CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 45 del 04/06/2021 – Pallacanestro Bolzano A.S.D./Federazione Italiana Pallacanestro
Decisione n. 45
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente
Vito Branca - Relatore
Guido Cecinelli
Angelo Maietta
Giuseppe Musacchio - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 117/2020, presentato, in data 16 dicembre 2020, dalla Pallacanestro Bolzano ASD, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Allegro,
nei confronti
della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Guarino,
nonché nei confronti
della Lega Basket Femminile, in persona del Presidente pro tempore, non costituitasi in giudizio,
avverso
la decisione, di cui al CU n. 400 del 16.11.2020, della Corte di Appello Federale, notificato in data 18.11.2020, con cui veniva confermata la decisione del Tribunale Federale FIP n. 317 del 13.10.2020.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 25 febbraio 2021, celebrata in videoconferenza, tramite la piattaforma Microsoft Teams, il difensore della parte ricorrente, Pallacanestro Bolzano ASD, avv. Giovanni Allegro e l’avv. Giancarlo Guarino, per la resistente FIP, entrambi in collegamento da remoto; nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, prof.ssa avv. Daniela Noviello, presente personalmente presso i locali del CONI, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Vito Branca.
Ritenuto in fatto
1. Il procedimento per cui è causa origina dal ricorso ex art. 109 RG FIP, presentato al Tribunale Federale dall’odierna ricorrente, partecipante al Campionato di Serie A2 Femminile, avverso la delibera del Consiglio Federale del 6 agosto 2020 con la quale sono stati stabiliti i relativi gironi.
In quella sede, l’Associazione ricorrente, inserita nel girone “sud” del predetto campionato nazionale femminile di pallacanestro, sottolineava la asserita violazione del principio di viciniorietà e delle “Linee Guida” del Governo sugli spostamenti alla luce dell’emergenza sanitaria in atto, chiedendo che fosse “riconosciuta la prioritaria ragione sanitaria[…]”, determinando, altresì, “ogni consequenziale atto che consenta alla Pallacanestro Bolzano ASD, la partecipazione secondo un criterio basato sulla viciniorietà, nel girone c.d. “Nord” del Campionato di serie A2 Femminile 2020/21, nel rispetto delle determinazioni sanitarie ed al fine di ridurre il rischio contagio, con lunghi e reiterati spostamenti”.
Il Tribunale Federale, con C.U. n. 317 del 13 ottobre 2020, dichiarava inammissibile il ricorso, in considerazione dell’art. 11, comma 1, del Regolamento Esecutivo Gare, che prevede che gli Organi Federali incaricati stabiliscano “inappellabilmente e definitivamente” i gironi oltre che il calendario e le date delle gare dei campionati, e dunque della “incontrovertibile … impossibilità” per il Tribunale “di sindacare le scelte, le decisioni, ed i criteri utilizzati dai competenti organi federali per stabilire la composizione dei gironi dei campionati, e non potendo sindacare … le ulteriori considerazioni, ivi comprese le indicazioni delle Autorità politiche e del Governo, contenute nel ricorso”.
Decidendo sul gravame interposto dalla Pallacanestro Bolzano, la Corte Federale d’Appello della FIP, con la decisione di cui al C.U. n. 400 del 16 novembre 2020, quivi impugnata, lo ha rigettato.
In quella sede, la reclamante Pallacanestro Bolzano ha censurato una erronea valutazione della situazione giuridica che si intendeva far valere ed in particolare ha insistito sulla preminenza della tutela del bene salute, quale criterio da ritenersi prioritario nella composizione dei Gironi, considerando che l’art. 9, comma 9, R.E. Gare concede la possibilità di “modificare i gironi, qualora ravvisi anomalie logistiche o di natura geografica determinate dalla sostituzione delle squadre rinunciatarie o da altre cause”.
La Corte Federale, nella decisione gravata, ha affermato come l’attività sportiva sul territorio nazionale sia stata oggetto di specifica normativa governativa e legislativa contenente principi, facoltà e divieti “cui FIP si è compiutamente adeguata con la conseguenza che, in assenza di norme di rango superiore rispetto alle norme federali applicabili alla fattispecie delineata dalla reclamante, tutti i Regolamenti Federali relativi alle attività agonistiche consentite (come appunto la disputa delle gare del Campionato di Serie A2 Femminile) continuano a trovare piena applicazione, senza che detta applicazione possa essere condizionata da generici richiami a principi legislativi nazionali e/o europei in assenza di specifica normativa regolante i vari aspetti della richiamata attività agonistica in maniera difforme rispetto alle vigenti normative federali”.
