CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 40 del 28/05/2021 – A.D.S. Trieste Tuffi Edera 1904/Alessandro De Rose/Federazione Italiana Nuoto

Decisione n. 40

 

Anno 2021

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

 

 

 

composta da 

Mario Sanino - Presidente 

Marcello De Luca Tamajo - Relatore

Vito Branca

Angelo Maietta

Giuseppe Musacchio - Componenti

ha pronunciato la seguente

                                                 DECISIONE

 

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 23/2021, presentato, in data 1° marzo 2021, dalla A.D.S. Trieste Tuffi Edera 1904, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Valcareggi,

 

 

nei confronti

 

 

 

del sig. Alessandro De Rose, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Fontana,

 

 

 

avverso

 

 

 

la decisione n. 1/21 della Corte Federale dAppello, Seconda Sezione, della  Federazione Italiana Nuoto (FIN) del 27 gennaio 2021, con la quale, nel respingere il ricorso della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione n. 12/2020 del Tribunale Federale della FIN, SecondSezione, depositata in data 23 novembre 2020, che, in accoglimento del ricorso presentato dallo stesso sig. Alessandro De Rose, aveva concesso al medesimo atleta lo svincolo dalla società

A.D.S. Trieste Tuffi Edera 1904.

 

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

uditi, nell’udienza del 5 maggio 2021, celebrata in videoconferenza, tramite la piattaforma Microsoft Teams, il difensore della parte ricorrente - A.D.S. Trieste Tuffi Edera 1904 - avv. Mauro Valcareggi, noncl'avv. Giovanni Fontana, per il resistente sig. Alessandro De Rose; udito, altresì, in collegamento telefonico, il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Massimo Ciardullo, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Marcello De Luca Tamajo.

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 

Con ricorso al Tribunale Federale il sig. Alessandro De Rose ha chiesto la declaratoria del proprio diritto allo svincolo dalla Società Trieste Tuffi e, per l’effetto, il nulla osta al tesseramento in favore di altra Società.

La Società si è costituita in giudizio contestando le motivazioni addotte dal ricorrente a sostegno della propria richiesta.

A seguito di prova testimoniale il Tribunale Federale, con decisione n. 12/2020, ha accolto il ricorso del De Rose e, per l’effetto, ha concesso all’atleta lo svincolo dalla società Trieste Tuffi. Avverso tale decisione la Società ha proposto ricorso alla Corte di Appello Federale che, con decisione n. 1/2021 del 27 gennaio 2021, lo ha respinto, confermando, pertanto, lo svincolo dell’atleta De Rose.

La Società ha impugnato dinanzi al Collegio di Garanzia, con ricorso in data 1° marzo 2021, il suddetto provvedimento della Corte di Appello per:

  • violazione o falsa applicazione di legge;
  • nullità della sentenza o del procedimento;
  • omesso esame di uno o più fatti decisivi per il giudizio.

Il sig. De Rose si è regolarmente costituito in giudizio con memoria in data 16 marzo 2021, contestando in fatto ed in diritto tutto quanto adverso dedotto.

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

Il ricorso va dichiarato inammissibile. 

Le tre censure mosse dalla società ricorrente tendono, infatti, sostanzialmente ad un riesame in punto di fatto della vicenda, in quanto rimettono alla valutazione del Collegio apprezzamenti in fatto non rimettibili al Giudice di legittimità, quale è per l’appunto questo Collegio.

La Società, infatti, sostanzialmente si duole del fatto che il Tribunale non abbia ascoltato il Presidente, non abbia ascoltato tutti i testi da essa addotti ed abbia invece deciso di escutere quale teste la moglie del sig. De Rose (nonché figlia del Presidente!).

Orbene, appare evidente che tali censure tendono ad una rivisitazione dei fatti di causa, la qualcosa non può trovare ingresso in un giudizio di legittimità.

La decisione definitivamente resa in ambito federale all’esito dei gradi di giustizia interna, infatti, può essere validamente censurata dal Collegio di Garanzia “esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”.

Ladito Collegio ha, quindi, una funzione decisoria di natura impugnatoria, limitata ad un sindacato di pura legittimità, equiparabile alla funzione disimpegnata dalla Corte di Cassazione nell’ambito dell’ordinario sistema processualistico.

Ebbene, nessuna delle censure mosse dalla Società ricorrente alla decisione della Corte di Appello Federale presenta requisiti idonei a configurare questioni di pura legittimità, con la conseguenza della loro palese inammissibilità.

A prescindere dai suddetti assorbenti rilievi, si rileva che comunque le censure della Società sono infondate nel merito.

Per quanto concerne la presunta mancata instaurazione del contraddittorio, che erroneamente la Società ricorrente individua nel mancato interrogatorio del suo Presidente, sig. Belsasso, si rileva che:

  • correttamente  la  Corte  di  Appello  non  ha  ritenuto  valide  le  giustificazioni  addotte  da questultimo, in quanto non comprovanti un legittimo impedimento a comparire;
  • altrettanto correttamente la Corte di Appello ha ritenuto che il mancato interrogatorio del ricorrente non configuri alcuna lesione del diritto di difesa o del diritto al contraddittorio, avendo  peraltro  il  Tribunale  concesso  al  ricorrente  anche  un  termine  aggiuntivo  per  la presentazione di ulteriori osservazioni scritte.

Per quanto concerne il profilo probatorio, si rileva che la Corte di Appello ha evidenziato che correttamente il Tribunale aveva accolto le richieste istruttorie ritenute rilevanti e tempestivamente proposte, ritenendo invece inammissibili, e comunque irrilevanti, quelle successivamente proposte dalla società ricorrente.

Alla luce di quanto innanzi esposto deve quindi concludersi per l’inammissibilidel ricorso.

 

Le  spese  seguono  la  soccombenza  e  vengono  liquidate  nella  misura  di   3.000,00,  oltre accessori di legge.

 

 

                                                            PQM

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

 

 

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore del resistente sig. De Rose.

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 5 maggio 2021.

 

 

Il Presidente                                                                                  Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                                          F.to Marcello De Luca Tamajo

 

Depositato in Roma, in data 28 maggio 2021.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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