CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 43 del 04/06/2021 – Andrea Bonavia/Associazione Italiana Arbitri
Decisione n. 43
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente
Vito Branca - Relatore
Angelo Maietta
Marcello De Luca Tamajo
Giuseppe Musacchio - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 27/2021, presentato, in data 9 marzo 2021, dal sig. Andrea Bonavia, rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Ciotti,
nei confronti
dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA), in persona del Presidente pro tempore, dott. Alfredo Trentalange, rappresentata e difesa dall’avv. Valerio Di Stasio,
nonché nei confronti
della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente pro tempore, dott. Gabriele Gravina, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,
avverso
la delibera della Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA n. 20 del 26 gennaio 2021.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 5 maggio 2021, celebrata in videoconferenza, tramite la piattaforma Microsoft Teams, il difensore della parte ricorrente - Sig. Andrea Bonavia - avv. Gianluca Ciotti, l’avv. Valerio Di Stasio, per la resistente AIA, l’avv. Giancarlo Viglione per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Massimo Ciardullo, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Vito Branca.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso presentato in data 9 marzo 2021, il sig. Andrea Bonavia ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento della delibera della Commissione di Disciplina d’Appello dell’AIA n. 20 del 26 gennaio 2021, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dallo stesso avverso la decisione resa dalla Commissione di Disciplina Nazionale dell'AIA n. 33 del 5 novembre 2020. Con tale ultima decisione era stata irrogata al Bonavia la sanzione della sospensione dal 5 novembre 2020 al 4 settembre 2021, per la violazione degli artt. 23, comma 3, lett. l), e 40, comma 1 e comma 3, lett. a), b) e c), del Regolamento dell'AIA, nonché dell'art. 6.1 del Codice Etico.
La vicenda portata alla cognizione di questo Collegio ha origine dal deferimento del 10 marzo 2020 a carico dell’odierno ricorrente (all’epoca dei fatti, Presidente della Sezione AIA di Portogruaro), a mezzo del quale la Procura Arbitrale contestava a quest’ultimo le “seguenti violazioni: - "artt. 23 c.3 lett.l e 40 c.1 e c.3 lett. a), b) c) del Regolamento dell'A.I.A. nonché art. 6.1 del Codice Etico (...) per avere omesso di denunciare le molestie di carattere sessuale dell'associato Paolo BRUNZIN nei confronti della allora associata [omissis] della sezione di Portogruaro nonché di non avere sempre contestato all'allora Segretario sezionale la sua attività negligente nella stagione sportiva 2018/2019 per non avere inviato all'Ufficio Tesseramento dell'A.I.A. l'Elenco Moduli di Richiesta Tessera Federale 2019 – Tribuna Ordinaria ovvero averli mandati in ritardo e non avere stampato sul registro verbali il verbale di Assemblea Ordinaria del 2019 e non averlo inviato alla segreteria Nazionale”.
All’esito del giudizio di primo grado - trattato congiuntamente al procedimento promosso nei confronti dell’associato Brunzin - con Delibera n. 33 del 5 novembre 2020 la Commissione Nazionale di Disciplina dell’AIA “irroga(va) all'A.B. Andrea Bonavia della Sezione A.I.A. di San Donà di Piave la sanzione della sospensione dal 5 novembre 2020 al 4 settembre 2021”
I giudici di primo grado, dopo aver dato conto delle evidenze probatorie raccolte in sede predibattimentale e della affermazione dell’odierno ricorrente il quale, in sede di interrogatorio, affermava di essere “stato testimone oculare degli atti di violenza perpetrati […] in quattro occasioni consumatesi all’interno dell’ufficio della Segreteria Sezionale nella stagione sportiva 2017/2018” (p. 5, par. II della Decisione di primo grado), ritenevano che il Bonavia avesse “tollerato e chiuso un occhio sui comportamenti […] sino a quando questi gli è rimasto amico e non gli ha girato le spalle, probabilmente per dinamiche sezionali ed elettorali. […] Proprio alla luce di quanto dichiarato […] alla Procura Arbitrale è chiara la responsabilità dell’A.B. che, quale Presidente di Sezione, aveva il dovere, sancito dall’art. 23, comma 3, lettera l) del Regolamento associativo, di controllare l’osservanza dei doveri arbitrali da parte degli associati, segnalando prontamente alla Procura Arbitrale tutte le presunte infrazioni rilevate” (p 6 – 7, par. II della Decisione di primo grado).
