CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 26/2021 del 10 marzo 2021 – Audi Sport Italia S.r.l./Automobil Club d’Italia -Sport
Decisione n. 26
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente
Giuseppe Musacchio - Relatore
Vito Branca
Guido Cecinelli
Angelo Maietta - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 116/2020, presentato, in data 14 dicembre 2020, dalla società Audi Sport Italia Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Beatrice Saldarini e Marco Baroncini,
nei confronti
della A.C.I. (Automobile Club d’Italia) - F.N.A. (Federazione nazionale Automobilistica), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo De Crescenzo,
nonché nei confronti
della Procura Federale ACI-Sport, non costituita in giudizio,
avverso
la sentenza (rubricata al n. CS 11/20), emessa dalla Corte Sportiva d'Appello ACI-Sport il 27 novembre 2020, le cui motivazioni sono state pubblicate e rese note alla ricorrente, a mezzo PEC, il successivo 3 dicembre 2020, con la quale la Corte ha respinto il reclamo proposto dalla stessa ricorrente avverso la decisione n. 32, resa in data 3 ottobre 2020 dal Collegio dei Commissari Sportivi dell’Autodromo Internazionale del Mugello con cui, al termine della Gara 1 del Campionato Italiano GT Sprint 2020, è stata applicata al concorrente Audi Sport Italia la penalità di cinque secondi.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 25 febbraio 2021, celebrata in videoconferenza, tramite la piattaforma Microsoft Teams, i difensori della parte ricorrente - Audi Sport Italia s.r.l. - avv.ti Marco Baroncini e Beatrice Saldarini; l'avv. Angelo De Crescenzo, per la resistente ACI; nonché, il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Daniela Noviello - presente, presso i locali del CONI - per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Giuseppe Musacchio.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso depositato in data 14 dicembre 2020, la Audi Sport Italia ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport, chiedendo l’annullamento della decisione, di cui al n. CS 11/20, emessa dalla Corte Sportiva d'Appello ACI-Sport il 27 novembre 2020, le cui motivazioni sono state pubblicate e rese note alla ricorrente, a mezzo PEC, il successivo 3 dicembre 2020, con la quale, nel respingere il reclamo della ricorrente contro la decisione n. 32 del Collegio dei Commissari Sportivi del "Campionato Italiano GT sprint", resa presso l'autodromo del Mugello il 3 ottobre 2020, ha confermato l'applicazione di una penalità in tempo di 5'' da aggiungere alla classifica di gara 1 al Concorrente n. 12 Audi Sport Italia, per la violazione dell'art. 17.1 del Regolamento Sportivo di Campionato GT.
La vicenda sottoposta allo scrutinio del Collegio di Garanzia trae origine dall’impugnazione dinanzi alla Corte Sportiva di Appello ACI della decisione n. 32 del Collegio dei Commissari di Gara dell’autodromo del Mugello, che aveva irrogato all’odierna ricorrente, al termine della Gara 1 del Campionato Italiano GT Sprint 2020, la “penalità in tempo di 5 secondi da aggiungere alla classifica di gara 1”, con conseguente retrocessione del concorrente dalla prima alla quarta posizione della classifica, e tanto perchè: “durante la sosta per il cambio pilota, il personale tecnico del concorrente n. 12 preparava nella zona della pit lane, intorno alla vettura, gli pneumatici per la sostituzione prima che fosse terminato il cambio pilota”.
I giudici di merito respingevano il reclamo, confermando la correttezza dell’applicazione della menzionata penalità disposta dai commissari di gara, affermando che dall’art. 17.1 del Regolamento Sportivo di Campionato GT Sprint 2020 (rubricato “Cambio Conduttore”) si ricava come il cambio pilota costituisca una fase della gara che non ammette azioni o operazioni concomitanti, ad eccezione di quelle espressamente e tassativamente indicate (aiuto ai piloti a sistemarsi nell’abitacolo; controllo della pressione degli pneumatici con l’utilizzo del manometro; pulizia del parabrezza e del lunotto). “Tra queste azioni o operazioni non rientra quella di sostituzione dei pneumatici. Non a caso il numero massimo di persone autorizzate ad effettuare le citate operazioni concomitanti è pari a tre (per il cambio pneumatici ne occorrono all’evidenza quattro). Tutte le altre operazioni sull’autovettura, ivi compreso ovviamente il cambio pneumatici (non oggetto di specifica disciplina nel regolamento GT sprint) devono esser fatte solo dopo lo scadere dei 45 secondi (tempo minimo della sosta ai box per il cambio pilota) e dell’eventuale “handicap tempo maturato”.