Ne consegue “che, anche con riferimento al quadro “sanitario” delineato nell’atto di reclamo, gli Organi della Giustizia cosiddetta “domestica” non hanno alcuna possibilità di disapplicare una norma regolamentare legittimamente in vigore, come appunto deve definirsi l’art. 11 Reg. Esec. Gare con specifico riguardo al disposto del comma 1 laddove, come correttamente evidenziato dal Tribunale Federale, si statuisce la inappellabilità e la definitività dei procedimenti organizzatori emanati dagli Organi Federali competenti per la composizione dei gironi, la definizione del calendario e la indicazione dell’orario delle gare”. La Corte federale ha, altresì, rilevato “che la facoltà riconosciuta aII’Organo federale competente di valutare l’opportunità di modificare i gironi, ha possibilità di applicazione esclusivamente nell’ambito delle problematiche relative alla “Classificazione delle riserve per i Campionati non professionistici“ come recita il titolo dell’art. 9 Reg. Esec. Gare, senza possibilità di alcuna applicazione estensiva ad altri aspetti dell’attività agonistica, e tanto meno al peculiare profilo evidenziato nelle doglianze della Pol. Bolzano ASD”.
2. La Pallacanestro Bolzano ASD ha proposto, dunque, l’odierno gravame al Collegio di Garanzia dello Sport, articolando i seguenti motivi di ricorso.
I) “Sulla carenza e contraddittorietà della motivazione con particolare riguardo alla pretermissione del bene salute rispetto alla Normativa Federale – illogicità”.
Ha errato, secondo la ricorrente, la Corte di Appello Federale nel ritenere “non disapplicabile” un regolamento sportivo a fronte del prioritario diritto alla integrità fisica. Invero, la addotta circostanza per cui le determinazioni degli organi federali sulla composizione e organizzazione dei Campionati siano “insindacabili” striderebbe con i precetti delle autorità nazionali concernenti il diffuso divieto di spostamenti, considerando che la ricorrente, ad oggi, si troverebbe costretta “ad un reiterato e costante potenziale aumento del rischio “contagio” proprio perché obbligata, da illogica valutazione della competente Lega, a ripetuti viaggi, con modalità anche frazionate (torpedone + aereo + soggiorni in albergo), che sarebbero stati evitati in caso di una rivisitazione del provvedimento con collocazione nel competente girone secondo il criterio di vicinioretà”.
II) “Sulla erronea valutazione della mancata applicazione criterio di cui all’art. 9 co. 9 R.E. Gare – illogicità e contraddittorietà della motivazione – omessa ed erronea valutazione su di un punto decisivo”.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, il rilevo sul citato art. 9 del Regolamento Esecutivo - per cui lo stesso è applicabile solo alle c.d. “squadre riserva” - non sarebbe pertinente. Infatti, con la presentazione della domanda di ripescaggio in serie A2 “per meriti sportivi” ed in ragione della definitiva sospensione del campionato di serie B stagione 19/20, causa COVID-19, la odierna ricorrente era da considerarsi ad ogni effetto quale squadra “riserva” e perciò destinataria dell’invocata norma che prevede facoltà di intervento da parte del Competente Organo Federale.
Ha, pertanto, concluso la ricorrente Pallacanestro Bolzano A.S.D. chiedendo al Collegio di Garanzia dello Sport “- in via principale: di statuire, per le ragioni esposte, l’illegittimità e/o la nullità dell’impugnato provvedimento; per l’effetto, di riconoscere, quale prevalente rispetto al disposto Federale, la ragione sanitaria, la cui tutela si è inteso invocare con i ricorsi endofederali; consequenzialmente ed in riforma totale del gravato provvedimento, di voler determinare ogni successivo atto, anche con effetto eventualmente caducante rispetto a gare disputate, che consenta alla Pallacanestro Bolzano A.S.D., la partecipazione secondo un criterio basato sulla “viciniorietà”, nel girone c.d. “Nord” del Campionato di serie A2 Femminile 2020/21, nel rispetto delle determinazioni sanitarie ed al fine di ridurre il rischio contagio, ovvero, ed in ogni caso, di determinare ogni provvedimento utile ed idoneo all’attenuazione di tale rischio; - in via di ulteriore subordine, di disporre il rinvio all’organo di giustizia federale competente, che vorrà, secondo l’invocato principio di diritto per come a dichiararsi, ed in accoglimento delle censure mosse dal Collegio adito, riformare in favore di tutti i reclamanti e previa valutazione delle doglianze nel merito esposte, il gravato provvedimento. In caso di accoglimento dell’invocato principio di diritto, ma di conservazione dell’attuale composizione dei gironi, di statuire in ogni caso misure compensative e/o indennitarie, in favore della ricorrente per il pregiudizio sofferto”.