La Commissione di Disciplina accertava, altresì, il ritardo negli adempimenti sezionali da parte dei soggetti deferiti, di cui ai capi di incolpazione, ossia: non avere inviato all'Ufficio Tesseramento dell'A.I.A. l'Elenco Moduli di Richiesta Tessera Federale 2019 – Tribuna Ordinaria ovvero averli trasmessi in ritardo e non avere stampato sul relativo registro il verbale di Assemblea Ordinaria del 2019 e non averlo inviato alla segreteria Nazionale. Secondo la Commissione, infatti, la responsabilità ricadrebbe su entrambi i soggetti, in ragione della posizione di ciascuno: “sul segretario, perché non ha adempiuto ad alcuni dei suoi compiti istituzionali; sul presidente, perché a lui compete, come da Regolamento associativo, l’onere di organizzare, dirigere e controllare l’attività amministrativa della Sezione”.
2. Decidendo sul gravame interposto dal Bonavia, la Commissione di Disciplina d'Appello dell'Associazione Italiana Arbitri, con Delibera n. 20 del 26 gennaio 2021, quivi impugnata, lo rigettava “e per l'effetto conferma(va) il Provvedimento disciplinare della SOSPENSIONE dal 5 novembre 2020 al 4 settembre 2021”.
Quanto al primo motivo di appello, circa la mancata ammissione della audizione del soggetto colpito da molestie, la Commissione d’Appello, analizzati i singoli capitoli di prova formulati, riteneva la prova orale inammissibile ed irrilevante, aggiungendo che “le circostanze capitolate […] non sono neppure da considerarsi utili <<a difesa>>, pure perché dalle stesse si ricavano allegazioni in punto probatorio a conferma delle omissioni (o del ritardo) che sono appunto le contestazioni di cui al capo di incolpazione”.
In ordine all’omessa denuncia della condotta dell'Associato Brunzin, i giudici d’appello - chiarite le prescrizioni e gli obblighi gravati sul ricorrente nella sua qualità di Presidente di sezione - statuivano che “in presenza di una condotta siffatta, peraltro reiterata e non sporadica ed unica, percepita direttamente dal Presidente di Sezione, in capo a questi <<scatta>>, ad avviso di questa Commissione, l'obbligo di intervenire, perché egli si viene a trovare nella condizione cd. di garanzia. Tra l'altro, nel caso si tratta di omissione "propria", perché a carico del Presidente di Sezione vi sono specifici obblighi e doveri dettati dalle regole associative. A nulla rileva la qualificazione, necessariamente giuridica, di tale condotta, né se la stessa condotta possa avere un qualche rilievo extra-associativo. In altri termini, tenere un comportamento siffatto in un contesto ambientale associativo non si ritiene che sia corretto e nel rispetto dei doveri di arbitro e di associato” (pp. 6-7 della Decisione impugnata).
Sulla questione del contestato ritardo nei presenti adempimenti, la Commissione d’Appello accertava l’infondatezza del gravame, affermando che “Il Presidente di Sezione ha l'obbligo della verifica e del controllo anche in tema di adempimenti amministrativi. Vi è agli atti, come correttamente rilevato anche dal Giudice disciplinare in primo grado, la prova dei ritardi e della mancata stampa sui registri” (p. 8 della Decisione impugnata).
