CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 8/2021 del 13 gennaio 2021 – A.S.D. Athletic Club Liberi/Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Liguria Lega Nazionale Dilettanti
Decisione n. 8
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente
Marcello de Luca Tamajo - Relatore
Vito Branca
Guido Cecinelli
Giuseppe Musacchio - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 67/2020, presentato, in data 7 agosto 2020, dalla A.S.D. Athletic Club Liberi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ariel Dello Strologo e Andrea Mozzati,
contro
il Comitato Regionale Liguria della Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituito in giudizio, e la Lega Nazionale Dilettanti (LND), rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Giacomardo,
per l'annullamento
del provvedimento del Comitato Regionale Liguria della LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 2 del 10 luglio 2020, con il quale è stata stilata la graduatoria relativa al premio per il Progetto valorizzazione giovani calciatori campionati regionali maschili di Eccellenza e Promozione, escludendone l’Associazione ricorrente, nonché per l'annullamento di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi al provvedimento del Comitato Regionale, ancorché non conosciuti, ed in particolare, della Comunicazione della LND - non conosciuta negli estremi - con cui si specificava che “[…] il premio non sarà corrisposto a quelle Società che sarebbero dovute retrocedere in via ordinaria applicando l'art. 49, delle NOIF, non rilevando le limitate retrocessioni, se non addirittura il blocco delle stesse determinate dai provvedimenti eccezionali adottati in materia a causa della pandemia da Covid-19, ai fini del riconoscimento dello stesso […]”.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 30 novembre 2020, in videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams: il difensore della parte ricorrente - A.S.D. Athletic Club Liberi - avv. Andrea Mozzati, nonché l'avv. Lucio Giacomardo, per la resistente LND; è presente fisicamente, presso i locali del CONI, il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Alessandra Flamminii Minuto, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Marcello de Luca Tamajo.
Ritenuto in fatto
L’Associazione Athletic Club Liberi ha impugnato il suddetto provvedimento e tutti gli atti ad esso connessi sostenendone l’illegittimità, in quanto l’avrebbe esclusa “dalla graduatoria relativa all’assegnazione del premio di valorizzazione giovani in conseguenza delle classifiche finali determinate sulla base delle partite sino a quel momento disputate”.
Il Comitato Regionale Ligure non si è costituito in giudizio.
La LND si è regolarmente costituita nel procedimento, con memoria in data 11 agosto 2020, eccependo, in via preliminare, l’incompetenza dell’adito Collegio e comunque l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso ex adverso preposto.
Con successiva breve memoria, la LND ha rinunciato all’eccezione di incompetenza.
Considerato in diritto
Va preliminarmente rilevato che questo Collegio ritiene di dover decidere la controversia nel merito, dovendosi disattendere le eccezioni preliminari di inammissibilità per difetto di autosufficienza e di carenza di interesse ad agire.
Quanto al primo profilo, deve, infatti, ritenersi che il ricorso introduttivo del giudizio contiene in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede l’annullamento dei provvedimenti impugnati e a valutare la fondatezza o meno di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso.
Quanto al secondo profilo, va rilevato che sussiste l’interesse ad agire della Associazione ricorrente, dal momento che l’atto impugnato non ha un valore meramente ricognitivo, ma ha determinato l’esclusione della ricorrente dalla possibilità di accedere al premio in oggetto e, quindi, ha comportato la necessità e l’interesse alla impugnazione stessa.
Ciò premesso, deve rilevarsi che il ricorso va rigettato.
Deve essere preliminarmente ribadito che la ricorrente Associazione, nella stagione sportiva 2019/2020, ha disputato il campionato di Eccellenza Liguria nel girone A.
Il premio di valorizzazione, di cui si discute, trova la sua fonte normativa nel Regolamento, di cui al Comunicato Ufficiale della LND n. 85 per la stagione sportiva 2019/2020, che prevede - nell’ambito di un progetto di valorizzazione di giovani calciatori - un premio per le Società che hanno promosso una rilevante “politica dei giovani” nell’ambito dei propri organici, incentivando il loro utilizzo nelle gare ufficiali.
Orbene, l’Associazione ricorrente ritiene che, in base alla suddetta norma del Regolamento, avrebbe avuto diritto a percepire il previsto premio di valorizzazione, che invece non gli è stato riconosciuto dalla LND.
La richiesta dell’Associazione non è, però, suscettibile di accoglimento alla stregua delle seguenti motivazioni.
1) Ai fini della decisione della controversia, giova ricostruire le vicende che hanno determinato l’odierno contenzioso.
Com’è noto, a seguito della diffusione del coronavirus COVID-19, è stato approvato l’art. 218 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale è stato testualmente previsto che “1. […] le Federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP) possano adottare, anche in deroga delle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019- 2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020-2021 […]”.
