 26 agosto 2020, è stato respinto il reclamo presentato dall’odierno ricorrente, dott. Ermanno Silvano, avverso la decisione n. 14/2020 del Tribunale Federale della FIH, resa in data 13 agosto 2020, con cui è stata dichiarata l’inammissibilità della candidatura dello stesso dott. Ermanno Silvano alla carica di Presidente Federale, con riferimento alla XXVIII^ Assemblea Ordinaria Elettiva della FIH;
- Con ricorso presentato in data 4 settembre 2020, il dott. Ermanno Silvano ha chiesto al Collegio di Garanzia dello Sport (di seguito, più brevemente, “il Collegio”) una declaratoria di nullità e/o l’annullamento, previa sospensione della pertinente efficacia esecutiva, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. d, CGS, della ridetta decisione n. 9/2020 della Corte Federale di Appello della FIH, resa in data 26 agosto 2020, nonché della delibera del 6 agosto 2020 della Commissione Convalida Candidature della FIH, con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità della pertinente candidatura alla Carica di Presidente Federale con riferimento alla XXVIII^ Assemblea Ordinaria Elettiva della FIH, oltre che di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Nel contesto del medesimo ricorso introduttivo, il dott. Ermanno Silvano ha chiesto, altresì, al Collegio l’accertamento del proprio diritto a partecipare, in qualità di candidato alla carica di Presidente Federale, alla XXVIII^ Assemblea Ordinaria Elettiva della FIH, con conseguente ammissione dello stesso quale candidato alla carica di Presidente Federale.
Ciò invocando dal Collegio, all’occorrenza ed in via cautelare, la sospensione della suddetta Assemblea, al fine di permettergli di prendervi regolarmente parte in veste di candidato Presidente Federale.
Il ricorrente, più in particolare, ha imbastito nel contesto letterale del proprio ricorso introduttivo due motivi di censura, per come di seguito sinteticamente illustrati.
2.1. Sostegno alla candidatura a Presidente federale.
Secondo quanto rappresentato dal ricorrente con la prima censura, una corretta interpretazione dell’art. 54, comma 3, dello Statuto Federale - ed in particolare della parola “rappresentanti” ivi testualmente contenuta - ben avrebbe dovuto farlo assumere legittimato alla partecipazione all’Assemblea federale convocata per l’elezione, tra gli altri, del Presidente Federale in data 20 settembre 2020, giacché in possesso del sostegno necessario all’uopo da parte di un numero sufficiente di affiliati alla FIH.
Ciò contrariamente a quanto assunto tanto dal Tribunale Federale quanto dalla Corte Federale d’Appello, che lo avrebbero inopinatamente - ed illegittimamente - escluso dal novero dei possibili candidati alla ridetta carica di Presidente Federale.
2.2. Richiesta di riconoscimento dell’errore scusabile e di conseguente rimessione in termini.
Stando, poi, a quanto imbastito dal ricorrente nel contesto letterale della seconda censura, la decisione della Corte Federale d’Appello sarebbe in ogni caso da caducare - previa sospensione dei relativi effetti - a cagione del palmare vizio motivazionale asseritamente perpetrato dal Giudice endo-federale di gravame, laddove ha apoditticamente mancato di riconoscere, a beneficio del ricorrente medesimo, i presupposti del c.d. “errore scusabile”, con connessa rimessione in termini a fini di precostituzione dei requisiti legittimanti la partecipazione del medesimo alla richiamata Assemblea elettiva del 20 settembre 2020 in veste di candidato Presidente Federale.
Ciò sulla scorta di una incertezza ed equivocità di fondo della pertinente normativa, che avrebbe indotto in “giustificabile” errore il ricorrente medesimo, con conseguente pretesa ad essere (quanto meno, a tale subordinato titolo) riammesso - già in sede cautelare - a partecipare all’Assemblea elettiva del 20 settembre 2020, più volte mentovata, così sconfessando l’apodittico e scultoreo assorbimento del pertinente motivo di gravame da parte della Corte Federale di Appello.