4. Si è costituita in giudizio la FIP, concludendo per l’inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso.
In particolare, la difesa della Federazione ha eccepito una inammissibile richiesta al Collegio di nuovo esame nel merito della controversia. Ad avviso della resistente FIP, l’inammissibilità del ricorso sarebbe, inoltre, da scorgere anche nel difetto di interesse oggetto di tutela, poiché l’art. 11 del citato Regolamento, nel sancire come “inappellabili e definitive” le decisioni degli Organi competenti in ordine alla composizione dei gironi, pone un invalicabile limite al sindacato di merito dello stesso Giudice Federale.
Nel merito, la Federazione resistente ha rilevato l’infondatezza del ricorso, deducendo che la facoltà dell’Organo federale competente rimanderebbe in ogni caso ad un potere di valutazione discrezionale, evidentemente già positivamente esercitato con la compilazione dei gironi, rispetto al quale non è ammissibile un sindacato di merito.
5. All’udienza del 25 febbraio 2021, le parti hanno insistito nell’accoglimento delle già rassegnate conclusioni. La Procura Generale dello Sport ha concluso per l’inammissibilità in rito del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso proposto da Pallacanestro Bolzano A.S.D. è integralmente viziato da inammissibilità e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Ritiene preliminarmente l’odierno Collegio che il primo motivo è stato proposto in violazione del disposto di cui agli artt. 12bis Statuto CONI e 54 CGS CONI, opportunamente e coerentemente richiamati dalla difesa della Federazione resistente nel corpo della propria memoria difensiva a sostegno della fondata eccezione d’inammissibilità.
Ed invero, in più occasioni il Collegio di Garanzia dello Sport ha avuto modo di definire principi e criteri relativi alle modalità di proposizione del ricorso ed al contenuto dello stesso, che ricalcano e connotano il giudizio di legittimità sportiva nel suo complesso ed i limiti del sindacato ad opera del Collegio. All’uopo si richiama il principio di autosufficienza del ricorso in relazione alla caratteristica di “critica vincolata” che deve contraddistinguere il gravame, in adesione ai medesimi criteri che afferiscono al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione in ambito processualcivilistico.
Le cennate disposizioni - contenute nel definito ambito normativo del Codice di Giustizia Sportiva e dello Statuto del CONI - identificano esclusivamente due categorie di motivi di ricorso che non ammettono equipollenti e che non si prestano in alcun modo a forme di interpretazione estensiva ovvero di applicazione analogica. Ha, in coerenza, già statuito il Collegio che “dette norme (ossia l’art. 12bis Statuto e l’art. 54 CGS, n.d.r.) costituiscono un principio di intangibile valore ermeneutico in ordine al ruolo ed alla funzione dell’odierno Collegio, definito espressamente quale <<organo di ultimo grado della giustizia sportiva>> con un sindacato limitato esclusivamente alla legittimità del provvedimento oggetto d’impugnativa, in ragione dei motivi di ricorso proponibili, circoscritti dalle sopracitate disposizioni alla violazione di norme di diritto e/o all’omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia, che abbia peraltro formato oggetto di disputa tra le parti” (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, I^ Sez., decisione n. 37 del 7 maggio 2019).
In argomento - ed in coerenza - deve richiamarsi la costante giurisprudenza dell’odierno Giudice il quale, con riferimento al vizio motivazionale della pronuncia impugnata, pur avendo sancito che “l’art. 54 CGS del CONI […] ha un contenuto diverso e più ampio rispetto all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (ex multis, Collegio di Garanzia, n. 22 del 22 marzo 2019), ha parimenti statuito che “i difetti di omissione e di insufficienza della motivazione sono configurabili solo quando, dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla stessa sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento; diversamente, i suddetti difetti non sono configurabili quando vi sia difformità rispetto alle attese e alle deduzioni della parte ricorrente, poiché, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti assunti dal giudice nella impugnata decisione” (Collegio di Garanzia, n. 82 del 13 novembre 2017, Rel. Ferrari P.).
Quanto esposto nel superiore principio di diritto costituisce una diretta censura nei confronti del primo motivo di ricorso formulato dalla Pallacanestro Bolzano laddove, a fronte di un’asserita ed indimostrata censura motivazionale, nella quale, peraltro, i vizi di “carenza”, “contraddittorietà” ed “illogicità” vengono erroneamente equiparati tra loro, pur possedendo, in realtà, caratteristiche e limiti ben diversi, si chiede all’odierno Collegio un illegittimo ed inammissibile riesame del merito della controversia, sulla scorta di rilievi generici e comunque erronei in punto di diritto.