In particolare, in relazione alla situazione emergenziale, la FIGC, con il Comunicato Ufficiale n. 214/A del 10 giugno 2020, ha disposto la definitiva interruzione dei campionati dilettantistici, sia a livello nazionale sia a livello territoriale.
Per quanto riguarda la conclusione dei Campionati a livello territoriale, la stessa FIGC ha delegato la Lega Nazionale Dilettanti a determinare le classifiche ed a stabilire le promozioni e le retrocessioni nell’ambito dei singoli Campionati.
In virtù di tale delega, la Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del Consiglio Direttivo dell’11 giugno 2020, ha determinato che per i Campionati di Eccellenza si desse luogo, in ambito di ogni singolo Comitato Regionale, ad una sola retrocessione, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 49 NOIF, e, per quanto riguarda i Campionati dalla Promozione in giù, attesa la situazione straordinaria determinatasi, previa ratifica da parte del Consiglio Federale, si pervenisse al “blocco” delle retrocessioni, con la promozione della squadra classificatasi al primo posto al momento della definitiva interruzione dei campionati.
In virtù di tali determinazioni che, per quanto attiene i singoli Campionati di Eccellenza, sostanzialmente determinavano il mantenimento della categoria anche per quelle Società che, come la ricorrente, sarebbero dovute retrocedere nella categoria inferiore, lo stesso Consiglio Direttivo della LND, con decisione coerente e ragionevole, determinava che tale “mancata retrocessione” - che di fatto costituiva già un enorme vantaggio per le Società, come la ricorrente, che ne avrebbero beneficiato - non poteva riflettersi anche sull’eventuale corresponsione del “Premio di valorizzazione giovani calciatori”, il cui Regolamento, prodotto dalla convenuta LND, prevede espressamente la perdita del “Premio” in caso di retrocessione.
Che tale decisione non appare irragionevole, del resto, lo si può agevolmente affermare anche sulla scorta di precedenti Decisioni che questo stesso Collegio, proprio in relazione ai Campionati Dilettantistici, ha adottato al termine della stagione sportiva 2019-2020.
In particolare, con la Decisione emessa dalle Sezioni Unite, in data 1 luglio 2020, n. 28/2020, questo Collegio di Garanzia ha condivisibilmente affermato “[…] 1. Come ben noto, la gravissima emergenza epidemiologica causata dal virus Covid-19 ha determinato una imprevedibile quanto straordinaria sospensione della stagione sportiva calcistica 2019-2020. In tale contesto, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, con specifico riferimento ai campionati della Lega Nazionale Dilettanti, deliberava, con i Comunicati Ufficiali n. 179/A, n. 182/A, n. 184/A, n. 193/A e n. 195/A, la sospensione dei campionati dalla stessa organizzati dal 10 marzo 2020 al 14 giugno 2020. 2. Il 19 maggio 2020, il Governo emanava il decreto legge n. 34 che, all’art. 218, rubricato «Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici», ha conferito alle Federazioni l’amplissima delega in ordine alla possibilità di emanare provvedimenti «relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019-2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021»: ciò anche «in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo». 3. Il 20 maggio 2020, con C.U. n. 197/A la FIGC deliberava «di interrompere definitivamente lo svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, sia a livello nazionale che territoriale, relative alla stagione sportiva 2019-2020 e di rinviare ad altra delibera i provvedimenti relativi agli esiti delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2019-2020 e definitivamente sospesi col presente provvedimento» (pubblicato in pari data dalla LND sub C.U. n. 303)”. Successivamente veniva stabilito, con C.U. n. 214/A pubblicato in data 10 giugno 2020, che veniva delegata la Lega Nazionale Dilettanti a tenere conto della situazione di classifica “come maturata al momento della disposta interruzione definitiva delle stesse competizioni sportive, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra. Tale comunicato ufficiale veniva recepito in toto dalla LND, con proprio C.U. n. 314, pubblicato in parti data”. […] “In tal guisa, la LND, con C.U. n. 324 del 18 giugno 2020 deliberava «le linee guida straordinarie relative alla individuazione delle Società promosse e retrocesse nei propri Campionati Nazionali Regionali e Provinciali della Stagione Sportiva 2019/2020»; così tra l’altro disponendo: «Le classifiche di tutti i Campionati della L.N.D. sono cristallizzate al momento della interruzione definitiva dello svolgimento delle competizioni sportive indette e organizzate dalla stessa Lega, sulla base dei risultati definitivamente omologati.
