CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 30 del 02/04/2021 – Valentina Cagnazzo/Federazione Italiana Sport Equestri

Decisione n. 30

 

Anno 2021

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE

 

 

 

 

composto da

 

Franco Frattini - Presidente

Mario Sanino - Relatore

Dante DAlessio

Manuela Sinigoi

 

Massimo Zaccheo - Componenti 

 

ha pronunciato la seguente

 

 

                                         DECISIONE

 

 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 83/2020, presentato, in data 12 ottobre 2020, dalla sig.rValentina Cagnazzo, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Cappa,

 

 

 

contro

 

 

 

la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), non costituitasi in giudizio; 

 

 

avverso

 

 

 

la decisione resa dalla Corte Federale d'Appello FISE nel procedimento n. CAF R.G. 2/2020 - P.A. 43/2019 del 23 settembre 2020, pubblicata sul sito federale il successivo 28 settembre, nella parte in cui ha rigettato l'appello della ricorrente e, per l'effetto, ha confermato la decisione del Tribunale Federale FISE del 29 luglio 2020, pubblicata il successivo 30 luglio, che aveva irrogato, a carico della sig.ra Cagnazzo, la sanzione di anni 2 di sospensione da ogni carica e/o incarico federale, ivi compreso quello di istruttore, nonché da ogni attività agonistica, e dell'ammenda di euro 500,00, ex art. 6, comma 1, lett. c) e) d), del Regolamento di Giustizia FISE.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 15 marzo 2021, tenutasi in videoconferenza, tramite la piattaforma Microsoft Teams, il difensore della parte ricorrente - sig.ra Valentina Cagnazzo - avv. Stefania Cappa, nonché il Procuratore Federale della FISE, avv. Alessandro Benincampi, ed il sostituto Procuratore Federale FISE, avv. Gian Paolo Guarnieri, per la resistente Procura Federale FISE; il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Livia Rossi, presente personalmente presso i locali del CONI, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dellart. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. Mario Sanino.

 

 

 

 

Ritenuto in fatto

 

  1. - Con ricorso del 12 ottobre 2020, la sig.ra Valentina Cagnazzo ha impugnato la decisione resa dalla Corte Federale dAppello FISE nel procedimento n. CAF R.G. 2/2020 - P.A. 43/2019 del 23 settembre 2020, pubblicata sul sito federale il successivo 28 settembre. Tale decisione aveva rigettato lappello della ricorrente e, pel'effettoaveva confermato la decisione del Tribunale Federale FISE del 29 luglio 2020pubblicata il successivo 30 luglioche aveva irrogato, a carico della odierna ricorrente, la sanzione di anni 2 di sospensione da ogni carica e/o incarico federale, ivi compreso quello di istruttore, nonché da ogni attività agonistica, e dell'ammenda di euro 500,00, ex art. 6, comma 1, lett. c), e) e d), del Regolamento di Giustizia FISE.

La vicenda portata alla cognizione delle Sezioni Unite origindal procedimento disciplinare promosso dalla Procura FISE a seguito di una segnalazione del 18 giugno 2019, a firma deSegretario Generale FISE, in cui veniva denunciata una situazione di presunto maltrattamento di equidi allinterno del C.I. Seprio ASD di Gornate Olona.

Con atto di incolpazione del 17 gennaio 2020, la Procura Federale provvedeva al deferimento dei seguenti affiliati e tesserati:

i) il C.I. Seprio ASD, in persona del Presidente p.t.;

ii) il sig. Luca Minorini, in proprio e nella qualità di Presidente del C.I. Seprio ASD;

iii) la sig.ra Valentina Cagnazzo, quale proprietaria degli equidi denominati Belen, April nc, Prosecchino, Jasmine” e Cindy”, nonché quale istruttore del C.I. Seprio ASD (odierna ricorrente);

iv) il sig. Paolo Broglia, quale proprietario dellequide denominato Falco;

v) la sig.ra Lucrezia Sciuccati, quale istruttore del C.I. Seprio ASD;

vi) la sig.ra Nicole Schiavon, quale OTB del C.I. Seprio ASD. 