Parte ricorrente richiama, nello specifico ed a supporto della propria tesi difensiva, la “preoccupante evoluzione negativa della curva epidemiologica” (cfr. ricorso, pag. 7), un asserito “reiterato e costante potenziale aumento del rischio <<contagio>>”, i “fattori maggiormente incidenti sul rischio contagio” (cfr. ricorso, pag. 8), i “continui spostamenti da e per le isole, con anche 4 diversi mezzi di locomozione” (cfr. ricorso, pag. 9): si tratta, all’evidenza e senza margine di dubbio, di circostanze meramente fattuali che esulano dalla cognizione del Giudice Sportivo di legittimità, sulle quali la Corte Federale d’Appello si è esaustivamente pronunciata e la cui riproposizione, nell’ambito del gravame in scrutinio, è del tutto esclusa.
Il primo motivo di ricorso rappresenta, in sintesi, un contenitore in cui parte ricorrente inserisce censure di ogni genere, tuttavia, non ben definite ed in palese violazione delle già indicate norme (art. 12bis Statuto CONI, art. 54 CGS CONI): rileva, infatti, il ricorrente un presunto diverso vizio relativo all’ “ulteriore erronea valutazione della documentazione agli atti, nelle more del giudizio di Appello, prodotta ed acquisita dalla Corte” (cfr. ricorso, pag. 7), che rappresenta una nuova istanza volta al riesame documentale della controversia di merito parimenti inammissibile innanzi all’adito Collegio di legittimità, a conferma delle già evidenziate criticità del motivo di gravame in esame.
Tale censurata modalità di formulazione dei motivi di gravame non consente al Giudice adito di coglierne il reale significato e la richiesta di tutela ivi contenuta e non può, peraltro, il Collegio, in detto contesto, astenersi dal rilevare che la difesa della Associazione ricorrente ha, altresì, omesso di indicare specificamente i capi della pronuncia impugnata come ritenuti viziati in parte motiva, di fatto non consentendo la necessaria delimitazione del thema decidendum.
Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, il quale, sin dalla sua rubricazione - piuttosto convulsa, “sulla erronea valutazione della mancata applicazione criterio di cui all’art. 9 co. 9 R.E. Gare, illogicità e contraddittorietà della motivazione, omessa ed erronea valutazione su di un punto decisivo” - mostra pari criticità in relazione ai criteri ed ai requisiti fissati dalle più volte citate disposizioni in tema di processo sportivo ed accesso all’odierno Collegio di Garanzia. Dette criticità sono ampiamente confermate dal contenuto dell’impugnazione, la quale prende avvio da un’espressione definibile confessoria in ordine alla rilevata inammissibilità: “Anche tale punto di fatto viene dal Giudice di Seconde Cure totalmente pretermesso” (cfr. ricorso, pag. 10). Ed infatti, anche con detta doglianza parte ricorrente chiede al Collegio di riesaminare i fatti di causa in ordine a “la evidente e paradossale discrasia logistica e <<geografica>>, nel posizionare <<a sud>>, la rappresentativa della città Capoluogo più a Nord di Italia” (cfr. ricorso, pag. 11), rilevando impropriamente nell’odierna sede un presunto vizio di nullità radicale della Delibera del Consiglio Federale FIP del 6 agosto 2020 fondato su una specifica valutazione di fatto.
Per completezza di trattazione ritiene, comunque, il Collegio che la natura meramente organizzativa del provvedimento originariamente impugnato - Delibera del Consiglio Federale FIP del 6 agosto 2020 relativa alla composizione dei gironi del Campionato di basket di Serie A2 femminile, stagione 2020-2021 - ed il tenore della norma regolamentare (art. 11 Regolamento Esecutivo Gare FIP) che affida esclusivamente agli Organi Federali l’organizzazione dei singoli Campionati mediante provvedimenti inappellabili e definitivi, proprio in virtù della già evidenziata natura organizzativa, non consentano deroghe e/o disapplicazioni sulla scorta di un mero e generico richiamo al diritto alla salute.
Le spese di lite vengono liquidate sulla scorta del principio della soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Dichiara inammissibile il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di euro 3.000,00 oltre accessori di legge, in favore della resistente FIP.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 25 febbraio 2021.
Il Presidente Il Relatore
F.to Mario Sanino F.to Vito Branca
Depositato in Roma, in data 4 giugno 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face