Quanto, infine, alla doglianza attinente alla specie ed alla misura della sanzione applicata, i giudici d’appello la ritenevano “senz'altro commisurata e corretta la scelta dell'applicazione della sanzione della sospensione, nell'ambito della graduazione ricordata anche nel motivo. Si è trattato di una violazione cd. plurima, per diversi episodi, per cui la scelta della predetta sanzione è senz'altro in linea sia con i precedenti disciplinari che con le regole sanzionatorie. Quanto alla misura della stessa, questa Commissione condivide la decisione di primo grado. Va da sé che tra il minimo ed il massimo edittale si è scelta una misura al di sotto della metà del massimo. La stessa si ritiene assolutamente congrua, coerente e misurata” (p. 9 della Decisione impugnata).
3. A sostegno del gravame proposto dinanzi a questo Collegio, in sintesi, il Bonavia ha formulato i seguenti motivi di ricorso.
I) “Violazione di legge. Nullità del procedimento per decorso dei termini”.
Sul punto, il ricorrente ha rilevato la violazione del principio di celerità, di certezza e del diritto di difesa per il lungo tempo intercorso tra la data di segnalazione alla Procura Arbitrale (5 agosto 2019) e l’atto di deferimento (10 marzo 2020).
II) “Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione dell’art. 23 Reg. AIA. Motivazione insufficiente e contraddittoria. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c”.
Secondo la prospettazione del ricorrente, l’impianto delle decisioni dell’AIA si sarebbe basato esclusivamente sul citato contenuto della segnalazione fatta dallo stesso alla Procura Arbitrale, affetto, tuttavia, da un difetto di interpretazione. Invero, vi sarebbe stata la necessità di individuare esattamente le condotte (se riconducibili alla “Violenza”, ovvero agli “Atti sessuali”, ovvero alle “Molestie sessuali”, ovvero al “Corteggiamento sgradito”) giacché, in tesi, l’omessa denuncia sarebbe stata configurabile solo laddove vi fosse stato il rilievo che la circostanza da denunciare fosse giunta nella sfera di conoscenza e consapevolezza del ricorrente. In altri termini, il recepimento neutrale della parte verbale della dichiarazione (atti di violenza), privo di alcuna indagine sull’effettiva rispondenza di questa con le reali circostanze di fatto, per come limpidamente emerse negli atti processuali, costituirebbe un errore in diritto e non richiesta di diversa valutazione dei fatti (come tale inammissibile).
A ciò ha aggiunto il ricorrente – parimenti censurando la decisione impugnata, ove si afferma “è
chiaro per questa Commissione che in realtà il Presidente Bonavia ha tollerato e chiuso un occhio sui comportamenti del Brunzin” - che è dimostrato (audizione del 26 settembre 2019) che lo stesso Bonavia avrebbe saputo delle “molestie” direttamente dalla vittima solo in un momento postumo, ossia all’atto delle sue dimissioni da arbitro e, dunque, rispetto a tale tipo di conoscenza la denuncia sarebbe stata assolutamente tempestiva.
III) “Violazione e falsa applicazione di legge. Motivazione apparente ovvero inesistente.
Violazione del principio di legalità. Assenza di norma asseritamente violata ovvero omessa indicazione della stessa”.
Con riguardo alla questione del ritardo negli adempimenti amministrativi, il ricorrente ha censurato l’assoluta apparenza (se non insussistenza) della motivazione sul punto rispetto a quanto dedotto nell’atto di appello; e, segnatamente, era stata contestata l’assenza di una premessa (norma di diritto) cui fare riferimento e del percorso logico-giuridico in grado di rendere edotto il ricorrente sul come ed in quale modo la condotta (senza dubbio non tempestiva) si fosse concretizzata a livello tale da essere capace di essere sussunta in un (preciso) precetto normativo (neppure genericamente indicato), da assumersi pertanto violato. La Commissione d’Appello non avrebbe evidenziato - secondo la tesi ricorrente - il supporto normativo della contestazione (quale norma o anche prassi e/o consuetudine imponga il compimento dell’attività ed in quale circoscritto momento), né avrebbe indicato quale fosse “la prova dei ritardi e della mancata stampa sui registri”; ed in che modo tali omissioni potessero essere idonee a sostanziarsi in una violazione di una specifica norma, in ipotesi non rispettata dal Presidente di Sezione Bonavia.