Interessa in questa sede, poiché oggetto di contestazione nei confronti dellodierna ricorrente, il contenuto del capo a) del deferimento, vale a dire la asserita violazione degli artt. 1 e 3 del Regolamento di Giustizia, nonché del Regolamento Veterinario (artt. 1 e 2, n. 9, Sezione tutela del benessere del cavallo) e dell’art. 1, lett. a), del Codice di condotta Fei per il benessere del Cavallo (Allegato I del Regolamento Veterinario); rileva, inoltre, la denunciata violazione dei principi sanciti dagli artt. 5 e 10 dello Statuto Federale.

Il Tribunale Federale rilevava come presso il Centro Ippico Seprio fossero stati effettuati controlli e ispezioni dalla ATS Insubria (Agenzia di Tutela della Salute), nonché dal Nucleo dei Carabinieri Nas e dall’Ispettorato del Lavoro, ad aprile e giugno 2019, da cui erano scaturiti un sequestro amministrativo disposto da ATS Insubria (successivamente convalidato) ed un provvedimento di sequestro probatorio del Gruppo Forestale Carabinieri il 14 giugno 2019. Successivamente, nellottobre 2019, per il tramite del Dipartimento Veterinario, veniva disposta apposita ispezione al fine di acquisire il necessario parere tecnico sulle condizioni di benessere degli equidi, nonché sullo stato di manutenzione degli impianti (relazione che veniva trasmessa alla Procura il successivo 18 novembre 2019).

Da tali dati indiscussi, secondo il Giudice di prime cure emergevano: irregolarità relative ai documenti di identificazione di n. 16 equidi; completa assenza di documenti di identificazione di

n. 25 equidi; assenza del registro di carico e scarico degli animali; presenza di una c.d. BCS

 

(Body Condition Store) per almeno la metà dei n. 96 equidi presenti durante i sopralluoghi, tali da far supporre un non adeguato regime alimentare; presenza di n. 30 equidi con perdurante stato di dimagrimento; irregolarità della documentazione relativa ai puledrnatpresso gli impianti; falsità nella licenza dospite del cavallo Grato.

Con riferimento alla sig.ra Cagnazzo - compagna del sig.  Minorini -  il Tribunale Federale, ritenuto che la stessa non poteva non sapere dello stato di denutrizione in cui versavano gli equidi e degli illeciti perpetrati dal compagno e che, dunque, la stessa avrebbe dovuto denunciare l’accaduto agli organi competenti, applicava le seguenti sanzioni: sospensione dallattività agonistica di cui allart. 6, comma 1, lett. d) Reg. Giust. per la durata di anni due; sospensione da ogni carica ed incarico federaleinclusa la qualifica distruttoretecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara, per la durata di anni due ai sensi dellart. 6, comma 1, lett. e) Reg. Giust.; ammenda di euro 500,00 (cinquecento) di cui allart. 6, comma 1, lett. c) Reg. Giust.”.

2. - Decidendo sul gravame interposto, la Corte Federale di Appello, con la decisione quivi impugnata, lo rigettava, confermando la statuizione del Giudice di prime cure con riferimento alla sig.ra Cagnazzo.

In particolare, la Corte, preso atto che le censure allora avanzate dallodierna ricorrente alla decisione del Tribunale riguardavano la sola determinazione della sanzione, riteneva che il Giudice di Primo Grado ha condivisibilmente applicato i principi in materia di irrogazione delle sanzioni, per i tesserati Minorini e Cagnazzo, conseguentemente le sanzioni vanno confermate per come irrogate in primo grado, valutata la gravità della vicenda nel suo complesso, ampiamente provata, nonché il comportamento dei tesserati Minorini e Cagnazzo”.

3. - La sig.ra Cagnazzo ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto.

a) Secondo la prospettazione della ricorrente, a fronte delle sanzioni ridotte in appello a carico delle incolpate Sciuccatti e Schiavon, la CFA avrebbe omesso di fornire adeguata motivazione sul diverso trattamento sanzionatorio riservatole, ponendo così in essere una evidente disparità di trattamento.