Nell’ipotesi in cui tra due o più Società interessate alla promozione o alla retrocessione, si verifichi parità di punti e di gare disputate prima dell’interruzione definitiva dei Campionati, si fa riferimento all’art. 51 delle N.O.I.F. (“classifica avulsa”), tenendo conto che il criterio degli scontri diretti - attesa la straordinarietà della situazione determinatasi - si applica anche se la disputa degli stessi risulta incompleta. Nell’ipotesi in cui, tra due o più Società interessate alla promozione o alla retrocessione, che abbiano svolto un diverso numero di gare prima dell’interruzione definitiva dei Campionati e abbiano conseguito parità o disparità di punti, si applica la cosiddetta media dei punti, cioè il rapporto tra il punteggio cristallizzato e il numero delle gare effettivamente disputate. In caso di eventuale ulteriore parità tra le Società interessate, si fa riferimento all’art. 51 delle N.O.I.F. (“classifica avulsa”), tenendo conto che il criterio degli scontri diretti - attesa la straordinarietà della situazione determinatasi - si applica anche se la disputa degli stessi risulta incompleta» […]”.
Appare, quindi, evidente che, per esplicita volontà del Legislatore, laddove non bastasse il richiamo alle norme dell’ordinamento federale, la FIGC - e per essa, attesa l’esplicita delega alla formazione delle classifiche contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 214 del 10 giugno 2020, la LND - avrebbe potuto adottare provvedimenti in relazione non solo alla “conclusione delle competizioni e dei campionati”, ma anche alla “definizione delle classifiche finali”, persino in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo.
Di guisa che l’impugnato provvedimento appare immeritevole di ogni censura.
L’esercizio di poteri discrezionali e di natura tecnica è, infatti, giustificato in relazione alla situazione straordinaria e assolutamente imprevedibile venutasi a determinare a seguito del diffondersi del coronavirus.
Ciò premesso, si rileva che, nello specifica fattispecie oggetto della presente controversia, la assoluta legittimità della decisione assunta. di esclusione dal godimento del premio di valorizzazione a favore della Athletic Club Liberi. si evince dal combinato disposto delle disposizioni previste dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, dalla LND e dal Comitato Regionale Ligure.
- Il C.U. n. 85 del 10 agosto 2019 della LND, al punto 4, lettera b), prevede che non avranno diritto al premio “le società che al termine del campionato di Eccellenza 2019/2020 retrocederanno al campionato di Promozione”;
- Il verbale del Consiglio Direttivo della LND dell’11 giugno 2020 ribadisce che “il premio non potrà essere corrisposto a quelle Società che avrebbero dovuto retrocedere in via ordinaria applicando l’art. 49 delle N.O.I.F., non rilevando le limitate retrocessioni, se non addirittura il blocco delle stesse determinate da provvedimenti eccezionali adottati per il COVID”;
- Il presidente della LND, Cosimo Sibilia, ha inviato, in data 23 giugno 2020, a tutti i Comitati Regionali una comunicazione in cui si ribadisce quanto indicato nel suddetto verbale.
- Il Comunicato n. 2 del 10 luglio 2020 del Comitato Regionale Liguria riporta il C.U. n. 85 del 10 agosto 2019 della LND, ribadendo la mancata corresponsione del premio alle Società che sarebbero dovute retrocedere in via ordinaria, non rilevando le limitate retrocessioni, se non il blocco delle stesse, ed ancora indica specificamente la società ricorrente tra quelle escluse dal punto 4.b) del Regolamento di cui al citato C.U. 85 della LND.
- La delibera n. 214/A del 10 giugno 2020 della FIGC, alla stregua di quanto previsto dal citato Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto l’interruzione dei campionati di LND nonché che “dovrà tenersi conto della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva, sia per quanto riguarda le promozioni che le retrocessioni".
Al momento della definitiva interruzione del campionato la Società si trovava al terz’ultimo posto e, cioè, in una posizione che avrebbe imposto, per consentire la permanenza nel campionato, la disputa dei play out, che, però, non si sono potuti effettuare in ragione della definitiva interruzione di ogni attività dilettantistica.
In applicazione dei criteri in precedenza richiamati, la Società ricorrente avrebbe dovuto essere considerata retrocessa nella categoria inferiore.
La successiva decisione del Consiglio Direttivo della LND che, per venir incontro alle esigenze rappresentate dai singoli Comitati Regionali, ha limitato ad una sola squadra per ogni girone le retrocessioni del Campionato di Eccellenza, ha quindi posto la Società ricorrente, al pari delle altre, nelle medesime condizioni, di “ripescata”, con l’ulteriore logica conseguenza che, avendo “beneficiato” di tale possibilità di permanere nel Campionato di Eccellenza, tale beneficio non poteva riflettersi sulle altre conseguenze derivanti dalla retrocessione, ivi compresa la perdita del “Premio di valorizzazione” oggetto del presente giudizio.
Alla stregua di tutto quanto innanzi rilevato, deve, quindi, concludersi per il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 1.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Respinge il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC-LND.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 30 novembre 2020.
Il Presidente Il Relatore
F.to Mario Sanino F.to Marcello de Luca Tamajo
Depositato in Roma, in data 13 gennaio 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face