IV) “Erronea gradualità e proporzione della sanzione. Motivazione apparente”.
Parimenti apparente sarebbe, secondo il ricorrente, la motivazione dei giudici di appello in punto di misura della sanzione applicata.
Ha concluso, pertanto, la difesa del Sig. Bonavia, chiedendo al Collegio, di “accogliere l’appello dichiarando legittime le condotte tenute dal Bonavia in quanto non costituenti fatto illecito ovvero non previste come punibili da Norme Regolamentari e procedere all’annullamento della delibera impugnata e di quella di primo grado. In subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza di condotte tali da essere sussunte in violazioni di Norme AIA, annullare l’abnorme provvedimento di ritiro tessera e rimettere la causa al Giudice d’appello, in altra composizione, affinché decida avuto riguardo all’applicazione di precisi criteri ermeneutici nell’esame degli elementi di prova e nel rispetto del principio di legalità ed in subordine quello di congruità e proporzionalità della sanzione disciplinare”.
4. Si è costituita in giudizio l’AIA, concludendo per l’improcedibilità e/o inammissibilità e, comunque, per l’infondatezza del ricorso.
Secondo l’Associazione il ricorso sarebbe inammissibile per due ordini di motivi: i) poichè tardivo, giacché la decisione impugnata era stata trasmessa al ricorrente il 5 febbraio 2021 tramite raccomandata (e precedentemente pubblicata il 26 gennaio 2021), laddove il ricorso è stato depositato solo il 9 marzo 2021; ii) in quanto proposto in violazione dell’art. 54 CGS CONI sia per non aver evidenziato le norme che si assumono violate sia per aver chiesto, di fatto, al Collegio una inammissibile rivalutazione del materiale istruttorio.
Seguendo lo schema della memoria difensiva dell’AIA, il ricorso sarebbe, in ogni caso, integralmente infondato nel merito: il primo motivo, atteso che non è stata violata nessuna norma che governa il termine per la conclusione delle indagini; il secondo motivo, poiché le risultanze istruttorie condurrebbero inequivocabilmente alla univocità della dichiarazione resa dal ricorrente, il quale aveva affermato di aver assistito ai fatti occorsi nella stagione 2017/2018, senza che fosse necessaria alcuna attività di interpretazione del materiale probatorio; il terzo motivo, in quanto è evidente il riferimento alle prescrizioni poste in capo al Presidente di Sezione di cui all’art. 23 Regolamento AIA; il quarto, infine, poiché, considerando l’art. 54 del Regolamento AIA, ben avrebbe ritenuto la Commissione d’Appello di non comminare le più lievi sanzioni ivi previste del “rimprovero” o della “censura”.
5. Si è costituita in giudizio la FIGC, concludendo anch’essa per la inammissibilità del ricorso ed in ogni caso per la sua infondatezza nel merito.
La Federazione ha preliminarmente rilevato come parte ricorrente chiederebbe a tutti gli effetti al Collegio di Garanzia di riesaminare la vicenda nel merito e, dunque, di svolgere una nuova valutazione dei fatti accaduti.
Nel merito, la difesa della FIGC ha ribadito la correttezza ed esaustività dell’iter motivazionale della Commissione d’Appello, laddove il Giudice aveva correttamente ritenuto responsabile il Bonavia per non aver denunciato, come avrebbe dovuto, “atti di violenza” ai quali, per sua stessa ammissione, “è stato testimone oculare”; nè potrebbe trovare fondamento, secondo la Federazione resistente, il tentativo del ricorrente di “sminuire” la portata di tale dichiarazione, dallo stesso definita “involontaria e dunque superficiale e magari delusa e arrabbiata”.
Decisivo, in tal senso, sarebbe il contenuto del verbale di assunzione di sommarie informazioni datato 21 ottobre 2019, confermato in toto, sempre in sede di assunzione di sommarie informazioni, in data 10 febbraio 2020.