In tesi, non sarebbero stati considerati quali indici favorevoli - da valutare a mente degli artt. 7 e 15, RG FISE - alla ricorrente le circostanze per cui la stessa è incensurata, ha fornito fattiva collaborazione, ha ammesso i propri addebiti e ha fatto ammenda degli errori commessi (a sostegno della eccezione ha depositato due precedenti: Tribunale Federale FISE - Proc. P.A. 26/15 e Giudice Sportivo Nazionale FISE, decisione 07 aprile 2014).

La Corte Federale avrebbe, altresì, travisato le prove in atti, nella parte in cui afferma che la ricorrente avrebbe dichiarato di non conoscere il regolamento e il dovere di denuncia. Invero, in sede di spontanee dichiarazioni, la stessa avrebbe dichiarato tuttaltro: la Sig.ra Cagnazzrappresenta la grave situazione economica sia personale che del circolo, che è stata la fonte di parte degli eventi che le vengono addebitati ” e che non consentiva di garantire aglanimali unalta qualità del cibo. Si dichiara comunque dispiaciuta dellaccaduto e di non aver denunciato tempestivamente la situazione; ed ancora “l’indagata, ammette quindi di non aver denunciato, per un unico fine: sostenere il Signor Minorini a gestire il Centro Ippico … in maniera corretta, cercando di reperire aiuti economici. Dello stesso tenore e contenuto sono talune dichiarazioni fatte direttamente dinanzi il Tribunale Federale.

Vengono, a sostegno del motivo, riportati i precedenti di questo Collegio nn. 3/2014, 15/2019, 17/2019.

b) Secondo la ricorrente, la CFA non avrebbe preso in considerazione la circostanza per cui, sin dal 2018, la stessa avesse chiesto aiuto - tuttavia vano - al Presidente del C.R. Lombardia della FISE ed allIstituto per il Credito Sportivo. La mancata denuncia sarebbe, dunque, da ascrivere al menzionato Presidente. Si legge, infatti, nel ricorso Se è vero che, sotto il profilo strettamente formale, non è stata trasmessa alla Procura Federale una denuncia via mail volta a segnalare i fatti del Centro Ippico Seprio ASD; è altresì vero che la Signora Cagnazzo, rivolgendosi al Presidente del CR Lombardia ha certamente esposto allo stesso tutte le problematiche che esistevano ed ha, quindi, sostanzialmente segnalato le gravi difficoltà che viveva il maneggio. Tale condotta … doveva quanto meno essere considerata nel motivare il quantum della sanzione”.

Ha concluso, pertanto, la ricorrente chiedendo al Collegio di Garanzia dello Sport di riformare la sentenza impugnata con ogni consequenziale provvedimento.

4. - Si è costituita in giudizio la Procura Federale della FISE, con memoria del 26 febbraio 2021, concludendo per linfondatezza del ricorso, con conseguente conferma della decisione impugnata.

Sul primo motivo di ricorso la Procura argomenta, in sintesicome lo stesso sia del tutto infondato, considerando la diversità dello status delle incolpate, di cui la ricorrente lamenta il diverso trattamento sanzionatorio, tale, pertanto, da giustificare una differente modulazione delle sanzioni.

Sarebbe, altresì, smentita per tabulas la asserita collaborazione posta in essere dalla ricorrente, attesa la sua reticenza - accertata in dibattimento - mostrata in sede di indagini.

Quanto al secondo motivo, sarebbe da considerare parimenti infondato. Invero, la sentenza dprime cure, confermata in appello, ha espressamente (p. 6 della decisione del Tribunale Federale) ritenuto come inconferenti le eccezioni sul tema formulate nel corso del giudizio.

 

 

Considerato in diritto

I.

Il ricorso è inammissibile e comunque infondato. 

