CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 29 del 29/03/2021 – Armony Line ASD/Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Decisione n. 29
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE
composto da
Franco Frattini - Presidente
Attilio Zimatore - Relatore
Dante D’Alessio
Mario Sanino
Massimo Zaccheo - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 52/2020, presentato, in data 26 giugno 2020, dalla Armony Line ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Sig.ra Laura Poirè, rappresentata e difesa dall’avv. Elisa Brigandì ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Genova, Via Palestro, n. 3/2,
contro
il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. Giovanni Malagò, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Angeletti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Giuseppe Pisanelli, n. 2,
e nei confronti
- della Giunta Nazionale CONI in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. Giovanni Malagò,
- dell’Ufficio organismi sportivi DSA EPS AB del CONI in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. Giovanni Malagò,
per l'annullamento
della delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 129 del 14 maggio 2020, comunicata a mezzo email il successivo 27 maggio, con la quale è stato respinto il ricorso dell'odierna ricorrente ed è stato confermato il provvedimento del Segretario Generale n. 5/2020 del 6 marzo 2020, con cui era stata disposta la nullità dell'iscrizione della medesima Associazione Sportiva al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 16 ottobre 2020, il difensore della parte ricorrente - Armony Line ASD - avv. Elisa Brigandì; l’avv. Alberto Angeletti, per il resistente CONI, nonché il Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer, e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, Prof. Avv. Attilio Zimatore.
Ritenuto in fatto
I. Con ricorso depositato in data 26 giugno 2020, la Armony Line ASD ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport, chiedendo l’annullamento della delibera della Giunta Nazionale del CONI
n. 129 del 14 maggio 2020, comunicata a mezzo email il successivo 27 maggio, con la quale è stato respinto il ricorso dell'odierna ricorrente e confermato il provvedimento del Segretario Generale n. 5/2020 del 6 marzo 2020, con cui era stata disposta la nullità dell'iscrizione della medesima Associazione Sportiva al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche. A sostegno del ricorso la ricorrente ha dedotto (in sintesi) che:
a) in data 14 novembre 2019, il Segretario Generale del CONI comunicava alla UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) e alla Armony Line ASD l’intenzione di procedere – a seguito di una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di avvio di una verifica fiscale nei confronti del sodalizio sportivo – ad un’autonoma verifica circa il possesso dei requisiti sportivi previsti per la permanenza nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, richiedendo di trasmettere determinati documenti.
b) In riscontro alla suddetta missiva, in data 5 dicembre 2019, la UISP comunicava “le informazioni richieste dal CONI” (p. 3 del ricorso, all. 2 prodotto dalla ricorrente).
c) In data 30 gennaio 2020, il Segretario Generale del CONI comunicava all’ Agenzia delle Entrate – e per conoscenza alla UISP e alla Armony Line ASD – che, a seguito delle verifiche svolte, l’iscrizione al suddetto Registro era carente di uno dei requisiti previsti dal Regolamento di funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, ossia “lo svolgimento di comprovata attività sportiva e didattica”, di cui all’art. 3 lett. e, e per l’effetto comunicava la sospensione dell’iscrizione in attesa di un provvedimento da parte del CONI.
d) In riscontro a tale missiva, con comunicazione a mezzo pec del 12 febbraio 2020, la UISP ribadiva al CONI che la Armony Line ASD praticava attività sportiva nelle discipline inerenti all’area della ginnastica, ex art. 2, c. 1, lett. A), del Regolamento CONI degli Enti di Promozione Sportiva e che aveva, altresì, svolto attività didattica di Ginnastica Generale con istruttori regolarmente accreditati UISP e nell’ambito del medesimo Organismo sportivo di riferimento.
e) In data 10 marzo 2020, il Segretario Generale del CONI comunicava alla Armony Line ASD (All. 5 prodotto dalla ricorrente), e per conoscenza alla UISP e all’Agenzia delle Entrate, che, all’esito dei controlli effettuati con provvedimento n. 5 del 6 marzo 2020, era stata disposta, ai sensi dell’art. 7, c. 1, lett. B), del Regolamento di funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, la nullità dell’iscrizione al Registro conseguita, in data 27 ottobre 2008, dalla Armony Line ASD.
f) Il suddetto provvedimento veniva impugnato dalla Armony Line ASD dinanzi alla Giunta Nazionale del CONI con ricorso del 15 aprile 2020 (All. 6 prodotto dalla ricorrente).
g) In data 27 maggio 2020, il Segretario Generale del CONI comunicava alla Armony Line ASD (All. 7 prodotto dalla ricorrente), e per conoscenza alla UISP e all’Agenzia delle Entrate, che la Giunta Nazionale del CONI, con delibera n. 129 del 14 maggio 2020, aveva deliberato di respingere il ricorso e confermare il provvedimento impugnato, “indicando una succinta motivazione (ALL. 7). La delibera n. 129 del 14 maggio 2020 per interno invece non è mai stata notificata all’Associazione” (p. 3 del ricorso).
