CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 25/2021 del 8 marzo 2021 – U.S. Cisanese ASD/ASD Città di San Giuliano 1968/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 25

 

Anno 2021

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

 

 

composta da

 

Mario Sanino - Presidente

Giuseppe Andreotta - Relatore

Pier Giorgio Maffezzoli

Angelo Maietta 

Cesare San Mauro - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

Nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 109/2020, presentato, in data 20 novembre 2020 (prot. Collegio di Garanzia dello Sport n. 001106 del 20 novembre 2020), dalla socieU.S. Cisanese A.S.D., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Roberto Regazzoni, rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso, dall’avv. Cesare Di Cintio,

 

 

nei confronti

 

 

 

della ASD Città di San Giuliano 1968, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pier Antonio Rossetti,

 

 

della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituita in giudizio;

 

e con notifica effettuata anche

 

 

 

alla FIGC - Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituita in giudizio;  al Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND, non costituito in giudizio; al sig. Damiano Zicari, non costituito in giudizio;

per la riforma e/o l'annullamento

 

 

 

della decisione emessa dalla Corte Sportiva dAppello del Comitato Regionale Lombardia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 21 del 22 ottobre 2020, in relazione alla gara del 27 settembre 2020, disputata tra U.S. Cisanese ASD e ASD Città di San Giuliano 1968, valevole per il Campionato di Eccellenza Girone B, s.s. 2020-2021, che, accogliendo parzialmente il reclamo proposto da questultima e, perciò, riformando la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia, di cui al C.U. n. 17 dell’1 ottobre 2020, comminava a detta reclamante la sola ammenda di euro 700,00, ripristinando il risultato ottenuto sul terreno di gioco", di contro al provvedimento del Giudice sportivo, che aveva disposto la perdita della gara con il punteggio 0- 3 (in aggiunta ad una ammenda di euro 150,00).

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

uditi, nell’udienza del 28 gennaio 2021, i difensori della parte ricorrente - U.S. Cisanese A.S.D. - avv.ti Serena Angileri e Francesca Auci, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Cesare Di Cintio; l’avv. Pier Antonio Rossetti, per la resistente ASD Città di San Giuliano 1968, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, cons. dott. Giuseppe Leotta, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, che ha concluso per il rigetto nel merito del ricorso, rimettendo al collegio in ordine alle questioni relative alla sua ammissibilità;

 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Giuseppe Andreotta.

 

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 

  • Con C.U. n. 17 dell’1 ottobre 2020, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lombardia, avendo rilevato che la gara disputatasi il 18 settembre 2020 tra U.S. Cisanese ASD e ASD Città di San Giuliano 1968 risultava inficiata dall’impiego, da parte della ASD San Giuliano, del calciatore Zicari Damiano non regolarmente tesserato, comminava la perdita della gara per il punteggio 0-3 a termini dell’art. 10 CGS, noncl’ammenda di euro 150,00, a carico della predetta ASD Città di San Giuliano 1968;
  • detta decisione veniva reclamata innanzi alla Corte Sportiva di Appello territoriale dalla ASD Città di San Giuliano 1968, sortendo il provvedimento oggetto del ricorso proposto al Collegio di Garanzia dello Sport, e cila decisione di cui al C.U. n. 21 del 22 ottobre 2020, che riformava quella del Giudice Sportivo, ripristinando il risultato conseguito sul campo” (0-3) in favore di ASD Città di San Giuliano 1968, e comminava l’ammenda di euro 700,00, ritenendo potersi derubricare l’infrazione rilevata alla stregua di una irregolarità sanabile, con conseguente applicazione dell’art. 39, comma quinto, NOIF, anziché di quanto previsto dall’art. 10, comma 1, CGS FIGC (appunto la perdita “a tavolino” della gara);
  • la fattispecie esaminata dai Giudici federali riguardava l’avvenuto impiego del calciatore Zicari in occasione della partita del 27 settembre 2020, nonostante che il tesseramento dello stesso (minore di età), effettuato per trasferimento il 25 settembre 2020, risultasse viziato dalla mancata sottoscrizione ad opera di chi esercitava la potesgenitoriale.

In data 29 settembre 2020, però, sul “portale società, veniva caricato lo stesso documento, integrato con le firme dei genitori dello Zicari, con conseguente validazione dellinserimento nella lista di trasferimento soltanto successivamente alla disputa della gara oggetto di lite.

Al primo invio del 25 settembre 2020 era seguita, ben vero, l‘attestazione dell’avvenuto deposito (cosiddetta “luce verde), che faceva affermare dalla Corte Federale consistere il rilevato vizio in una mera irregolarità, peraltro, intervenuta in un contesto di assoluta buona fede da parte dell’ASD San Giuliano, e doversi, perciò, applicare il comma 5 dell’art. 39 NOIF e, conseguentemente, infliggere una mera sanzione pecuniaria, anziché comminarsi la perdita della gara a tavolino;

  • di contro, a tale decisione della Corte Federale, con il ricorso ex art. 59 CGS, la U.S. Cisanese ASD lamenta la violazione dell’art. 1425 c.c. in punto di annullabilità del contratto sottoscritto da persona  incapace;  lamenta,  altresì,  la  falsa  applicazione  del  comma  5  dell’art.  39  NOIFsostenendo che la disposizione de qua regola situazioni diverse dal caso dellimpiego di un atleta non ancora tesserato, e, dunque, prevarrebbe l’art. 10 CGS FIGC, incidendo tale illegittimo impiego sul regolare svolgimento della gara;
  • impugna,  infine,  la  possibili di  far  retroagire  gli  effetti  del  documento  trasmesso successivamente  alla  disputa  della  gara  al  momento  del  caricamento  del  precedente,  già carente delle necessarie firme richieste per la validità del trasferimento ai fini del tesseramento.  A supporto di tale ricorso, tuttavia, la U.S. Cisanese ASD produce solo la decisione impugnata e, dunque, né il documento ritenuto invalido, né le proprie difese nel precedente grado di merito;
  • resiste al proposto reclamo la ASD Città di San Giuliano 1968, eccependo l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili, e, nel merito, la piena coerenza col sistema ordinamentale della decisione impugnata, proponendo una ricostruzione per cui doversi ritenere prevalente l’art. 39 NOIF, in quanto norma speciale rispetto a quella generale di cui all’art. 10 CGS.

