CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 45 del 04/06/2021 – Pallacanestro Bolzano A.S.D./Federazione Italiana Pallacanestro

Decisione n. 45

 

Anno 2021

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

 

  

composta da 

Mario Sanino - Presidente

Vito Branca - Relatore

Guido Cecinelli

Angelo Maietta

 

Giuseppe Musacchio - Componenti

ha pronunciato la seguente

                                              DECISIONE

 

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 117/2020, presentato, in data 16 dicembre 2020, dallPallacanestro Bolzano ASD, rappresentata e difesa dallavv. Giovanni Allegro,

 

 

 

nei confronti

 

 

 

della  Federazione  Italiana  Pallacanestro  (FIP),  in  persona  del  Presidente  pro  tempore, rappresentata e difesa dallavv. Giancarlo Guarino,

 

 

nonché nei confronti

 

 

 

della Lega  Basket  Femminilein  persondel Presidentpro tempore, non costituitasi  in giudizio,

 

 

avverso

 

 

 

la decisione, di cui al CU n. 400 del 16.11.2020, della Corte di Appello Federale, notificato in data 18.11.2020, con cui veniva confermata la decisione del Tribunale Federale FIP n. 317 del 13.10.2020.

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nelludienza del 25 febbraio 2021, celebrata in videoconferenza, tramite la piattaforma Microsoft Teams, il difensore della parte ricorrente, Pallacanestro Bolzano ASD, avv. Giovanni Allegro e lavv. Giancarlo Guarino, per la resistente FIP, entrambi in collegamento da remoto; nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, prof.ssa avv. Daniela Noviello, presente personalmente presso i locali del CONI, per la Procura  Generaldello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dellart. 59, comma 2, lett. b), e dellart. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Vito Branca.

 

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 1. Il procedimento per cui è causorigina dal ricorsex art. 109 RG FIP, presentatal Tribunale Federale dallodierna ricorrente, partecipante al Campionato di Serie A2 Femminile, avverso la delibera del Consiglio Federale del 6 agosto 2020 con la quale sono stati stabiliti i relativi gironi.

In quella sede, lAssociazione ricorrente, inseritnel girone suddel predetto campionatnazionale femminile di pallacanestro, sottolineava la asserita violazione del principio di viciniorietà e delle Linee Guidadel Governo sugli spostamenti alla luce dellemergenza sanitaria in atto, chiedendo che fosse riconosciuta la prioritaria ragione sanitaria[], determinando, altresì, ogni consequenziale atto che consenta alla Pallacanestro Bolzano ASD, la partecipazione secondo un criterio basato sulla viciniorietà, nel girone c.d. Norddel Campionato di serie A2 Femminile 2020/21, nel rispetto delle determinazioni sanitarie ed al fine di ridurre il rischio contagio, con lunghi e reiterati spostamenti.

Il Tribunale Federale, con C.U. n. 317 del 13 ottobre 2020, dichiarava inammissibile il ricorso, in considerazione dellart. 11, comma 1, del Regolamento Esecutivo Gare, che prevede che gli Organi Federali incaricati stabiliscano inappellabilmente e definitivamente” i gironi oltre che il calendario e le date delle gare dei campionati, e dunque della incontrovertibile … impossibilitàper il Tribunale di sindacare le scelte, le decisioni, ed i criteri utilizzati dai competenti organi federali per stabilire la composizione dei gironi dei campionati, e non potendo sindacare … le ulteriori considerazioni, ivi comprese le indicazioni delle Autorità politiche e del Governo, contenute nel ricorso”.

Decidendo sul gravame interposto dalla Pallacanestro Bolzano, la Corte Federale dAppello della FIP, con la decisione di cui al C.U. n. 400 del 16 novembre 2020, quivi impugnata, lo ha rigettato.

In quella sede, la reclamante Pallacanestro Bolzano ha censurato una erronea valutazione della situazione giuridica che si intendeva far valere ed in particolare ha insistito sulla preminenza della tutela del bene salute, quale criterio da ritenersi prioritario nella composizione dei Gironi, considerando che lart. 9, comma 9, R.E. Gare concede la possibilità di modificare i gironi, qualora ravvisi anomalie logistiche o di natura geografica determinate dalla sostituzione delle squadre rinunciatarie o da altre cause”.

La Corte Federale, nella decisione gravata, ha affermato come lattività sportiva sul territorio nazionale sia stata oggetto di specifica normativa governativa e legislativa contenente principi, facoltà e divieti cui FIP si è compiutamente adeguata con la conseguenza che, in assenza di norme di rango superiore rispetto alle norme federali applicabili alla fattispecie delineata dalla reclamante, tutti i Regolamenti Federali relativi alle attività agonistiche consentite (come appunto la disputa delle gare del Campionato di Serie A2 Femminile) continuano a trovare piena applicazione, senza che detta applicazione possa essere condizionata da generici richiami a principi legislativi nazionali e/o europei in assenza di specifica normativa regolante i vari aspetti della richiamata attività agonistica in maniera difforme rispetto alle vigenti normative federali”.