II) Su queste premesse, la Armony Line ASD ha quindi adito questo Collegio di Garanzia per l’annullamento della suddetta delibera di rigetto, rassegnando le seguenti conclusioni:
<< - In via principale Voglia, per uno o più dei motivi sopraindicati, e/o per quelli meglio ritenuti, in accoglimento del presente ricorso, annullare la delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 129 del 14.05.2020 nonché ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato, conseguente alla predetta decisione, ivi compreso il provvedimento di nullità della iscrizione al Registro CONI della ARMONY LINE ASD n. 5/2020, e disporre i più opportuni provvedimenti a tutela dell’istante;
In via subordinata, rinviare ai sensi dell’art. 62 del Codice di Giustizia Sportiva il Giudizio alla Giunta Nazionale del CONI affinché proceda ai dovuti accertamento di fatto>>.
Inoltre, la ricorrente ha chiesto, in via cautelare, al Presidente del Collegio di Garanzia <<l’azione di provvedimento urgente eventualmente da emettersi inaudita altera parte volto a sospendere l’efficacia esecutiva del provvedimento n. 5 del 6.3.2020 poi confermato dalla delibera del CONI 129/2020 e/o la relativa efficacia esecutiva della medesima delibera 129/2020 reputandosi a tal fine, sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora per l’emissione delle misure cautelari richieste, in considerazione della probabilità di esistenza di sufficienti presupposti a sostegno delle ragioni e domande del ricorso nonché della pregiudizialità che l’efficacia esecutiva del provvedimento di nullità arreca alla società nelle more dell’accertamento fiscale in atto da parte dell’Agenzia delle Entrate>>.
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente ha dedotto i seguenti quattro motivi:
1. << violazione di legge e di norme di diritto ed in particolare degli artt. 24, 97 e 111 Cost., artt. 2 e 3 L. 241/90, art. 2 Codice Giustizia Sportiva CONI, art. 2 Principi di Giustizia Sportiva CONI, con particolare riferimento alla mancata notifica della delibera per esteso n. 129 del 14.05.2020 e alla violazione del principio del contraddittorio, imparzialità e neutralità amministrativa e/o eccesso di potere per irragionevolezza decisionale e/o carenza e/o insufficienza e/o illogicità e/o contraddittorietà della motivazione >>.
2. << violazione di legge e di norme di diritto ed in particolare dei seguenti articoli 3, 24, 25, 111, 117 Costituzione, art. 7 CEDU, artt. 10 e 11 delle Preleggi al Codice Civile, art. 2 Codice Giustizia Sportiva CONI, art. 2 Principi di Giustizia Sportiva CONI, artt. 3-7 del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (delibera 1574 del 18/07/2017) e/o artt. 3-5 del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (delibera 1394 del 19.06.2009) e/o eccesso di potere per irragionevolezza decisionale e/o violazione del principio di proporzionalità e/o travisamento dei presupposti di diritto o dei fatti e/o carenza e/o insufficienza e/o illogicità e/o contraddittorietà e/o irragionevolezza della motivazione con particolare riferimento alla disciplina giuridica da applicare nonché alle previsioni normative e sanzionatorie applicate nell’ipotesi contestata, nonché con particolare riferimento alla violazione del principio di irretroattività, e del principio di legalità per l’individuazione delle norme applicabili e delle corrispettive sanzioni da irrogare >>.