Secondo la Corte, come correttamente riportato dai Commissari nell’atto di irrogazione della sanzione, è, infatti, l’art. 17.1 del Regolamento Sportivo di Campionato GT Sprint ad essere stato violato, “essendo quest’ultimo a sancire (e non la scheda esplicativa mostrata durante il briefing), sia pur per implicito, il divieto di porre gli pneumatici sulla pit lane prima del cambio pilota”.
Se, infatti, continua la Corte, l’operazione di cambio pneumatici - nella quale è ricompresa anche la fase del trasporto degli stessi sulla pit lane - comincia prima dello scadere dei 45 secondi, il concorrente, non solo viola il citato disposto dell’art. 17.1, ma si avvantaggia del tempo occorrente ordinariamente agli altri concorrenti per portare gli pneumatici attorno all’autovettura scaduti i 45 secondi.
Ciò, a detta della Corte, è quanto accaduto nel caso di specie: “Il reclamante, computando i 45 secondi, il tempo di percorrenza della pit lane, l’handicap tempo maturato, e il tempo impiegato per il cambio pneumatici (17,98 secondi), avrebbe dovuto sommare un tempo complessivo pari a 1.48.98, mentre il tempo rilevato elettronicamente è di 1.44.077, ossia di quasi cinque secondi in meno. Cinque secondi recuperati grazie proprio all’inizio delle operazioni di cambio gomme, mediante preventivo trasporto sulla pit lane, durante (e non dopo) il cambio pilota. Del resto, che sia questa l’interpretazione da dare all’art. 17.1 emerge per facta concludentia, avendo tutti gli altri team concorrenti lasciato le gomme oltre la zona di rispetto, per poi trasportarle in prossimità del veicolo solo una volta ultimato il cambio pilota. Correttamente, dunque, i commissari sportivi hanno applicato al concorrente AUDI Sport Italia la “penalità in tempo di 5 secondi”.
2. La Audi Sport presentava, dunque, ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, articolando i seguenti motivi di ricorso.
I) “Inosservanza dell’art. 17.1 del Regolamento Sportivo del Campionato Italiano GT Sprint 2020 anche in relazione all’art. 217 del Regolamento Sportivo Nazionale ACI-Sport Edizione 2020 per avere la Corte Sportiva ACI-Sport violato il principio di legalità nella applicazione della norma regolamentare di riferimento e, comunque, omessa e insufficiente motivazione a riguardo, pur essendo un punto di decisiva importanza ai fini della controversia (art. 54, comma 1, R.G.S.)”.
La ricorrente deduce una erronea valutazione della norma regolamentare e la violazione del principio di legalità da parte della Corte Sportiva, affermando che dalla lettura della norma contestata risulta evidente come siano vietate, durante il cambio conduttore, “operazioni e/o riparazioni sulla vettura”, mentre, nella specie, si era trattato di operazione “intorno alla vettura” (i. e. l’aver portato gli pneumatici sulla pit lane prima che la vettura fosse fermata), da ritenersi pienamente legittima anche in considerazione della mancata previsione della stessa nella dettagliata disciplina regolamentare.
II) “Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 9 e 229 del Regolamento Sportivo Nazionale ACI-Sport edizione 2020 in relazione all’art. 140 stesso Regolamento e all’art. 14.4 della Regolamentazione di settore velocità in circuito edizione 2020, per avere la Corte Sportiva d’Appello ACI-Sport confermato l’applicazione di una sanzione diversa da quella prevista dalle norme regolamentari di riferimento per l’asserita infrazione e così violando, anche in questo caso, il principio di legalità e, comunque, omessa e insufficiente motivazione a riguardo, pur essendo un punto di decisiva importanza ai fini della controversia (art. 54, comma 1, R.G.S.)”. Secondo la ricorrente, nella decisione impugnata viene imputato al team Audi di aver posizionato gli pneumatici in un punto diverso dalla pit lane rispetto a quello indicato dal Direttore di Prova durante il briefing. Ebbene, dalle norme regolamentari che disciplinano tale fase preliminare della competizione, secondo Audi Sport, non sarebbe rinvenibile alcuna disposizione che prevede la comminazione della sanzione per cui è causa in caso di non osservanza delle prescrizioni ivi impartite.