 

Considerato in diritto

 

 

 

Va preliminarmente ricordato che, in virtù del rinvio che l’art. 2, comma 6, CGS CONI prevede in ordine all’applicabilità delle norme generali del processo civile, il ricorso di cui all’art. 59 CGS e il successivo procedimento devono intendersi modellati alla stregua di quanto previsto dal codice di rito per le controversie devolute alla Suprema Corte (cfr., CDG, SS.UU. , n. 14/2017; CDG, Sez. II, n. 57/2016; CDG, Sez. IV, n. 55/2016; CDG, Sez. II, n. 53/2016; CDG, Sez. IV, n. 50/2016).

Ne consegue, come appresso si spiegherà, l’inammissibilità del ricorso proposto, ancorché per ragioni diverse da quelle eccepite da ASD Città di San Giuliano 1968.

Non si ritiene, invero, che nella fattispecie sia fondata la tesi della resistente, secondo cui il ricorso della U.S. Cisanese ASD difetterebbe di autosufficienza per mancata specificazione delle ragioni di gravame rispetto alla decisione impugnata, ovvero per una genericità del gravame stesso, ovvero ancora perché finalizzato ad un diverso sindacato in punto di fatto, bensì che il ricorso della U.S. Cisanese ASD pecchi di autosufficienza in relazione a due altri rilevanti aspetti.

In primo luogo, non è dato comprendere, dalla lettura dello stesso, se già innanzi alla Corte di Appello Federale fossero state prospettate le medesime eccezioni oggi proposte innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, né, per di più, gli atti processuali interposti nei gradi di merito risultano allegati al ricorso stesso.

Non è possibile, inoltre, ritenere soddisfatto il requisito di cui al n. 6 dell’art. 366 c.p.c., attesa lmancata  allegazione  degli  atti  relativi  alla  procedura  telematica  che  ha  dato  origine  alla irregolarità che s’intende elevare a rango di fattore inficiante il regolare svolgimento della gara. Molto rilevante sarebbe stato, infatti, poter riscontrare se unazione di annullamento, per la cui legittimazione si prevede, ex art. 1441 c.c., un interesse qualificato, possa dirsi spiegata nella fattispecie, in cui sembrerebbe (ma, anche ciò non è dato riscontrare) che il soggetto deputato, e ci la  FIGC  -  Lega  Nazionale  Dilettanti,  avrebbe  chiesto  una  mera  integrazione  della documentazione carente.

In proposito, deve anche sottolinearsi che l’aver richiesto, da parte della ASD ricorrente, l’acquisizione degli atti e dei documenti esistenti nei gradi di merito, non solo non assolve alla necessaria autosufficienza del ricorso, ma, di più, in assenza di uno specifico richiamo agli atti stessi, si presenta del tutto generica e, dunque, assolutamente insufficiente al fine di individuare gli atti e documenti di cui si discute.

, a tal fine, può sopperire la circostanza che taluni fatti storici, ovvero processuali, risultino incontroversi tra le parti, atteso il dovuto controllo che il Giudice di legittimità deve poter effettuare senza dover ricercare addendi estranei al ricorso introduttivo. Invero, “il principio di autosufficienza che impone lindicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre a specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata «localizzazione» del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessidi soffermarsi sullosservanza del principio di autosufficienza del versante «contenutistico»(cfr., Cass., Sez. I - Ordinanza n. 28184 del 10 dicembre 2020 (Rv.660090-01)).

Le spese, in considerazione della delicatezza della questione, possono compensarsi.

 

 

 

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 109/2020, presentato, in data 20 novembre 2020, dalla U.S. Cisanese A.S.D., in persona del legale rappresentante p.t., Roberto Regazzoni, nei confronti della ASD Città di San Giuliano 1968, della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e con notifica effettuata anche alla FIGC-Lega Nazionale Dilettanti (LND),  al  Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND, nonché a Damiano Zicari, per l'annullamento della decisione emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale C.R. Lombardia, di cui al C.U. n. 21 del 22 ottobre 2020, che, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla società ASD Città di San Giuliano 1968, ha riformato la decisione del Giudice Sportivo c/o il C.R. Lombardia, di cui al C.U. n. 17 dell'1 ottobre u.s., e, per l'effetto, ha ripristinato il risultato di 0-3, maturato sul campo, in favore della ASD Città di San Giuliano, in relazione alla gara U.S. Cisanese ASD/ASD Citta di San Giuliano, disputatasi in data 27 settembre 2020, ed ha contestualmente irrogato, a carico della stessa, la sanzione dell'ammenda di € 700,00.

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 28 gennaio 2021.

 

 

 

Il Presidente                                                                                  Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                                          F.to Giuseppe Andreotta 

 

 

Depositato in Roma, in data 8 marzo 2021.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

 

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