3. << violazione di legge e di norme di diritto ed in particolare degli artt. 3, 24, 25 Costituzione, art. 90 L. 289/02, art. 35 co. 5, D.L. 207/2008, art. 2 Codice Giustizia Sportiva del CONI, art. 2 Principi di Giustizia Sportiva CONI, art. 1 Principi Fondamentali Statuti degli Enti Promozione Sportiva, art. 2 Regolamento Enti Promozione Sportiva, art. 2 e 3 Statuto UISP, e/o eccesso di potere per errata valutazione dei fatti e dei documenti, travisamento delle circostanze di fatto, difetto di istruttoria, nonché per omissione e/o carenza e/o insufficienza e/o illogicità e/o contraddittorietà e/o irragionevolezza della motivazione, con particolare riferimento al possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche e alla nozione di attività sportiva e attività didattica >>.
4. << violazione di legge e di norme di diritto ed in particolare dei seguenti articoli: artt. 3, 24, 25, 111 Costituzione; art. 2 Codice Giustizia Sportiva del CONI, art. 2 Principi Giustizia Sportiva CONI, artt. 3, 7 Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche (delibera 1574 del 18/07/2017) e/o eccesso di potere per irragionevolezza decisionale, e/o travisamento dei presupposti di diritto o dei fatti e/o omissione e/o carenza e/o insufficienza e/o illogicità e/o contraddittorietà della motivazione, nonché ingiustizia manifesta con particolare riferimento ai requisiti soggettivi normativi il cui mancato possesso comporta la nullità dell’iscrizione al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche >>.
Gli argomenti portati dalla ricorrente a sostegno dei vari motivi di ricorso sopra riportati saranno illustrati, per quanto occorre, nel seguito della motivazione.
III. Il CONI si è costituito in giudizio, chiedendo, previo rigetto dell’istanza cautelare proposta, di dichiarare il ricorso inammissibile, e comunque di respingerlo nel merito perché infondato in fatto e in diritto.
Le eccezioni del resistente saranno esposte anch’esse, per quanto necessario, nel corso della motivazione che segue.
La ricorrente ha depositato memoria, replicando alle eccezioni del CONI e insistendo nelle domande formulate.
L’istanza cautelare proposta dalla società ricorrente non è stata accolta, rinviandosi alla decisione del merito.
È intervenuta nel giudizio, ai sensi dell’art. 61, comma 3, la Procura Generale dello Sport, che ha concluso per il rigetto del ricorso, rimettendosi alla decisione del Collegio.
Considerato in diritto
1.
Conviene esaminare innanzitutto il secondo motivo del ricorso che ha carattere preliminare, poiché attiene alla individuazione della disciplina normativa applicabile al caso in esame.
Come si è già riferito, con tale motivo la ricorrente lamenta una serie di vizi del provvedimento impugnato (violazione di legge, anche con riguardo a disposizioni Costituzionali; eccesso di potere per irragionevolezza; violazione del principio di proporzionalità; travisamento dei presupposti ed altri vizi motivazionali) con riguardo alla individuazione della disciplina giuridica relativa ai presupposti per la iscrizione di Armony Line nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, nonché alle sanzioni eventualmente irrogabili.
In particolare, la Armony Line ASD ha osservato che la Giunta Nazionale del CONI avrebbe errato nel fare applicazione del Regolamento approvato con la Delibera CONI n. 1574 del 18 luglio 2017 (Regolamento di funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche – di seguito, per brevità, designato come Regolamento 2017) e non avrebbe fornito alcuna motivazione delle ragioni per le quali non era stata accolta la relativa eccezione, già sollevata dalla ricorrente, con riferimento alla disciplina giuridica da applicare al caso concreto, tenendo conto delle varie modifiche legislative intervenute nel corso del tempo. Secondo la ricorrente, la verifica della sussistenza dei presupposti ai fini della iscrizione di Armony Line avrebbe dovuto essere compiuta secondo la normativa vigente all’epoca della originaria iscrizione; con la conseguenza che avrebbe dovuto trovare applicazione il vecchio Regolamento ex delibera 1394/2009, il quale non prevedeva i requisiti soggettivi introdotti solo successivamente con il nuovo Regolamento ex delibera 1574/2017, all’art. 3, lett. e. Pertanto, la decisione della Giunta Nazionale, così come il provvedimento del Segretario Generale, sarebbe viziato – tra l’altro – in quanto assunto in violazione di norme di legge, del principio di legalità e del principio di irretroattività, con riferimento agli artt. artt. 10 e 11 delle Disposizioni preliminari al Codice civile), nonché per violazione degli artt. 3, 24, 25, 111, 117 Cost. e art. 7 CEDU.
Il motivo è infondato ed è comunque inconcludente.