La Corte, in tal guisa, sarebbe incorsa nella ulteriore violazione del principio di legalità, confermando la condanna per una condotta non prevista quale illecito disciplinare dalle norme regolamentari e sanzionandola con una penalità in esse non contemplata.
Conclude, pertanto, la difesa della ricorrente chiedendo al Collegio di Garanzia, “previa riforma della sentenza impugnata, di decidere, in tutto o in parte, la controversia e, per l’effetto, di annullare l'applicazione della sanzione, a suo carico irrogata, della penalità in tempo di 5 secondi da aggiungere alla classifica di Gara 1, confermando l'originaria classifica di gara o, quantomeno, di sostituire tale sanzione con quella dell'ammenda nella misura di € 260,00, come previsto dalle norme regolamentari di riferimento (art. 140 R.S.N. e art. 14.4 R.D.S. Velocità in Circuito, Federazione ACI-Sport), oppure, in subordine, di rinviare la decisione all'Organo di Giustizia Federale di competenza, in diversa composizione”.
3. Si è costituita in giudizio l’ACI, con una prima memoria del 13 febbraio 2021, con cui ha chiesto di essere rimessa in termini, considerato che la ricorrente aveva trasmesso, in adempimento della previsione dell’art. 59, n. 1, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, tramite PEC, il ricorso alla Procura Federale e non anche alla Federazione e che, dunque, l’ACI aveva avuto formale conoscenza dell’impugnazione solamente l’11 febbraio 2021, con la trasmissione del provvedimento di fissazione dell’udienza da parte della Segreteria del Collegio di Garanzia.
Con successiva memoria del 21 febbraio 2021, l’ACI ha preso posizione sui motivi di ricorso della Audi Sport Italia, concludendo per l’inammissibilità ovvero per il rigetto nel merito dello stesso.
In particolare, l’inammissibilità del ricorso sarebbe da evincersi da tre concorrenti ragioni: i) per difetto di giurisdizione del Collegio, atteso che la ricorrente è titolare di licenza straniera e, come tale, soggiacerebbe alla previsione del RGS per cui, sul gravame avverso una decisione della Corte Sportiva, è competente la Corte d’Appello Internazionale, secondo quanto previsto dal Codice FIA; ii) la controversia non supererebbe il “filtro” all’accesso al Collegio, ex art. 54 del CGS CONI; iii) il ricorso non avrebbe i crismi dettati dall’art. 54 del CGS CONI, in quanto le censure svolte non rivestirebbero né i caratteri di specificità e completezza né evidenzierebbero una violazione di legge (richiamando in argomento la decisione 11/2021 di questo Collegio).
Nel merito, l’ACI insiste nel sostenere che la Corte abbia ricostruito minuziosamente i fatti di causa ancorandoli alla normativa di riferimento in maniera ineccepibile. Invero, secondo la difesa della Federazione, il cambio gomme era un’operazione che doveva essere effettuata solo dopo lo scadere dei 45 secondi (tempo minimo della sosta ai box per il cambio pilota) e dell’eventuale handicap maturato. “A diversa conclusione non può giungersi, se si considera che il posizionamento pneumatici – avvenuto prima della conclusione della sosta di 45 secondi
– è circostanza (documentalmente provata) non contestata dal ricorrente”.
4. All’udienza del 25 febbraio 2021, le parti hanno insistito nell’accoglimento delle già rassegnate conclusioni. La Procura Generale dello Sport ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
- Preliminarmente, va esaminata l’eccezione formulata dalla Federazione resistente di inesistenza della notifica del ricorso effettuata nei confronti della Procura Federale e non anche nei confronti della Federazione Nazionale Automobilistica, presso un indirizzo PEC non costituente domicilio digitale della Federazione stessa.