Più in particolare, come detto, la ricorrente, con il primo motivo, lamenta il diverso trattamento sanzionatorio riservato alle incolpate Sciuccatti e Schiavon, sostenendo una carenza di motivazione della CFA sul punto; al contempo, sollecitando questo Collegio alla valutazione di talune circostanze attenuanti previste dagli artt. 7 e 15, R.G. FISE, in tesi non prese in considerazione dal giudice di seconde cure, vieppiù facendo riferimento ai menzionati arresti dei giudici endofederali della FISE.

È evidente come la struttura di tale impugnazione sia inammissibile in questa sede. Ed infatti, è inammissibile dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport il motivo con il quale il ricorrente abbia dedotto che in alcuni casi, a suo giudizio più gravi, riguardanti altri tesserati il giudice avrebbe inflitto una sanzione pi mite, in quanto mira ad una valutazione comparativa di fattispecie diverse, oltre che a un giudizio di merito riguardo alla gravità dell’illecito in s considerato. La mera produzione di precedenti decisioni di organi federali non può valere a fondare un giudizio di illegittimità, se non accompagnata dalla specifica dimostrazione di discrasie tali da configurare un vero e proprio vizio della motivazione(Collegio di Garanzia dello Sport, Quarta Sezione, decisione 17 gennaio 2019, n. 3); vizio che nella fattispecie, come si dirà infra, non sussiste in questo caso.

Ed  è,  altresì,  dobbligo  ribadire  che  esula  dalla  competenza  del  Collegio  di  Garanzia  lvalutazione delle circostanze attenuanti per la quantificazione della sanzione disciplinare da irrogare. Tale valutazione implica, infatti, un giudizio di merito insindacabile dinanzi al Collegio di Garanzia(Collegio di Garanzia dello Sport, Quarta Sezione, decisione 19 gennaio 2018, n. 4). Tali argomentazioni valgono, altresì, a svelare linammissibilità del secondo motivo di ricorso, con cui si censura lomissione della motivazione CFA ove non ha considerato che, sin dal 2018, la ricorrente avesse chiesto aiuto – come detto, vano - al Presidente del C.R. Lombardia della FISE ed allIstituto per il Credito Sportivo.

Ma sul punto deve non di mensottolinearsi che una tale eccezione condurrebbe irrimediabilmente il Collegio di Garanzia ad inammissibili nuove valutazioni sui fatti di causa e rinnovati apprezzamenti sulla condotta della ricorrente. Invero, i difetti di omissione e di insufficienza della motivazione sono configurabili solo quando, dallesame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla stessa sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile lobiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesimadeprocedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento; diversamente, i suddetti difetti non sono configurabili quando via sia difformità rispetto alle attese e alle deduzioni della parte ricorrente, poich , in questultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in uninammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti assunti dal giudice nella impugnata decisione(Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, decisione 13 novembre 2017, n. 82, Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, decisione 4 ottobre 2017, n. 73; Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 3 ottobre 2017, n. 69; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 7 marzo 2017, n. 19).

Ed ancora, il vizio di omessa o insufficiente motivazione che legittima il ricorso al Collegio dGaranzia dello sport si configura soltanto qualora dal percorso argomentativo del giudice di merito emerga il mancato esame di elementi che avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione, ovvero la mancata esposizione del procedimento logico o motivazionale seguito dal giudice. Invece, la valutazione delle risultanze probatorie e la scelta delle prove ritenute più idonee a sorreggere l’impianto motivazionale della sentenza involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito e non sono pertanto censurabili in sede di legittimità(Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 7 marzo 2017, n. 19; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 14 febbraio 2017, n14Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, decisione 14 febbraio 2017, n. 13; Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, decisione 27 ottobre 2016, n. 53; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 21 giugno 2016, n. 46; Collegio di Garanzia dello Sport, Quarta Sezione, decisione 24 marzo 2016, n. 14; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 22 gennaio 2016, n. 4).

Trattasi, quindi, di interventi non consentiti in questa sede di legittimità e, pertanto, assolutamente inammissibili.

II.

 

Ma il ricorso è anche chiaramente infondato nel merito.