Va innanzitutto osservato che il provvedimento del Segretario Generale del CONI, che ha disposto la ‘nullità’ dell’iscrizione, è stato adottato nel marzo 2020; e che l’attività di verifica sulla posizione di Armony Line è stata disposta ed avviata dal CONI con comunicazione del novembre 2019. Non rileva che quella verifica sia stata disposta a seguito di una sollecitazione della Agenzia delle Entrate relativa agli anni 2016 e 2017; ciò che rileva è che nel 2019 il CONI che avrebbe potuto procedere al controllo anche di sua iniziativa - ha ritenuto di verificare “la legittimità dell’iscrizione” di Armony Line nel Registro attualmente in vigore, chiedendo una serie di informazioni e di documenti. Tale verifica non poteva che essere compiuta secondo la disciplina che regolava al momento la tenuta di quel Registro, individuando i criteri e i requisiti per la iscrizione; e, dunque, secondo le disposizioni dettate nel Regolamento approvato con la citata Delibera CONI n. 1574 del 18 luglio 2017.
Del resto, come rilevato dalla difesa del CONI, la stessa Armony Line, nel suo ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, ha riconosciuto la applicabilità di quel Regolamento (2017) per il periodo successivo al 2017. Regolamento che Armony Line non ha mai impugnato (pur avendone interesse, secondo la sua lettura del quadro normativo) e la cui applicazione – come si dirà più oltre – ha condotto alla dichiarazione di nullità dell’iscrizione per difetto dei requisiti prescritti.
Ma seppure la Giunta Nazionale del CONI – per verificare la legittimità dell’attuale iscrizione di Armony Line nel Registro - avesse potuto distinguere tra il periodo successivo alla introduzione del Regolamento 2017 e quello precedente, nondimeno sarebbe dovuta pervenire alla dichiarazione di nullità poiché anche il precedente Regolamento – approvato con delibera CONI n. 1394 del 19 giugno 2009 – prevedeva l’iscrizione nel Registro delle “associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgano attività sportiva dilettantistica, compresa l’attività didattica
…”. E da tale disposizione non può certamente ricavarsi che ai fini della iscrizione sia sufficiente lo svolgimento di attività didattica nella comprovata assenza dello svolgimento di attività sportive dilettantistiche. Su tale punto si tornerà nell’esame del terzo motivo del ricorso.
2.
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato per violazione di legge, nonché di disposizioni del Codice Giustizia Sportiva CONI e dei principi di Giustizia Sportiva, con “riferimento alla mancata notifica della delibera per esteso n. 129 del 14.05.2020 e alla violazione del principio del contraddittorio, imparzialità e neutralità amministrativa”, deducendo anche eccesso di potere e “insufficienza e/o illogicità e/o contraddittorietà della motivazione”.
In particolare, con questo motivo di impugnazione, la ricorrente lamenta l’omessa notifica per esteso della delibera con la quale la Giunta Nazionale del CONI ha respinto il ricorso e confermato il provvedimento n. 5 del 6 marzo 2020 del Segretario Generale dichiarativo della nullità dell’iscrizione di Armony Line nel Registro. Secondo la ricorrente, la mancata comunicazione nonché l’assenza di una pubblicazione della delibera sul sito istituzionale del CONI integrerebbero una violazione del diritto di difesa, di cui all’art. 24 Cost., dei principi del contraddittorio, del giusto processo e della parità delle parti, nonché del principio di imparzialità amministrativa.
A sostegno di questo motivo, la ricorrente ha richiamato giurisprudenza di legittimità in tema di motivazione omessa o c.d. apparente, che, invero, non è pertinente al caso in esame, nel quale non è stata dedotta una mancanza della motivazione nel provvedimento impugnato, bensì la mancata integrale comunicazione di esso.
Ciò premesso, il motivo in esame è infondato.