Con specifico riferimento alla questione del ritardo negli adempimenti amministrativi, la FIGC ha evidenziato come sarebbe stato lo stesso ricorrente, sempre in sede di audizione dinanzi la Procura Arbitrale il 21 ottobre 2019, ad aver confermato l’accaduto.
5. Il contraddittorio processuale si è completato con il successivo deposito delle memorie ex art. 60, c. 4, CGS, a mezzo delle quali le difese hanno diffusamente contestato i rilievi ex adverso proposti in rito e nel merito, ribadendo la fondatezza delle rispettive argomentazioni.
All’udienza del 5 maggio 2021, le parti hanno insistito nell’accoglimento delle già rassegnate conclusioni. La Procura Generale dello Sport ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso proposto dal Sig. Andrea Bonavia è inammissibile poiché tardivo.
Osserva preliminarmente il Collegio che il Capo II del Titolo VI del Codice di Giustizia Sportiva CONI - rubricato “Procedimenti” - disciplina in modo puntuale ed esaustivo le modalità di instaurazione del giudizio innanzi all’odierno organo giudicante, stabilendo che il ricorso debba essere proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata (art. 59, primo comma, CGS CONI).
Si tratta, all’evidenza, di un termine processuale perentorio ed inderogabile, modellato sulle medesime caratteristiche dei termini impugnatori del processo civile mediante il generale rinvio contenuto nel Codice di Giustizia Sportiva all’art. 2, comma 6, secondo il quale gli organi di giustizia sportiva conformano la propria attività alle norme generali del processo civile, oltreché, in virtù dell’ulteriore richiamo - contenuto nel citato art. 2, comma 2, CGS - ai consolidati e trasversali principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo.
La natura perentoria del termine di proposizione del ricorso innanzi al Collegio di Garanzia - e la ratio delle norme in tema di instaurazione del processo sportivo - è, altresì, confermata dalla costante giurisprudenza del Collegio il quale, pur con riferimento ad una questione relativa ad un’impugnazione di primo grado nell’ambito di un giudizio endofederale, ha sancito che “come concordemente statuito dalla giurisprudenza anche di legittimità, il regime delle preclusioni processuali deve ritenersi concepito non solo nell’interesse della parte, ma anche dell’interesse pubblico all’ordinato e celere andamento del processo, la tardività della domanda è rilevabile d’ufficio ogni qual volta dagli atti del processo emerga con certezza l’intervenuta decadenza anche quando i fatti e/o gli atti dai quali emerge non siano stati prodotti e/o dedotti a tal fine” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Prima, n. 54 dell’1 luglio 2019; cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 24858 del 24 novembre 2011).
Sempre in ordine alla natura ed alla portata dei termini processuali afferenti il giudizio innanzi all’odierno Collegio - ed alle conseguenze derivanti dalla violazione degli stessi -, la giurisprudenza sportiva di legittimità ha seccamente individuato come ordinatorio il diverso termine di cui all’art. 60, comma 1, CGS CONI previsto per la costituzione in giudizio della parte intimata, poiché “il mancato rispetto di tale termine non determina un danno non rimediabile all’interesse della parte istante, con la conseguenza che non può ritenersi inammissibile la costituzione in giudizio tardiva della parte intimata” (Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU., n. 46 del 6 agosto 2018), laddove contrariamente “i termini previsti dagli artt. 59, comma 5, e 60, comma 4, CGS hanno natura perentoria e decadenziale, derivando dal loro mancato rispetto, rispettivamente, l’inammissibilità del ricorso incidentale tardivo e l’impossibilità per il collegio giudicante di tenere conto delle memorie o istanze tardivamente presentate” (Cfr. Decisione n. 46/2018 cit.).
Ne discende, pertanto, la pacifica natura perentoria e decadenziale del termine di cui all’art. 59, primo comma, CGS che disciplina l’impugnazione principale.