Ne consegue che, anche con riferimento al quadro sanitariodelineato nellatto di reclamo, gli Organi della Giustizia cosiddetta domesticanon hanno alcuna possibilità di disapplicare una norma regolamentare legittimamente in vigore, come appunto deve definirsi lart. 11 Reg. Esec. Gare con specifico riguardo al disposto del comma 1 laddove, come correttamente evidenziato dal Tribunale Federale, si statuisce la inappellabilità e la definitività dei procedimenti organizzatori emanati dagli Organi Federali competenti per la composizione dei gironi, la definizione del calendario e la indicazione dellorario delle gare. La Corte federale ha, altresìrilevato che la facoltà riconosciuta aIIOrgano federale competente di valutare lopportunità di modificare i gironi, ha possibilità di applicazione esclusivamente nellambito delle problematiche relative alla Classificazione delle riserve per i Campionati non professionisticicome recita il titolo dellart. 9 Reg. Esec. Gare, senza possibilità di alcuna applicazione estensiva ad altri aspetti dellattività agonistica, e tanto meno al peculiare profilo evidenziato nelle doglianze della Pol. Bolzano ASD.

2. La Pallacanestro Bolzano ASD ha proposto, dunque, lodierno gravame al Collegio di Garanzia dello Sport, articolando i seguenti motivi di ricorso.

I) “Sull carenz  contraddittorietà   dell motivazion co particolar riguard allpretermissione del bene salute rispetto alla Normativa Federale – illogicità”.

 

Ha errato, secondo la ricorrente, la Corte di Appello Federale nel ritenere non disapplicabileun regolamento sportivo a fronte del prioritario diritto alla integrità fisica. Invero, la addotta circostanza per cui le determinazioni degli organi federali sulla composizione e organizzazione dei Campionati siano insindacabili striderebbe con i precetti delle autorità nazionali concernenti il diffuso divieto di spostamenti, considerando che la ricorrente, ad oggi, si troverebbe costretta ad un reiterato e costante potenziale aumento del rischio contagioproprio perché obbligata, da illogica valutazione della competente Lega, a ripetuti viaggi, con modalità anche frazionate (torpedone + aereo + soggiorni in albergo), che sarebbero stati evitati in caso di una rivisitazione del provvedimento con collocazione nel competente girone secondo il criterio di vicinioretà”.

II) “Sulla erronea valutazione della mancata applicazione criterio di cui allart. 9 co. 9 R.E. Garillogicità e contraddittorietà della motivazione – omessa ed erronea valutazione su di un punto decisivo.

Secondo la prospettazione di parte ricorrente, il rilevo sul citato art. 9 del Regolamento Esecutivo - per cui lo stesso è applicabile solo alle c.dsquadre riserva” -  non sarebbe pertinente. Infatti, con la presentazione della domanda di ripescaggio in serie A2 per meriti sportivied in ragione della definitiva sospensione del campionato di serie B stagione 19/20, causa COVID-19, la odierna ricorrente era da considerarsi ad ogni effetto quale squadra riserva” e perciò destinataria dellinvocata norma che prevede facoltà di intervento da parte del Competente Organo Federale.

Ha, pertanto, concluso la ricorrente Pallacanestro Bolzano A.S.D. chiedendo al Collegio di Garanzia dello Sport - in via principale: di statuire, per le ragioni esposte, l’illegittimità e/o la nullità dellimpugnato provvedimento; per leffetto, di riconoscere, quale prevalente rispetto al disposto Federale, la ragione sanitaria, la cui tutela si è inteso invocare con i ricorsi endofederali;  consequenzialmente  ed  in  riforma  totale  del  gravato  provvedimento,  di voledeterminare ogni successivo atto, anche con effetto eventualmente caducante rispetto a gare disputate, che consenta alla Pallacanestro Bolzano A.S.D., la partecipazione secondo un criterio basato sulla viciniorietà, nel girone c.d. Norddel Campionato di serie A2 Femminile 2020/21, nel rispetto delle determinazioni sanitarie ed al fine di ridurre il rischio contagio, ovvero, ed in ogni caso, di determinare ogni provvedimento utile ed idoneo allattenuazione di tale rischio; - in via di ulteriore subordine, di disporre il rinvio allorgano di giustizia federale competente, che vorrà, secondo l’invocato principio di diritto per come a dichiararsi, ed in accoglimento delle censure mosse dal Collegio adito, riformare in favore di tutti i reclamanti e previa valutazione delle doglianze nel merito esposte, il gravato provvedimento. In caso di accoglimento dell’invocato principio di diritto, ma di conservazione dellattuale composizione dei gironi, di statuire in ogni caso misure compensative e/o indennitarie, in favore della ricorrente per il pregiudizio sofferto”.