Non v’è dubbio che la Procura Federale non può essere considerata come titolare di una autonoma legittimazione processuale, come erroneamente sostiene parte ricorrente, e tanto in ragione del rapporto organico della stessa rispetto alla Federazione, il tutto come chiaramente disciplinato dal Titolo IV del CGS CONI e dal Titolo IV del Regolamento della Giustizia Sportiva dell’ACI.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio, quindi, andava proposto nei confronti della Federazione e notificato presso l’indirizzo PEC risultante dall’elenco IPA, di cui all’art. 16-ter del
D.L. n. 179/2012, mentre non può considerarsi validamente effettuata la notifica presso l’indirizzo PEC giustiziasportiva@pec.aci.it, il quale, evidentemente, rappresenta l’indirizzo PEC dell’Organo di giustizia federale.
Tuttavia, sebbene nulla la notifica, la costituzione in giudizio della Federazione e lo svolgimento puntuale ed esaustivo delle difese di merito ha effetto sanante.
Infatti, secondo la costante giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa, “la notificazione è
inesistente quando manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea, mentre è affetta da nullità sanabile attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell’ordine impartito dal giudice, quando pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l’atto, pervenuto a persona del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario” (ex plurimis, Cons. St., sez. V, 1 ottobre 2018, n. 5619; 5 dicembre 2014, n. 6008; Cass. Civ., sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916). Nella fattispecie, quindi, al netto dell’avvenuta spontanea costituzione in giudizio della convenuta Federazione, sussistono i presupposti affinché, in caso di mancata costituzione di quest’ultima, la ricorrente fosse rimessa nei termini.
- Sempre in limine litis va esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione del Collegio di Garanzia, posta sempre dalla Federazione, in ragione del fatto che, essendo la ricorrente titolare di una licenza Sammarinese, ai sensi dell’art. 23, comma 3, del Regolamento di Giustizia Sportiva dell’ACI, gli sarebbe consentito proporre gravame avverso le decisioni della Corte Sportiva d’Appello unicamente alla Corte d’Appello Internazionale, secondo quanto previsto dal Codice FIA.
L’eccezione è infondata, in quanto sia l’art. 54 del CGS CONI, sia lo stesso art. 54 del Regolamento di Giustizia Sportiva dell’ACI e sia, soprattutto, l’art. 12 bis dello Statuto del CONI, prevedono espressamente che tutte le decisioni non altrimenti impugnabili “nell’ambito dell’ordinamento federale” ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelli tassativamente indicati dalle stesse norme, sono impugnabili dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport.
E tanto vale anche con riguardo ai soggetti titolari di licenza straniera, per il sol fatto che gli stessi, con l’essere ammessi alla competizione sportiva nazionale organizzata dalla Federazione, si sottopongono al c.d. “vincolo di giustizia”, che impone la soluzione delle controversie dell’ordinamento giuridico sportivo mediante ricorso esclusivo agli strumenti di tutela giustiziale predisposti dalle Federazioni e dal CONI.
Quanto, poi, all’apparente conflittualità del disposto dell’art. 23, comma 3, del Regolamento di Giustizia Sportiva dell’ACI con l’art. 54 del CGS CONI e con l’art. 54 dello stesso Regolamento, 8la stessa va risolta - mutuando la formula dell’interpretazione costituzionalmente orientata, elaborata dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 22 febbraio 2017, n. 58) -, facendo ricorso alla regola ermeneutica che impone all’interprete di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che rende la disposizione conforme alla disposizione di rango superiore.
Nella fattispecie, quindi, la previsione della ricorribilità dinanzi alla Corte di Appello Internazionale - anche in considerazione dello specifico inciso “è consentito”, contenuto nel secondo capoverso del comma 3 -, la si deve considerare come una mera facoltà concessa alla parte interessata che, appunto, non preclude la possibilità di adire il Collegio di Garanzia dello Sport.
Inoltre, anche a voler prescindere dal citato principio ermeneutico, la giurisdizione del Collegio di Garanzia deve essere in ogni caso affermata in quanto, in ossequio al principio iura novit curia, la norma in commento deve essere disapplicata in ragione della primazia della norma statutaria e di quella del CGS del CONI.