Ciò premesso e chiarito, procedendo all’esame del ricorso proposto dal Bonavia, delle memorie delle parti costituite e della documentazione allegata - ed in particolar modo, della produzione offerta dalla difesa dell’AIA - emerge in modo inequivocabile la tardività del gravame, in violazione del superiore dettato codicistico.
Rileva, all’uopo, il Collegio che con la gravata decisione - Delibera n. 020 del 26 gennaio 2021 - la Commissione di Disciplina d’Appello ha in parte motiva statuito che “la presente Decisione sia inviata in forma integrale esclusivamente all’Associato appellante ed alla Procura Arbitrale” (cfr. Decisione impugnata, pag. 8): l’onere di comunicazione disposto dalla Commissione giudicante deve essere integrato con la previsione dell’art. 11, quarto comma, CGS CONI, a mente del quale “le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con lin alla relativa pagina accessibile dalla ome page. l termine per l’impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione, della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione. a pubblicazione in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista […]”.
La documentazione versata in atti dalla difesa dell’AIA - anche a fondamento dell’eccezione di tardività del ricorso - conferma la correttezza e completezza di tali incombenti, atteso che la delibera n. 020 de qua è stata dapprima pubblicata sul sito istituzionale dell’AIA in data 26 gennaio 2021 (cfr. all. n. 17 AIA) e successivamente trasmessa a mezzo racc a/r all’associato Bonavia, mediante plico spedito in data 3 febbraio 2021 e ricevuto in data 5 febbraio 2021: tali ultime circostanze sono confortate da pari supporto documentale, avendo parte resistente prodotto sia la distinta analitica per raccomandate a/r - ove è indicato il nome del destinatario, l’indirizzo ed il codice della spedizione - che l’estratto dal sito Poste Italiane recante la tracciatura della spedizione. La difesa della stessa resistente ha, infine, prodotto l’avviso di ricevimento recante la data di ricezione del plico.
La superiore eccezione di tardività del presente gravame sollevata dall’Associazione Italiana Arbitri resistente - provata in via documentale - non è stata adeguatamente confutata, con pari strumento probatorio, dalla difesa del ricorrente Bonavia, la quale, con la propria memoria ex art. 60, quarto comma, CGS, si è limitata a formulare rilievi inconferenti quanto fuorvianti laddove, cennando all’eccezione “estremamente formalistica e parcellizzata” che l’AIA si “diletta ad opporre ai suoi stessi associati” (cfr. memoria ex art. 60 Bonavia, pag. 1), ha erroneamente sostenuto l’omesso deposito da parte della resistente della ricevuta di effettiva ricezione del plico, asserendo, peraltro, in assenza di alcun riscontro documentale, che il plico fosse stato ritirato dall’odierno ricorrente in data successiva rispetto a quella indicata nell’avviso di ricevimento in atti.
In argomento osserva il Collegio - sulla scorta di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - che “in presenza dell’eccezione di tardività dell’impugnazione il ricorrente ha l’onere di provare la tempestività della stessa” (da ultimo, Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 22243 del 14 ottobre 2020), ed il giudice è tenuto a verificare la tempestività dell'impugnazione proposta accertando, “attraverso un'istruttoria documentale o, in mancanza, il ricorso, se del caso, alla presunzione semplice ovvero, in ultima analisi, alla regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - il momento di decorrenza del termine d'impugnazione” (Cass. Civ., Sez. II, n. 9958 del 27 maggio 2020).
Con riferimento al ricorso in esame, è evidente come, a fronte dell’eccezione di tardività proposta dalla resistente AIA, parte ricorrente non abbia in alcun modo fornito prova idonea della tempestività del gravame proposto, sia con la già citata memoria ex art. 60 CGS, sia all’udienza del 5 maggio 2021; ed è altresì evidente che detto contegno processuale travolge in toto il gravame.
Le spese di lite vengono liquidate sulla scorta del principio della soccombenza, come da dispositivo.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Dichiara inammissibile il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di euro 2.500,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 5 maggio 2021.
Il Presidente Il Relatore
F.to Mario Sanino F.to Vito Branca
Depositato in Roma, in data 4 giugno 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face