4. Si è costituita in giudizio la FIP, concludendo per linammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso.

In particolare, la difesa della Federazione ha eccepito una inammissibile richiesta al Collegio di nuovo esame nel merito della controversia. Ad avviso della resistente FIP, linammissibilità del ricorso sarebbe, inoltre, da scorgere anche nel difetto di interesse oggetto di tutela, poiché lart. 11 del citato Regolamento, nel sancire come inappellabili e definitivele decisioni degli Organi competenti in ordine alla composizione dei gironi, pone un invalicabile limite al sindacato di merito dello stesso Giudice Federale.

Nel merito, la Federazione resistente ha rilevato linfondatezza del ricorso, deducendo che la facoltà dellOrgano federale competente rimanderebbe in ogni caso ad un potere di valutazione discrezionale, evidentemente già positivamente esercitato con la compilazione dei gironi, rispetto al quale non è ammissibile un sindacato di merito.

5. Alludienza del 25  febbraio  2021,  le  parti  hanno  insistito  nell’accoglimento  dell già rassegnate conclusioni. La Procura Generale dello Sport ha concluso per linammissibilità in rito del ricorso.

 

 

Considerato in diritto 

 

 

Il ricorso proposto da Pallacanestro Bolzano A.S.D. è integralmente viziato da inammissibilità e, pertanto, non può trovare accoglimento.

Ritiene preliminarmente lodierno Collegio che il primo motivo è stato proposto in violazione del disposto di cui agli artt. 12bis Statuto CONI e 54 CGS CONI, opportunamente e coerentementrichiamati dalla difesa della Federazione resistente nel corpo della propria memoria difensiva a sostegno della fondata eccezione dinammissibilità.

Ed invero, in più occasioni il Collegio di Garanzia dello Sport ha avuto modo di definire principi e criteri relativi alle modalità di proposizione del ricorso ed al contenuto dello stesso, che ricalcano e connotano il giudizio di legittimità sportiva nel suo complesso ed i limiti del sindacato ad opera del Collegio. Alluopo si richiamil principidi autosufficienzdel ricorsin relazionalla caratteristica di critica vincolatache deve contraddistinguere il gravame, in adesione ai medesimi criteri che afferiscono al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione in ambito processualcivilistico.

Le cennate disposizioni - contenute nel definito ambito normativo del Codice di Giustizia Sportiva e dello Statuto del CONI - identificano esclusivamente due categorie di motivi di ricorso che non ammettono equipollenti e che non si prestano in alcun modo a forme di interpretazione estensiva ovvero di applicazione analogica. Ha, in coerenza, già statuito il Collegio che dette norme (ossia l’art. 12bis Statuto e l’art. 54 CGS, n.d.r.) costituiscono un principio di intangibile valore ermeneutico in ordine al ruolo ed alla funzione dellodierno Collegiodefinito espressamente quale <<organo di ultimo grado della giustizia sportiva>> con un sindacato limitato esclusivamente alla legittimità del provvedimento oggetto dimpugnativa, in ragione dei motivi di ricorso proponibili, circoscritti dalle sopracitate disposizioni alla violazione di norme di diritto e/o allomessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia, che abbia peraltro formato oggetto di disputa tra le parti(cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, I^ Sez., decisione n. 37 del 7 maggio 2019).

In argomento - ed in coerenza - deve richiamarsi la costante giurisprudenza dell’odierno Giudice il quale, con riferimento al vizio motivazionale della pronuncia impugnata, pur avendo sancito che lart. 54 CGS del CONI […] ha un contenuto diverso e più ampio rispetto allart. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.(ex multis, Collegio di Garanzia, n. 22 del 22 marzo 2019), ha parimenti statuito che i difetti di omissione e di insufficienza della motivazione sono configurabili solo quando, dallesame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla stessa sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile lobiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento; diversamente, i suddetti difetti non sono configurabili quando vi sia difformità rispetto alle attese e alle deduzioni della parte ricorrente, poiché, in questultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in uninammissibile istanza di revisione delle valutazione dei convincimenti assunti dal giudice nella impugnata decisione(Collegio di Garanzia, n. 82 del 13 novembre 2017, Rel. Ferrari P.).