- Con i due motivi di ricorso, che necessitano di una trattazione congiunta, la ricorrente sostanzialmente si duole della ritenuta erronea interpretazione dell’art. 17.1 del Regolamento Sportivo del Campionato Italiano GT Sprint 2020, dell’erronea applicazione della sanzione della penalizzazione di 5” e dell’omessa e insufficiente motivazione a riguardo.
Quanto all’interpretazione dell’art. 17.1, sostiene la ricorrente che la Corte Sportiva d’Appello ha errato nel ritenere che durante la sosta ai box per la sostituzione del conduttore, tra le attività precluse durante i 45 secondi e l’eventuale handicap maturato, vi sarebbe anche il posizionamento sulla pit line degli pneumatici in funzione della loro sostituzione.
Secondo la Audi Sport Italia s.r.l., infatti, l’interpretazione corretta della disposizione in commento deve essere quella secondo la quale durante i 45” e l’eventuale handicap maturato sarebbero precluse soltanto le attività ulteriori “sulla vettura” e non anche quelle meramente propedeutiche a tali interventi.
L’interpretazione proposta dalla ricorrente non può essere condivisa, in quanto la norma in commento, nel mentre declina in maniera specifica le attività consentite (aiutare i conduttori a sistemarsi nell’abitacolo; controllare la pressione degli pneumatici con l’utilizzo del manometro, pulire il parabrezza ed il lunotto), sancisce, con una disposizione di chiusura, di natura chiaramente proibitiva, il divieto di eventuali ulteriori operazioni e/o riparazioni sulla vettura.
E, quindi, se per riparazioni sulla vettura non può che farsi riferimento ad interventi “sulla” vettura, per quanto riguarda le “ulteriori operazioni” le stesse non possono ritenersi limitate alle sole operazioni “sulla” vettura, ma devono ricomprendersi anche tutte quelle “operazioni” specificamente finalizzate all’esecuzione di interventi sulla vettura, come, nel caso di specie, posizionare gli pneumatici nel punto dove, allo scadere dei 45 e dell’eventuale handicap maturato, dovrà procedersi alla materiale sostituzione degli stessi.
D’altronde, che questa sia l’interpretazione corretta e più ossequiosa del principio di lealtà sportiva, richiamato dallo stesso Regolamento Sportivo Nazionale all’art. 217, è testimoniato dalla circostanza, pacificamente acquisita, che tutti gli altri concorrenti si sono attenuti scrupolosamente al dettato normativo e nessuno di loro, prima dello spirare del tempo in questione (45”, oltre all’eventuale handicap maturato), ha avvicinato gli pneumatici in funzione della loro sostituzione o ha posto in essere altre attività propedeutiche ad interventi “sulla” vettura.
Tuttavia, la Corte Sportiva d’Appello, pur avendo qualificato come antigiuridica la condotta della ricorrente, in quanto in contrasto con il disposto di cui all’art. 17.1 del Regolamento Sportivo del Campionato Italiano GT Sprint 2020, ha ritenuto legittima la sanzione applicata, consistente, si ripete, nella penalità di 5” (che ha comportato la retrocessione della ricorrente dal primo al quarto posto della classifica finale), sebbene una siffatta sanzione non è contemplata in nessuna delle norme richiamate dal Collegio dei Commissari Sportivi nella decisione n. 32, gravata dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello dall’odierna ricorrente.
La decisione impugnata, quindi, deve essere annullata con rinvio alla Corte Sportiva d’Appello ACI-Sport, affinché la stessa, in diversa composizione, in ossequio al principio generale dell’Ordinamento Sportivo di legalità e di specificità della sanzione, individui correttamente la norma sanzionatoria della condotta violativa della disposizione contenuta all’art. 17.1 del Regolamento Sportivo del Campionato Italiano CT Sprint 2020 e ne determini la sanzione in relazione ai fatti contestati.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Annulla con rinvio la decisione impugnata, rubricata al n. CS 11/20 del 27 novembre 2020, rimettendo alla Corte Sportiva d’Apello ACI-Sport per la corretta determinazione della sanzione in relazione ai fatti contestati.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della ricorrente Audi Sport Italia Srl.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 25 febbraio 2021.
Il Presidente Il Relatore
F.to Mario Sanino F.to Giuseppe Musacchio
Depositato in Roma, in data 10 marzo 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face