L’art. 8 del citato Regolamento 2017, che disciplina i ricorsi avverso i provvedimenti di revoca e nullità, non prevede che essi siano comunicati integralmente alla associazione interessata, ma dispone che “Il dispositivo è comunicato mediante posta elettronica all’Associazione/Società interessata e all'Organismo sportivo di affiliazione”. Nel caso di specie, il dispositivo della Delibera della Giunta Nazionale è stato comunicato ad Armony Line nonché alla UISP mediante posta elettronica in data 27 maggio 2020 (cfr. All. 7 prodotto dalla ricorrente); e con la stessa comunicazione a mezzo posta elettronica il Segretario Generale del CONI, ad esuberanza, ha fornito anche una precisa informazione in ordine alla motivazione del provvedimento dichiarativo della nullità, specificando che “Dall’esame del ricorso e dalla documentazione allegata a sostegno, già agli atti del CONI in quanto acquisita in fase di istruttoria dall’incaricato Ufficio, non sono state fornite prove documentali riguardo la partecipazione ad attività sportivo dilettantistica, compresa quella didattica, degli Organismi di affiliazione, come invece prescritto dalle disposizioni dell’art. 90 della L.289/2002, ai fini del riconoscimento ai fini sportivi CONI, e dall’art. 1 dei Principi Fondamentali degli Statuti degli Enti di Promozione Sportiva”; concludendo che “L’iscrizione conseguita il 27/10/2008 dalla Armony Line A.S.D. nonché i rinnovi di validità intervenuti non risultano sostenuti dalla sussistenza di tutti i requisiti richiesti a tal fine dalle norme in materia, né è stato dimostrato il contrario in sede di impugnazione” (e quest’ultima conclusione corrisponde, pressoché testualmente, alle conclusioni riportate nella Delibera impugnata).
Peraltro, la mancata integrale comunicazione della motivazione del provvedimento impugnato non ha concretamente inciso sull’esercizio del diritto di difesa di Armony Line, che ha impugnato la Delibera della Giunta sviluppando una amplissima serie di censure sui profili di diritto della motivazione.
3.
Con il terzo motivo, la ricorrente ha censurato la Delibera impugnata lamentando violazione di legge, con particolare riguardo, tra l’altro, ai “Principi Fondamentali Statuti degli Enti Promozione Sportiva, art. 2 Regolamento Enti Promozione Sportiva, art. 2 e 3 Statuto UISP”, nonché per eccesso di potere per errata valutazione dei fatti e dei documenti, “con particolare riferimento al possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche e alla nozione di attività sportiva e didattica”. Più specificamente, Armony Line lamenta l’errata valutazione dei fatti e dei documenti prodotti, ritenendo di avere fornito ampia prova dello svolgimento di attività sportiva, ma anche di attività didattica e/o comunque di attività sportiva compresa la didattica. Secondo la ricorrente, la nozione di attività sportiva dovrebbe essere intesa in un senso ampio e comprensivo, onde, anche a voler applicare il nuovo Regolamento, ai fini della sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Registro non si richiederebbe la sussistenza congiunta di attività sportiva e attività didattica, essendo sufficiente la sussistenza di una sola di esse. Precisamente, si legge nel ricorso (cfr. pag. 17) che «nella descrizione del codice 3 (codice numerico che identifica la sospensione automatica legata all’attività sportiva, descritta nelle specifiche tecniche allegate al Regolamento) le varie attività a cui il sodalizio deve partecipare non sono separate da un “sia”, ma da virgole, pare quindi sufficiente la partecipazione anche solo ad una di tali tipologie di attività. In conclusione, secondo la presente difesa una lettura coerente con la normativa di legge deve ritenersi quella che reputi sufficiente che il sodalizio sportivo svolga una delle due attività». Con riguardo alla disposizione dettata dall’art. 3 del Regolamento 2017 – che individua i requisiti per l’iscrizione nel Registro e richiede lo svolgimento di “comprovata attività sportiva e didattica” – la ricorrente sostiene che essa “doveva essere interpretato come un E/O e non solo come una E cumulativa, sicchè il possesso anche di UNA sola delle DUE attività doveva comunque legittimare l'iscrizione” (pag. 13 del ricorso).
L’interpretazione sostenuta dalla ricorrente – e conseguentemente il motivo di ricorso – è infondata, ponendosi in contrasto letterale con il testo dell’art. 3 del Regolamento 2017, nel quale si richiede espressamente lo svolgimento da parte dell’Associazione richiedente l’iscrizione al Registro di entrambe le attività, sportiva e didattica. E non vi è alcuna ragione che consenta di leggere la congiunzione “e” come un “e/o”, reputando sufficiente lo svolgimento di una sola delle due attività.