3. Con memoria difensiva successivamente depositata, in data 9 settembre 2020, dinanzi a questo Collegio, la FIH - Federazione Italiana Hockey, ha controdedotto partitamente in relazione a ciascuno dei motivi di censura prospettati dal ricorrente, formulando argomentazioni difensive intese a rappresentare la inammissibilità e comunque l’infondatezza dei motivi imbastiti dal ricorrente medesimo.
La FIH ha, dunque, chiesto il rigetto nel merito del ricorso spiccato ex adverso - e, prima ancora, dell’istanza cautelare a corredo - con vittoria di spese, competenze ed onorari.
4. Intervenuto provvedimento di abbreviazione dei termini da parte del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, in data 8 settembre 2020, alla successiva Udienza pubblica del 18 settembre 2020 - udite tutte le parti e la Procura Generale dello Sport e raccoltene le rispettive conclusioni, siccome esplicitate anche nel contesto di memorie difensive all’uopo autorizzate - il Collegio ha assunto, in sede cautelare e ad una prima sommaria delibazione, meritevoli di apprezzamento le deduzioni del ricorrente di cui al secondo motivo di ricorso e ne ha accolto l’istanza cautelare, disponendo, per l’effetto, la sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione n. 9/2020 della Corte Federale d’Appello della FIH, siccome resa in data 26 agosto 2020.
Considerato in diritto
5. La presente decisione viene redatta in conformità ai principi di chiarezza, sinteticità ed informalità, di cui all’art. 2, commi 5 e 6, del Codice della Giustizia Sportiva.
6. Il canone della c.d. “ragione più liquida” impone di muovere dall’esame del secondo motivo di ricorso proposto dal ricorrente che, a parere del Collegio, merita conforto e va dunque accolto, con contestuale assorbimento del primo motivo di gravame.
Ed invero, stando al tenore testuale pertinente, la decisione della Corte Federale d’Appello della FIH odiernamente gravata si limita ad affermare - non senza apoditticità - che la “valutazione della domanda subordinata deve ritenersi assorbita dalla motivazione del rigetto della domanda principale, non potendosi ritenere scusabile l’errore nel caso di specie”.
Non sfugge al Collegio, come si tratti di asserzione tutt’affatto tautologica, alla cui stregua il rigetto del primo motivo (principale) di ricorso ridonda ex se - ma senza, per vero, spiegare “come” - in “infondatezza assorbita” del secondo motivo (subordinato), producendo consistenti effetti sfavorevoli sulla situazione giuridica soggettiva di natura sportiva azionata dall’odierno ricorrente, avente ad oggetto la precostituzione dei requisiti legittimanti la partecipazione del medesimo alla richiamata Assemblea elettiva del 20 settembre 2020 in veste di candidato Presidente Federale.
Si è dunque al cospetto di un vizio motivazionale della decisione impugnata, tale da imporne la caducazione con ogni effetto consequenziale, senza che occorra un esame nel merito del primo motivo di ricorso, la cui sottesa questione - proprio per i profili di incertezza e, in qualche modo, di ambiguità delle norme federali coinvolte nella presente controversia - impone una eventuale, accurata attenzione da parte della giustizia endofederale.
La seconda censura va dunque accolta e - assorbita la prima - va disposta la compensazione delle spese del presente giudizio, stante la particolarità della vicenda che ad entrambe le ridette censure ha dato scaturigine.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Terza Sezione
Considerato che ad una prima e sommaria delibazione paiono meritevoli di apprezzamento le deduzioni che il ricorrente ha presentato nel secondo motivo di ricorso (omessa motivazione su un punto decisivo della controversia), accoglie l’istanza cautelare e dispone la sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione n. 9/2020 della Corte Federale d’Appello della FIH del 26 agosto 2020.
Per l’effetto, ammette con riserva, per le ragioni di cui in motivazione, il dott. Ermanno Silvano a partecipare, in qualità di candidato alla carica di Presidente Federale, alla XXVIII^ Assemblea Ordinaria Elettiva della FIH, prevista per il 20 settembre 2020.
Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 18 settembre 2020.
Il Presidente Il Relatore
F.to Massimo Zaccheo F.to Giulio Bacosi
Depositato in Roma in data 8 gennaio 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face