 

Le argomentazioni dedotte dalla ricorrente non consideravano il fondamentale dato, preso in considerazione dal Tribunale e dalla CFA, della differenza sostanziale di status che ricopre lodierna ricorrente nell’ambito dellordinamento federale rispetto alle incolpate Sciuccatti e Schiavon. Invero, la prima era stata deferita e condannata quale istruttore del C.I. Seprio ASD”, la seconda, quale OTB del C.I. Seprio ASD(ove lOTB è, fa notare correttamente la Procura, lOperatore Tecnico di Base, qualifica tecnica inferiore allistruttore). Al contrario, la posizione e, dunque, lo status disciplinare della sig.ra Cagnazzo risentiva e risente del suo essere istruttrice del C.I. Seprio ASD, di membro del Consiglio direttivo del circolo Saprio, nonché di proprietaridegli equidi Belen, April, Prosecchino, Jasmine” e Cindy”, questi ultimi individuati dalla ATS Insubria il 27 giugno 2019 proprio tra gli equidi in perdurante stato di dimagrimento.

Dalla differente posizione deriva il diverso trattamento sanzionatorio, senza che possa censurarsi loperato della CFA e del Tribunale in tema di attività valutativa, di cui allinvocato art. 7 R.G. FISE, che, anzi, al comma 1, lett. c), impone di considerare, nella irrogazione di sanzioni disciplinari, il ruolo della carica e/o dell’incarico rivestiti dal responsabile”.

A ciò aggiungasi che la asserita “fattiva collaborazionerisulta smentita dagli atti di indagine ove, nella relazione veterinaria del 25 ottobre 2019, si legge che la stessa non è al momento presente e, a seguito di una telefonata effettuata alla stessa dalla persona da noi interrogata, che non lo sarebbe stata per tutto il pomeriggio .... chiamiamo la Sig.ra Cagnazzo al telefono...le illustriamo la situazione ... La sig.ra Cagnazzo, dopo una iniziale resistenza con il tentativo di reindirizzarci verso il Sig. Minorini...acconsente ad incontrarla presso gli impianti del Centro Ippico Casper Horse per alcuni minuti perch impegnata successivamente in altra sede. Ed ancora, la sig.ra Cagnazzo nel fornire risposte evasive circa lo spostamento presso altre strutture dei cavalli di interesse, ci rimanda al sig. Minorini per avere informazioni circostanziate in merito....

Ebbene, quanto emerso ed allegato documentalmente, con riferimento al capo a) dellincolpazione riferito alla ricorrente, conduce a considerare immune dai vizi denunciati la decisione impugnata, ove si afferma che il Giudice di Primo Grado ha condivisibilmente applicato i principi in materia di irrogazione delle sanzioni, per i tesserati Minorini e Cagnazzo, conseguentemente le sanzioni vanno confermate per come irrogate in primo grado, valutata la gravità della vicenda nel suo complesso, ampiamente provata, nonché il comportamento dei tesserati Minorini e Cagnazzo”.

Quanto al secondo motivo, al di là da considerazioni sulla posizione del Presidente del C.R. FISE Lombardia - inconferenti in questa sede - è sufficiente notare che, nel corso del procedimento, la ricorrente non ha effettivamente dimostrato di aver informato il  Comitato Regionale Lombardia e che la stessa ha sì rappresentato la difficile situazione del Centro Ippico, ma non anche lo stato di denutrizione degli equidi o dellirregolarità nella documentazione. Ecorretto, dunque, come ha fatto la CFA, considerare non qualificabili come circostanze attenuanti le difficoltà economiche, che anzi avrebbero dovuto sollecitare a denunciare la situazione in cui versava, da anni, il circolo ippico ai competenti organi federali.

Da tali considerazioni deriva il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni della CortFederale dAppello.

 

                                                             PQM

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite

 

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 15 marzo 2021.

 

 

Il Presidente                                                                            Il Relatore

F.to Franco Frattini                                                                 F.to Mario Sanino

 

 

Depositato in Roma in data 2 aprile 2021. 

 

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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