Nello stesso senso depongono anche le disposizioni ed i principi richiamati dalla ricorrente, dai quali, anzi, emerge la necessaria rilevanza dell’effettivo svolgimento di ‘attività sportiva’, la quale non può difettare sebbene possa “comprendere” anche lo svolgimento di attività didattiche e formative. Questo senso si ricava dall’art. 90, comma 18, della L. 27.12.2002, n. 289 (successivamente modificato ed abrogato), richiamato dalla ricorrente, secondo il quale lo statuto delle associazioni sportive dilettantistiche deve prevedere nell’oggetto sociale la “organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica”; e si ricava anche dai “Principi fondamentali degli statuti degli enti di promozione sportiva” (di cui alla delibera del CONI n. 1623 del 18 dicembre 2018), secondo il quale “Gli Enti di Promozione Sportiva sono tenuti ad organizzare a favore dei soggetti sportivi ad essi affiliati e tesserati attività sportiva dilettantistica, compresa quella a carattere didattico e formativo”. Nessuna di queste disposizioni richiamate dalla ricorrente – consente di ritenere che l’associazione sportiva dilettantistica possa limitarsi allo svolgimento di un’attività di carattere esclusivamente didattico, senza alcuna attività sportiva.
In questo motivo di ricorso, Armony Line ha pure sostenuto di avere fornito la prova dello svolgimento di attività sportiva, ma tale accertamento è certamente inammissibile in questa sede nella quale è precluso un nuovo accertamento dei fatti; né può essere presa in esame la nuova documentazione prodotta a riguardo dalla associazione ricorrente.
4.
Infine, con il quarto motivo la ricorrente ha censurato la Delibera impugnata lamentando, anche in questo caso, violazione di legge, eccesso di potere per irragionevolezza decisionale, e/o travisamento dei presupposti di diritto, insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, “con particolare riferimento ai requisiti soggettivi normativi il cui mancato possesso comporta la nullità dell’iscrizione al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche”.
In particolare, la ricorrente osserva che la nullità dell’iscrizione sarebbe “stata decretata solo ed esclusivamente sulla base del mancato possesso di solo due dei requisiti previsti” dal Regolamento 2017 (art. 3, lett. e ed f) e non di tutti i requisiti richiesti dall’art. 3, come richiederebbe l’art. 7 dello stesso Regolamento. La ricorrente osserva che la Giunta avrebbe basato la sua decisione sulla considerazione che «non sono state fornite prove documentali riguardo la partecipazione ad attività sportivo dilettantistica, compresa quella didattica» mentre l’art. 7 del Regolamento 2017 prevederebbe che “la nullità possa essere irrogata solo in presenza del mancato possesso di TUTTI i requisiti indicati all’art. 3”.
Anche questo quarto motivo di ricorso è infondato. Esso si ricollega chiaramente alla interpretazione sostenuta dalla ricorrente nel precedente terzo motivo nel quale - come si è visto - essa argomentava nel senso della sufficienza, ai fini della iscrizione della Associazione nel Registro, della sola attività didattica, anche in difetto di prova dello svolgimento di attività sportiva. Devono, dunque, richiamarsi, nel respingere il motivo ora in esame, le considerazioni svolte nel paragrafo che precede in merito alla necessaria sussistenza del requisito dello svolgimento di attività sportiva e della insufficienza della sola attività didattica.
L’interpretazione dell’art. 7 del Regolamento 2017 proposta dalla ricorrente non può essere condivisa. Quella disposizione stabilisce che la nullità sia dichiarata quando all’esito dei controlli “non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell’iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art.3” (che, come già rilevato, richiede lo svolgimento di “comprovata attività sportiva e didattica”). Orbene, la citata disposizione attesta la necessarietà della persistenza, ai fini della validità dell’iscrizione, di tutti i presupposti stabiliti dall’art. 3 cit. Dalla sua lettura non si ricava – come sostiene la ricorrente – che solo in mancanza di tutti i presupposti si proceda alla dichiarazione di nullità, bensì esattamente l’opposto: cioè, che anche la mancanza di uno solo di quei presupposti comporti l’effetto della nullità.
Pertanto, anche quest’ultimo motivo di ricorso, come i precedenti deve essere respinto perché infondato.
5.
Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite
Respinge il ricorso.
Le spese, a carico della soccombente Armony Line, sono liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore del CONI.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 16 ottobre 2020.
Il Presidente Il Relatore
F.to Franco Frattini F.to Attilio Zimatore
Depositato in Roma, in data 29 marzo 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face