Quanto esposto nel superiore principio di diritto costituisce una diretta censura nei confronti del primo motivo di ricorso formulato dalla Pallacanestro Bolzano laddove, a fronte di unasserita ed indimostrata censura motivazionale, nella quale, peraltro, i vizi di carenza, contraddittorietàed illogicitàvengono erroneamente equiparati tra loro, pur possedendo, in realtà, caratteristiche e limiti ben diversi, si chiede allodierno Collegio un illegittimo ed inammissibile riesame del merito della controversia, sulla scorta di rilievi generici e comunque erronei in punto di diritto.

Parte ricorrente richiama, nello specifico ed a supporto della propria tesi difensiva, la preoccupante evoluzione negativa della curva epidemiologica(cfr. ricorso, pag. 7), un asserito reiterato e costante potenziale aumentdel rischio  <<contagio>>,  i fattori maggiormente incidenti sul rischio contagio(cfr. ricorso, pag. 8), i continui spostamenti da e per le isole, con anche 4 diversi mezzi di locomozione(cfr. ricorso, pag. 9): si tratta, allevidenza e senza margine di dubbio, di circostanze meramente fattuali che esulano dalla cognizione del Giudice Sportivo di legittimità, sulle quali la Corte Federale dAppello si è esaustivamente pronunciata e la cui riproposizione, nellambito del gravame in scrutinio, è del tutto esclusa.

Il primo motivo di ricorso rappresenta, in sintesi, un contenitore in cui parte ricorrente inserisce censure di ogni genere, tuttavia, non ben definite ed in palese violazione delle già indicate norme (art. 12bis Statuto CONI, art. 54 CGS CONI): rileva, infatti, il ricorrente un presunto diverso vizio relativo allulteriore erronea valutazione della documentazione agli atti, nelle more del giudizio di Appello, prodotta ed acquisita dalla Corte(cfr. ricorso, pag. 7), che rappresenta una nuova istanza volta al riesame documentale della controversia di merito parimenti inammissibile innanzi all’adito Collegio di legittimità, a conferma delle già evidenziate criticità del motivo di gravame in esame.

Tale censurata modalità di formulazione dei motivi di gravame non consente al Giudice adito di coglierne il reale significato e la richiesta di tutela ivi contenuta e non può, peraltro, il Collegio, in detto contesto, astenersi dal rilevare che la difesa della Associazione ricorrente ha, altresì, omesso di indicare specificamente i capi della pronuncia impugnata come ritenuti viziati in parte motiva, di fatto non consentendo la necessaria delimitazione del thema decidendum.

Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, il quale, sin dalla sua rubricazione - piuttosto convulsa, sulla erronea valutazione della mancata applicazione criterio di cui allart. 9 co. 9 R.E. Gare, illogicità e contraddittorietà della motivazione, omessa ed erronea valutazionsu di un punto decisivo” - mostra pari criticità in relazione ai criteri ed ai requisiti fissati dalle più volte citate disposizioni in tema di processo sportivo ed accesso allodierno Collegio di Garanzia. Dette criticità sono ampiamente confermate dal contenuto dellimpugnazione, la quale prende avvio da unespressione definibile confessoria in ordine alla rilevata inammissibilità: Anche tale punto di fatto viene dal Giudice di Seconde Cure totalmente pretermesso(cfr. ricorso, pag. 10). Ed infatti, anche con detta doglianza parte ricorrente chiede al Collegio di riesaminare i fatti di causa in ordine a la evidente e paradossale discrasia logistica e <<geografica>>, nel posizionare <<a sud>>, la rappresentativa della città Capoluogo più a Nord di Italia(cfr. ricorso, pag. 11), rilevando impropriamente nell’odierna sede un presunto vizio di nullità radicale della Delibera del Consiglio Federale FIP del 6 agosto 2020 fondato su una specifica valutazione di fatto.

Per completezza di trattazione ritiene, comunque, il Collegio che la natura meramente organizzativa del provvedimento originariamente impugnato - Delibera del Consiglio Federale FIP del 6 agosto 2020 relativa alla composizione dei gironi del Campionato di basket di Serie A2 femminile, stagione 2020-2021 - ed il tenore della norma regolamentare (art. 11 Regolamento Esecutivo Gare FIP) che affida esclusivamente agli Organi Federali l’organizzazione dei singoli Campionati mediante provvedimenti inappellabili e definitivi, proprio in virtù della già evidenziata natura organizzativa, non consentano deroghe e/o disapplicazioni sulla scorta di un mero e generico richiamo al diritto alla salute.

Le spese di lite vengono liquidate sulla scorta del principio della soccombenza, come da dispositivo.

 

 

                                                               P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

 

 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di euro 3.000,00 oltre accessori di legge, in favore della resistente FIP.

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 25 febbraio 2021.

 

Il Presidente                                                                        Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                                F.to Vito Branca 

 

 

Depositato in Roma, in data 4 giugno 2021.

 

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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